N. 395 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 1989- 6 giugno 1990

                                 N. 395
 Ordinanza emessa l'8 luglio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale
 il  6  giugno  1990)  dal  pretore  di  Milano  nel  procedimento  di
 esecuzione nei confronti di Martinelli Maria
 Locazioni  -  Locazione  immobili  urbani - Uso abitativo - Sfratto -
 Provvedimenti di rilascio - Esecuzione - Differimento  Applicabilita'
 del  beneficio ai conduttori con scadenza non successiva al 30 giugno
 1984 - Irrazionalita' - Lamentata disparita'  di  trattamento  per  i
 conduttori con scadenza piu' recente.
 (D.L.  12  settembre  1983,  n.  462,  art. 1, n. 2, convertito, con
 modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637).
 (Cost., art. 3).
(GU n.26 del 27-6-1990 )
                               IL PRETORE
    Nel  procedimento  n.  1114/1988  promosso  ai  sensi del d.-l. 23
 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,  con
 istanza  da Martinelli Maria, via Paladini, 9, Milano, ex conduttore,
 contro Immobiliare Gemma, piazza Cinque Giornate, 3, Milano, c/o avv.
 Ortu  Antonia,  ex  locatore,  per  la nuova fissazione della data di
 esecuzione gia' fissata al 31  dicembre  1988  nel  provvedimento  di
 rilascio  emesso  dal  pretore  di  Milano  per  fine locazione al 31
 dicembre 1987;
    Considerato  che per il disposto degli artt. 13, 14 e 15 del d.-l.
 23 gennaio 1982, n. 94, con le sostituzioni introdotte  dall'art.  1,
 n.  2, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito dalla legge 10
 novembre 1983, n. 637, l'istanza di Martinelli Maria dovrebbe  essere
 respinta  poiche'  il  contratto fra lo stesso e Immobiliare Gemma ha
 avuto scadenza al 30 dicembre 1987, "successiva al 30  giugno  1984",
 con   la   conseguenza   che  l'esecuzione,  attualmente  sospesa  in
 applicazione dell'art. 15, 6º comma,  della  legge  n.  94/1982  sino
 all'emissione  del  decreto  che  decide  sull'istanza, acquisterebbe
 esecutivita' definitiva dal 31 dicembre 1988;
                             O S S E R V A
    Non  appare manifestamente infondato il dubbio che l'art. 1, n. 2,
 del d.-l. 12 settembre 1983, n.  462,  convertito  con  modificazioni
 dalla legge 10 novembre 1983, n. 687, in quanto collega la cessazione
 dell'applicabilita' della  normativa  (legge  n.  94/1982)  di  nuova
 fissazione  della data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di
 abitazione alla data di scadenza del  contratto  ("successiva  al  30
 giugno  1984"),  risulti  in contrasto con principi informatori della
 Carta costituzionale, quali quello di  ragionevolezza  e  parita'  di
 trattamento, di cui e' particolare consacrazione all'art. 3.
    Va   premesso   che   rientra  indubbiamente  nelle  facolta'  del
 legislatore, quando stabilisca benefici a favore di cittadini (con  o
 senza  corrispondente  aggravio  per  altri  cittadini)  prevedere  e
 disciplinare la cessazione del regime introdotto.
    Ed  evidente  appare  la  insindacabilita' in sede giudiziaria del
 momento scelto per la cessazione, per quanto  aberrante,  come  nella
 specie,   possa   rivelarsi  il  risultato  della  cessazione  di  un
 ammortizzatore quale la graduazione  delle  esecuzioni  in  tempo  di
 accresciuta  tensione  abitativa. E si deve convenire che, per quanto
 improvvida ed arbitraria possa rivelarsi la scelta  di  una  data  di
 demarcazione  tra  uno  od  altro trattamento giuridico di situazioni
 uguali,  tale  scelta  rientra  nei  poteri   non   censurabili   del
 legislatore di disciplinare diversamente fattispecie uguali, in tempi
 diversi.
