N. 392 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 1988- 5 giugno 1990

                                 N. 392
 Ordinanza   emessa   il   16   marzo   1988   (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  5  giugno  1990)  dal  pretore  di   Genova   nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Cerutti  Mirella  e il comune di
 Genova
 Regione  Liguria  -  Edilizia  popolare,  economica e sovvenzionata -
 Provvedimento    del    comune,    dichiarativo    della    decadenza
 dell'assegnazione,   ricorribile   al   pretore  del  luogo  nel  cui
 mandamento e' situato l'alloggio - Attribuzione con  legge  regionale
 (28  febbraio 1983, n. 6) sia pure mediante rinvio alla legge statale
 (d.P.R. n. 1035/1972 che disciplina il ricorso al  pretore  contro  i
 decreti   del  presidente  dell'I.A.C.P.)  di  una  nuova  competenza
 all'autorita' giudiziaria - Violazione del  principio  della  riserva
 della   legge  statale,  per  le  norme  in  materia  di  ordinamento
 giudiziario ed eccesso dei limiti delle competenze regionali.
 Altra  questione  -  Morosita'  dell'assegnatario  dovuta  a stato di
 disoccupazione o grave  malattia  accertata  dall'ente  gestore,  che
 procurino  una  impossibilita'  o  grave  difficolta'  di pagamento -
 Esclusione della decadenza nel caso che dette situazioni non  abbiano
 durata  superiore  a  sei  mesi  -  Disciplina con leggi regionali di
 rapporti di natura privatistica.
 (Legge  regione  Liguria  28  febbraio  1983, n. 6, art. 11, quarto e
 settimo comma).
 (Cost., artt. 108 e 117).
(GU n.26 del 27-6-1990 )
                               IL PRETORE
    Visti gli atti, osserva quanto appresso.
    1.  -  Questo  pretore  e'  stato  adito a norma della legge della
 regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, la quale,  al  settimo  comma
 dell'art.  46,  cosi'  stabilisce:  "Tutti  gli  atti  del comune che
 pronunciano   l'annullamento   o   la   decadenza   dell'assegnazione
 comportano  la  inefficacia  dell'atto  convenzionale  di locazione e
 costituiscono titolo esecutivo; ad essi si applicano gli  ultimi  tre
 commi  dell'art.  11  del  decreto del Presidente della Repubblica 30
 dicembre 1972, n. 1035,  come  modificato  ai  sensi  della  presente
 legge".  Gli  ultimi  tre  commi  del  citato  art.  11 del d.P.R. n.
 1035/1972 cosi'  stabiliscono:  "Contro  il  decreto  del  presidente
 dell'Istituto  autonomo  per  le  case  popolari  l'interessato  puo'
 proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento  e'  situato
 l'alloggio,  entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni dalla
 notificazione del decreto stesso. Il pretore  adito  ha  facolta'  di
 sospendere  l'esecuzione del decreto. Il provvedimento di sospensione
 puo' essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso".
    Dal confronto fra i due testi normativi sopra riportati emerge che
 una legge regionale attribuisce la risoluzione di un determinato tipo
 di controversie all'autorita' giudiziaria, e cioe' attribuisce a tale
 autorita' una competenza nuova rispetto a  quelle  ad  essa  affidate
 dalla  legge  statale. Ne' varrebbe opporre che la legge regionale si
 limita ad operare un mero rinvio  alla  legge  statale,  giacche'  la
 fonte  della  nuova competenza, sia pure attraverso il meccanismo del
 rinvio, rimane tuttavia  la  legge  regionale.  Il  che  si  pone  in
 contrasto  con  la riserva di legge statale di cui all'art. 108 della
 Costituzione ed esorbita dalle competenze regionali di  cui  all'art.
 117  della  Costituzione.  Ora, secondo la giurisprudenza della Corte
 costituzionale, la riserva della legge statale ora menzionata assurge
 a   principio  dell'ordinamento  giuridico  dello  Stato,  escludendo
 radicalmente il settore giudiziario  dal  sistema  del  decentramento
 regionale e cosi' dalle competenze dell'ente regione.
    Di   conseguenza,   la   norma  regionale  testualmente  riportata
 all'inizio non si sottrae al sospetto  di  incostituzionalita'  e  va
 rimessa alla Corte costituzionale per il relativo giudizio.
    2.  - La presente controversia trae origine dall'applicazione, che
 il comune di Genova ha fatto, della norma  di  cui  al  quarto  comma
 dell'art.  11  della  legge regionale sopra citata, secondo la quale:
 "Non  e'  causa  di  decadenza  la  morosita'  dovuta  a   stato   di
 disoccupazione  o  di  grave  malattia  dell'assegnatario, qualora ne
 siano derivate l'impossibilita'  o  la  grave  difficolta'  accertata
 dall'ente  gestore  ad  effettuare  il  regolare pagamento del canone
 convenzionato di locazione. Tale impossibilita' o  grave  difficolta'
 non possono comunque valere per piu' di sei mesi".
    Premesso che l'assegnazione di un alloggio popolare da' vita ad un
 rapporto locativo di diritto  privato,  appare  chiaramente  come  la
 norma   regionale   sopra   riportata   disciplini  autonomamente  le
 conseguenze dell'inadempimento  dell'obbligazione  di  pagamento  del
 canone  di  locazione  per impossibilita' sopravvenuta e introduca un
 limite legale  alla  valutazione  dell'impossibilita'  ("non  possono
 comunque  valere  per  piu'  di  sei mesi"), incidendo in tal modo su
 rapporti intersoggettivi  di  natura  privatistica.  Tale  disciplina
 pero'   appartiene   alla   competenza   istituzionale  dello  Stato,
 risultando  inconciliabile  con  l'esclusiva   potesta'   legislativa
 statuale  una  sia  pur  settoriale  competenza  regionale,  anche se
 l'interferenza della Regione  sia  cagionata  dalla  connessione  con
 interessi pubblici attribuiti alla sua competenza.
    Anche   la   norma   sopra   riportata   e'  percio'  sospetta  di
 incostituzionalita', per violazione dell'art. 117 della Costituzione,
 e va rimessa al giudizio della Corte costituzionale.
    3.  -  La  rilevanza  delle  questioni  di costituzionalita' sopra
 indicate e' evidente:  senza  la  prima  delle  due  indicate  norme,
 infatti,  questo  pretore non potrebbe neppure giudicare e la seconda
 norma  contiene  precisamente  la  disciplina  sostanziale   che   il
 giudicante  e'  chiamato  ad  applicare.  Ne discende che il presente
 giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione
 della questione di legittimita' costituzionale.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale perche' decida della legittimita' costituzionale delle
 norme  di  cui  ai commi quarto e settimo dell'art. 11 della legge 28
 febbraio 1983, n. 6, della  regione  Liguria,  per  violazione  degli
 artt. 108 e 117 della Costituzione;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  presidente  della  giunta
 regionale  e  sia  comunicata  al  Presidente del consiglio regionale
 della Liguria;
    Sospende   il   giudizio   fino   alla   decisione   della   Corte
 costituzionale.
      Genova, addi' 16 marzo 1988
                   Il consigliere dirigente: BELFIORE

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