N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 giugno 1990

                                 N. 44
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 14 giugno 1990 (della provincia autonoma di Trento)
 Servitu'  militari  -  Comitato  misto  paritetico  per  l'esame  dei
 problemi  connessi  alla  armonizzazione  tra  i  piani  di   assetto
 territoriale   della   regione  ed  i  programmi  delle  istallazioni
 militari, gia' istituito con legge n. 898/1976 - Composizione  Nomina
 dei  rappresentanti  delle  province  di Trento e Bolzano Modalita' -
 Attribuzione al presidente  della  giunta  regionale  del  potere  di
 designazione,   gia'   riconosciuto   (con   sentenza   della   Corte
 costituzionale n. 167/1987) di spettanza della giunta  provinciale  -
 Conseguente    reintroduzione    di    disciplina   gia'   dichiarata
 costituzionalmente illegittima.
 (Legge  2 maggio 1990, n. 104, art. 1, sesto comma, recante modifiche
 ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898).
 (Cost.,  art.  136; statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 54, n.
 6).
(GU n.26 del 27-6-1990 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
 presidente della giunta provinciale signor  Mario  Malossini,  giusta
 deliberazione  della  giunta  provinciale n. 6337 del 31 maggio 1990,
 rappresentato e difeso - in virtu' di procura speciale del  4  giugno
 1990, per notaio Pierluigi Mott di Trento (rep. n. 55227) - dall'avv.
 prof. Sergio Panunzio e presso di esso elettivamente  domiciliata  in
 Roma,  piazza  Borghese  n.  3 contro la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica,  per  la
 dichiarazione  di incostituzionalita' dell'art. 1, sesto comma, della
 legge 2 maggio 1990, n. 104, recante "Modifiche ed integrazioni  alla
 legge  24  dicembre  1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione
 delle servitu' militari".
                               F A T T O
    1.  -  La  legge 24 dicembre 1976, n. 898, stabilisce, all'art. 3,
 primo comma, la costituzione in ogni regione di  "un  comitato  misto
 paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte
 alternative della regione e  dell'autorita'  militare,  dei  problemi
 connessi  alla  armonizzazione  tra  i  piani di assetto territoriale
 della regione ed i programmi delle  installazioni  militari  e  delle
 conseguenti  limitazioni".  Il secondo comma dell'art. 3 della stessa
 legge n. 898/1976 stabilisce poi  che  "Nel  Trentino-Alto  Adige  il
 comitato   regionale  e'  sostituito  da  due  comitati  provinciali,
 rispettivamente per la provincia di Trento e per quella  di  Bolzano.
 Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio regionale
 e  del  presidente  della  giunta  regionale  si  intende,   per   il
 Trentino-Alto   Adige,   riferita   alla   provincia,   al  consiglio
 provinciale e al presidente della giunta provinciale".
    Sempre l'art. 3 della legge n. 898/1976 stabiliva originariamente,
 al  settimo  comma,  che  "Il   comitato   e'   formato   da   cinque
 rappresentanti  del Ministero della difesa e da un rappresentante del
 Ministero del tesoro designati dai  rispettivi  Ministri,  e  da  sei
 rappresentanti  della  regione  nominati  dal presidente della giunta
 regionale,  su  designazione,  con  voto  limitato,   del   consiglio
 regionale".  Conseguentemente,  anche per il comitato della provincia
 di Trento i cinque membri  rappresentanti  della  provincia  autonoma
 dovevano  venire nominati, secondo la legge n. 898/1976, direttamente
 dal presidente della giunta provinciale.
    2.  -  Poiche'  l'art.  54,  n.  6, dello statuto speciale T.-A.A.
 (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) stabilisce che spettano alla (intera)
 giunta  provinciale, oltre alle funzioni singolarmente indicate dallo
 stesso art. 54, anche tutte "le  altre  attribuzioni  demandate  alla
 provincia  dal  presente  statuto o da altre leggi della Repubblica o
 della  regione",  era  dunque  alla  giunta  provinciale  e  non   al
 presidente  della  giunta  che,  in  base  allo  statuto, spettava di
 nominare i cinque rappresentanti provinciali di cui al settimo  comma
 dell'art. 3 della legge n. 898/1976.
    Quest'ultima disposizione venne pertanto impugnata dalla provincia
 autonoma di Trento (e da quella di Bolzano) con ricorso che e'  stato
 accolto  da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 167 del 15 maggio
 1987. Avendo infatti ritenuto - come si legge nella motivazione - che
 secondo  l'art.  54,  n.  6,  dello  statuto  speciale  "le  generali
 attribuzioni della  provincia  spettano  all'intera  giunta",  quella
 sentenza  dichiaro' in dispositivo la "illegittimita' costituzionale,
 nei confronti  delle  province  autonome  di  Bolzano  e  di  Trento,
 dell'art.   3,  settimo  comma,  della  precitata  legge  statale  n.
 898/1976, nella parte in cui non dispone che i  rappresentanti  delle
 due  province  in  seno  al comitato misto paritetico di cui al primo
 comma dello stesso articolo sono designati dalla  giunta  provinciale
 rispettiva".