    A  diversa  conclusione  non ci si puo' sottrarre se si esamina il
 criterio usato nella norma denunciata per  demarcare  la  fine  della
 c.d.  "graduazione Nicolazzi". Questa tuttora compete alle situazioni
 rivenienti da contratti scaduti entro il 30 giugno 1984 e  va  invece
 negata    alle    situazioni    rivenienti   da   contratti   scaduti
 successivamente, con la conseguenza illogica e ingiusta che i rilasci
 da  contratti  scaduti  recentemente  diventano  eseguibili prima dei
 rilasci da contratti scaduti da piu' tempo, ed a questi, in  effetti,
 devono venire anteposti nell'esecuzione.
    Fattispecie    identiche    (esecutivita'    definitiva)   vengono
 disciplinate diversamente, nel medesimo contesto temporale,  in  base
 all'unico  elemento  diverso  (scadenza  del  contratto  piu'  o meno
 remota) che, se si  volesse  riconoscere  influente,  ragionevolmente
 dovrebbe  escludere  da  ulteriore  rinvio  di esecuzione i contratti
 scaduti da piu' tempo. Invece, in un dato momento, si deve  concedere
 rinvio  dell'esecuzione relativamente a contratti scaduti da parecchi
 anni, e lo si  deve  invece  negare  relativamente  a  contratti  con
 scadenza  anche  molto recente. E va tenuto presente che il limite 30
 giugno 1984 copre indifferentemente contratti del regime  transitorio
 e del regime definitivo della legge n. 392/1978: non puo' ricercarsi,
 percio', nella diversita'  dei  regimi  giustificazione  del  diverso
 trattamento.
    E'  facile  rilevare  in  che  consista  l'errore di prospettiva e
 tecnico del legislatore. Il beneficio (per l' ex  conduttore)  ed  il
 corrispondente  aggravio (per l' ex locatore) in cui la "graduazione"
 si sostanzia (nuova fissazione da un minimo di 120 ad un  massimo  di
 360  giorni  della  "data di esecuzione") non e', in astratto e nella
 pratica, collegato con la "scadenza del contratto". E'  lapalissiano,
 invece, trattandosi di "nuova fissazione", il suo collegamento con la
 "data di esecuzione" fissata, ai sensi dell'art. 56  della  legge  n.
 392/1978,  dal  giudice  che  dispone  il  rilascio  (che  -  non  va
 dimenticato - puo' avere ed ha anche "ragioni" diverse dalla scadenza
 del  contratto),  "entro  il  termine  di  mesi  sei, ovvero, in casi
 eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento".
    I  denunciati  inconvenienti,  e  cioe' la lesione dei principi di
 ragionevolezza e di parita' di trattamento cesseranno di  verificarsi
 quando  verranno ad esaurimento le istanze di rifissazione rivenienti
 da contratti con scadenza sino al 30 giugno  1984,  rientrando  -  si
 ripete  -  la  scelta  di  questa  od  altra  data  tra  le  facolta'
 insindacabili del legislatore. Pero', finche' dovra' essere  concessa
 la  rifissazione nelle su indicate circostanze, non puo' sottrarsi al
 dubbio di costituzionalita' la cessazione di rifissazione per le date
 (medesime  o anteriori) relative ai rilasci da contratti con scadenza
 "successiva al 30 giugno 1984". Pertanto, la normativa di  cessazione
 potra' essere applicata - cosi' come e' - ai rilasci da contratti con
 scadenza successiva al 30 giugno 1984, recanti data di esecuzione  ex
 art.  56 della legge n. 392/1978 successiva alla piu' avanzata fra le
 date relative a rilasci da contratto con scadenza sino al  30  giugno
 1984,  che  debba  a  termini  di  legge,  ed  in  concreto sia stata
 rifissata, quanto meno nel mandamento.
    Nella fattispecie il contratto e' scaduto il 30 dicembre 1987 e la
 data di esecuzione ex art. 56  della  legge  n.  392/1978  e'  il  31
 dicembre   1988,  che  dovrebbe  rimanere  invariata  ai  fini  della
 collocazione nella "graduatoria" delle esecuzioni effettive.
    Pertanto,  il procedimento viene rimesso alla Corte costituzionale
 per i motivi esposti, considerato  che  in  altri  procedimenti  (per
 esempio:  n.  956/1988, definito da questo pretore il 15 giugno 1989)
 la medesima data di esecuzione 31 dicembre 1988 e' stata rifissata al
 25  dicembre  1989  e,  pertanto, l'esecuzione effettiva rinviata, in
 accoglimento di istanza ai sensi della legge n. 94/1982, in quanto (o
 nonostante) che il contratto sia scaduto sin dal 31 dicembre 1983.
    Appare cosi', nella fattispecie in esame, concretizzata la lesione
 derivante dalla disposizione  dell'art.  1,  n.  2,  della  legge  10
 novembre  1983, n. 637, che si rivela irrazionalmente discriminatoria
 fra situazioni  identiche,  le  prime  rivenienti  da  contratti  con
 scadenza   piu'  lontana,  nelle  quali  concede  l'ulteriore  rinvio
 dell'esecuzione e situazioni rivenienti  da  contratto  con  scadenza
 piu' recente, nelle quali il medesimo beneficio viene negato.
    Va osservato inoltre, che e' tutto il sistema delle esecuzioni che
 ne esce distorto, con modificazione dei  rapporti  di  equita'  e  di
 parita' fra singoli e/o fra categorie di interessati.
    Lo   stock   dei   provvedimenti   esecutivi   viene   accresciuto
 disastrosamente con i provvedimenti di esecutivita' piu'  recente;  i
 locatori  in  attesa  da  piu' tempo subiscono la "concorrenza" degli
 ultimi arrivati; la concentrazione delle esecuzioni rende sempre piu'
 difficile la sistemazione degli sfrattati.
    Il  fatto  e'  che  aspettative  giuridiche  del  tutto  identiche
 (esecuzione  di  provvedimenti  di  rilascio,  emanati  dallo  stesso
 giudice,  recanti la stessa data di esecuzione) risultano dalla legge
 diversamente regolati, nello stesso momento temporale  (quello  della
 "graduazione")   con   l'effetto  dell'ulteriore  rinvio  della  loro
 realizzazione  concreta  in  base  ad  un  elemento   (scadenza   del
 contratto)  la  cui caratteristica differenziatrice (data piu' o meno
 remota),  dovrebbe  ragionevolmente  influire  in  senso  esattamente
 opposto a quello stabilito dal legislatore.
    Se  si  pone  mente  allo  scopo dichiarato nel decreto 23 gennaio
 1982, n. 9, convertito  nella  legge  n.  94/1982:  "provvedere  alla
 graduazione  temporale dell'esecuzione degli sfratti per fronteggiare
 l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative", e percio' di dare
 ordine  temporale  piu' equo e razionale possibile alle esecuzioni di
 un numero abnorme di provvedimenti di  rilascio  che  e'  impensabile
 eseguire  contemporaneamente,  esecuzioni  che percio' vanno rinviate
 per  il  tempo  necessario,  senza  sconvolgere  le  priorita'   gia'
 acquisite   in  base  alla  fissazione  ex  art.  56  della  data  di
 esecuzione, si vede come lo scopo della legge  risulti  vanificato  e
 l'ordine sconvolto dall'applicazione della norma qui denunciata.
    In effetti, mentre vengono definite con l'esecuzione le situazioni
 post contratto piu' recenti, rimangono  ulteriormente  aperte  quelle
 piu'   vecchie,  che  da  piu'  tempo  si  trascinano  in  un  regime
 straordinario di rinvio dell'esecuzione, imposto dalla legge.