    3.  -  Sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1990 e' stata
 pubblicata la legge 2 maggio  1990,  n.  104,  recante  modifiche  ed
 integrazioni alla legge n. 898/1976.
    L'art.  1 della legge n. 104/1990 apporta delle modifiche all'art.
 3 della legge n. 898/1976. Mentre restano immutati  il  primo  ed  il
 secondo  comma dell'art. 3, viene invece modificato il settimo comma.
 Infatti il sesto comma dell'art. 1 della legge  n.  104/1990  dispone
 che  il  settimo  comma  dell'art.  3  della  legge n. 104/1990 (gia'
 dichiarato  incostituzionale,  dalla   sentenza   n.   167/1987)   e'
 sostituito   dal   seguente:   "Il  comitato  e'  formato  da  cinque
 rappresentanti del Ministero della difesa, da un  rappresentante  del
 Ministero  del  tesoro,  da  un  rappresentante  del  Ministero delle
 finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette  rappresentanti
 della  regione  nominati  dal  presidente  della giunta regionale, su
 designazione, con voto limitato, del consiglio regionale".
    La  nuova  disposizione  legislativa,  se si prescinde dal diverso
 numero dei  membri  del  comitato  (che  qui  non  rileva)  riproduce
 esattamente  la  disciplina  che era stata stabilita dalla originaria
 formulazione del settimo comma dell'art. 3 della legge n. 898/1976, e
 che  -  come si e' visto - era stata dichiarata incostituzionale, nei
 confronti delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  con  la
 sentenza  n.  167/1987.  Tale  pronuncia,  quindi, e' stata del tutto
 ignorata dal Parlamento, che in tal modo pretende di ridare vigore ad
 una  normativa  la cui incostituzionalita' e' gia' stata accertata da
 codesta ecc.ma Corte in modo irretrattabile.
    Poiche'  tale  disposizione legislativa e' gravemente lesiva delle
 competenze della provincia autonoma di Trento, quali  definite  dallo
 statuto  speciale T.-A.A., questa si vede costretta ad impugnarla per
 i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  -  Violazione delle competenze della giunta provinciale di cui
 all'art.  54,  n.  6,  dello  statuto  speciale  T.-A.A.   violazione
 dell'art. 136 della Costituzione.
    1.1.  -  Non  occorre  spendere  molte  parole  per  illustrare la
 incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata - a  causa
 del  contrasto con l'art. 54, n. 6), dello statuto speciale T.-A.A. -
 poiche' codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 167/1987, l'ha  gia'
 affermata in relazione ad una disposizione del tutto identica.
    Anche  l'art.  1,  sesto comma, della legge n. 104/1990 stabilisce
 che i rappresentanti della provincia ricorrente in seno  al  comitato
 debbono   essere   nominati   dal   (solo)  presidente  della  giunta
 provinciale. Onde anche tale disposizione  viola  l'art.  54,  n.  6,
 dello  statuto  speciale  che  - con norma non derogabile dalla legge
 ordinaria -  fa  rientrare  anche  tale  specifica  competenza  nella
 generalita'  delle  attribuzioni  proprie  della  giunta provinciale,
 nella composizione per questa stabilita dall'art. 50 dello statuto.
    1.2.  -  Secondo  un costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte
 (sentenze n. 73/1963, n. 88/1966  e  n.  223/1983),  le  sentenze  di
 accoglimento  rese  nei  giudizi  sulla costituzionalita' delle leggi
 hanno per destinatari anche lo stesso legislatore. Pertanto, ai sensi
 dell'art. 136 della Costituzione, al legislatore e' precluso non solo
 il disporre che la  norma  dichiarata  incostituzionale  conservi  la
 propria  efficacia,  ma  anche il perseguire e raggiungere, "anche se
 indirettamente" esiti corrispondenti a quelli gia' ritenuti lesivi di
 norme costituzionali (sentenza n. 223/1983), e quindi, al legislatore
 e'  comunque  precluso  di  reintrodurre   disposizioni   che   siano
 "riproduttive"  delle stesse norme gia' dichiarate costituzionalmente
 illegittime.
    Ma,  come  si  e'  visto,  e'  proprio  quest'ultimo il caso della
 impugnata disposizione dell'art.  1,  sesto  comma,  della  legge  n.
 104/1990,  che  riproduce  la norma dell'art. 3, settimo comma, della
 legge n. 898/1976, gia' dichiarata incostituzionale dalla sentenza n.
 167/1987.  Onde  quella  disposizione  e'  incostituzionale, e lesiva
 della autonomia provinciale, anche per violazione dell'art. 136 della
 Costituzione.
                                P. Q. M.
    Voglia     l'ecc.ma    Corte    costituzionale    dichiarare    la
 incostituzionalita' dell'art. 1, sesto comma, della  legge  2  maggio
 1990, n. 104.
      Roma, addi' 5 giugno 1990
                       Prof. avv. Sergio PANUNZIO

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