    In  conclusione,  sembra che la Corte, senza alcuna sostituzione o
 modifica del criterio, ne' della data scelti dal legislatore  per  la
 cessazione  del  regime di nuova fissazione della data di esecuzione,
 possa tuttavia eliminarne le  conseguenze  irrazionali  e  lesive  di
 principi  fondamentali, dichiarando l'incostituzionalita' nella parte
 in cui le norme in esame non prevedono la nuova fissazione anche  per
 i  provvedimenti  di rilascio da contratti con scadenza successiva al
 30 giugno 1984 recanti data di esecuzione ex art. 56 della  legge  n.
 392/1978  uguale  -  come  nella specie - o, comunque, anteriore alla
 piu' avanzata, tra le date fissate in provvedimenti  di  rilascio  da
 contratti  con scadenza sino al 30 giugno 1984, che venga in concreto
 nuovamente fissata, quanto meno nello stesso mandamento.
    La   questione   proposta   di  illegittimita'  costituzionale  e'
 sicuramente rilevante nel  procedimento  pendente  davanti  a  questo
 giudice,  la  cui  natura  giurisdizionale e' stata gia' riconosciuta
 (Cass. ss.uu. 8 maggio 1976, n. 1610, e sentenza Corte costituzionale
 n.  24  del  27  febbraio  1958),  e  che  non  puo'  essere definito
 indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione.
    Infatti,  ritenuta  operante  la  norma  denunciata,  l'istanza va
 dichiarata  inammissibile,  con  la  conseguente   esecutivita'   del
 provvedimento  di rilascio dal giorno successivo alla data fissata ex
 art. 56, e cioe' dal 1º gennaio 1989.
    Nel    caso    che,    invece,    la    sollevata   eccezione   di
 incostituzionalita' risultasse fondata,  dovrebbe  essere  nuovamente
 fissata l'esecuzione per la data del 25 dicembre 1989.
    Appare  evidente  la rilevanza della decisione rimessa alla Corte.
 L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti  ad
 uso  di  abitazione  e'  regolata, nel comune di Milano, dal d.-l. 31
 dicembre 1988, n.  551,  in  attesa  di  conversione.  In  base  alle
 disposizioni  vigenti,  l'esecuzione  contro  Martinelli Maria potra'
 essere promossa, nell'ipotesi di reiezione della sollevata eccezione,
 dal  1º  maggio  1989  in  caso  di  dichiarata  necessita'  dell' ex
 locatore, o successivamente, secondo i criteri stabiliti dal Prefetto
 per  l'impiego  della  forza pubblica nell'esecuzione dei rilasci per
 finita locazione non assistiti da ulteriore motivazione.
    Nell'ipotesi  di  accoglimento, invece, non potra' essere promossa
 prima del 26 dicembre 1989, anche in caso di dichiarata necessita'.
   Non  solo,  ma  in  ogni  categoria  in  cui sono o potranno essere
 distinti i provvedimenti di rilascio ai fini dell'esecuzione, mai  si
 potra'  prescindere,  tenuto  conto  del gran numero di provvedimenti
 concorrenti  in  ciascuna  categoria,  dal  criterio  di   precedenza
 costituito  dalla  data  di  esecutivita',  fissata ex art. 56, della
 legge n. 392/1978, ovvero fissata nuovamente  in  applicazione  della
 normativa della quale si discute in questa sede.
    Appare  evidente,  pertanto,  sia l'interesse delle parti e sia la
 rilevanza della questione sollevata,  dipendendo  in  concreto  dalla
 decisione  della  Corte  la  possibilita'  di posticipare, sino a 360
 giorni,  la  data  prima  della  quale  non  puo'   essere   promossa
 l'esecuzione.
                                P. Q. M.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende  l'indicato  procedimento  n. 1114/1988 per il denunciato
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia, a cura della cancelleria
 della  Pretura  di  Milano,  notificata  alle  parti  in  causa,   al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del
 Senato e della Camera.
      Milano, addi' 8 luglio 1989
                          Il pretore: NORMANDO
   Il cancelliere: TAMBURO
 90C0761