N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 giugno 1990
N. 45 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 giugno 1990 (della provincia autonoma di Bolzano) Impiego pubblico - Impiego statale nella provincia di Bolzano - Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte dirette - Norme relative alla ristrutturazione degli uffici in questione, alle piante organiche del personale ad essi addetto ed alle modalita' di accesso o trasferimento nei posti vacanti - Violazione delle norme statutarie relative alla proporzionale etnica, al bilinguismo ed alla procedura da seguire per ogni variazione della pianta organica - Inosservanza dei principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 224/1990) in base ai quali le norme di attuazione dello statuto speciale sono espressione di una competenza legislativa atipica il cui ambito e' precluso alle comuni leggi ordinarie ed agli atti ad esse equiparati. (D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, in attuazione della legge di delega 10 ottobre 1989, n. 349, artt. 12, primo comma, 23, 24, secondo comma, 27, 28 e 34). (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 89, 100 e 107 e relative norme di attuazione spec. artt. 1 e segg., 8 e segg. e tab. 5 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752).(GU n.26 del 27-6-1990 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del vice presidente, sostituto del presidente della giunta provcinciale, dott. Otto Saurer, giusta deliberazione della giunta n. 3217 del 7 giugno 1990, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 7 giugno 1990, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice-segretario della giunta provinciale ed ufficiale rogante (rep. n. 15858) - degli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' degli artt. 12, primo comma; 23; 24, secondo comma; 27; 28; e 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, per violazione degli artt. 89, 100 e 107 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni). F A T T O 1. - Come a codesta ecc.ma Corte e' ben noto, la provincia autonoma di Bolzano impugno' varie disposizioni della legge di delegazione 10 ottobre 1989, n. 349, ritenendole per vari aspetti lesive della propria autonomia costituzionale. La controversia e' stata decisa con la sentenza n. 224 del 4 maggio 1990. Si trata di una pronuncia sostanzialmente e complessivamente "interpretativa", con la quale codesta ecc.ma Corte ha dichiarato infondate le censure proposte nei confronti della legge di delegazione, spiegando in motivazione come le relative disposizioni, correttamente interpretate, non siano di per se' lesive della autonomia provinciale ed in particolare dei principi statutari relativi alla proporzionale etnica ed al bilinguismo nell'impiego statale nella provincia di Bolzano; e come quindi il problema del rispetto di quei principi e dell'autonomia provinciale si sarebbe potuto porre, semmai, in relazione al futuro decreto legislativo delegato, ove questo non si avesse rispettati. In particolare la sentenza n. 224/1990, nell'escludere che l'art. 3 della legge di delegazione potesse comportare la eliminazione del compartimento doganale di Bolzano e la modificazione della tabella 5, allegata al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (con conseguente violazione, in particolare, dei principi relativi alla proporzionale etnica e dell'art. 107, dello statuto T.-A.A.) ebbe ad osservare comne "Questa interpretazione, proprio perche' non e' direttamente contraddetta dalla legge delega impugnata, si impone anche al legislatore delegato, dal momento che non e' ipotizzabile che quest'ultimo possa validamente derogare a norme di attuazione dello statuto speciale, espressione di una competenza legislativa atipica il cui ambito e' precluso alle comuni leggi ordinarie e agli atti a questi equiparati". A questo proposito, del resto, in particolare l'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (recante norme di attuazione dello statuto in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) dispone testualmente: "Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8, rese necessarie da riforme generali degli organici o delle carriere, si provvede con la procedura prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670". 2. - Come si e' detto, la sentenza n. 224/190 e' stata depositata in cancelleria il 4 maggio 1990, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1990 (n. 19 della prima serie speciale). Lo stesso giorno, nella Gazzetta Ufficiale n. 106 (serie generale) del 9 maggio 1990, e' stato pero' pubblicato anche il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, intitolato "Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349". Tale decreto legislativo, emanato invero in epoca antecedente al deposito della sentenza n. 224/1990, contempla all'art. 12 anche la direzione compartimentale di Bolzano, con competenza per la regione Trentino-Alto Adige: con cio' rendendo inequivocabilmente anche la provincia autonoma di Bolzano, in relazione agli uffici ed al personale di tale direzione compartimentale, destinataria della disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 105/1990. Tuttavia, numerose disposizioni contenute in tale decreto - ignorando i principi affermati da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 224/199fl e ponendosi in contrasto con la stessa legge di delegazione n. 349/1989, come da codesta ecc.ma Corte interpretata - risultano essere incompatibili con vari principi stabiliti dallo statuto speciale T.-A.A. (e dalle relative norme d'attuazione) e lesivi dell'autonomia costituzionale della provincia autonoma di Bolzano, che pretanto le impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione dell'autonomia e della competenze provinciali di cui agli artt. 89, 100 e 107 dello statuto speciale T.-A.A. e relative norme d'attuazione (spec. artt. 1 segg., 8 segg., e tabella 5 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni). 1. - L'art. 23 del decreto legislativo impugnato prevede non solo l'istituzione del ruolo unico del personale del dipartimento delle dogane e delle imposte dirette (gia' ritenuta costituzionalmente legittima da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 224/1990), ma anche che il relativo personale possa essere destinato "a prestare servizio presso qualsiasi ufficio centrale o periferico del dipartimento stesso". Tale disciplina, peraltro, e' incostituzionale perche' - applicandosi essa indiscriminatamente anche alla direzione compartimentale di Bolzano - elude e viola le specifiche disposizioni statutarie (artt. 89 e 100) e d'attuazine (d.P.R. n. 752/1976, spec. artt. 1 segg., 8 segg. e tabella 5) sulla riserva proporzionale dei posti in organico della direzione compartimentale di Bolzano, nonche' sulla conoscenza delle lingue italiana e tedesca da parte del relativo personale. In particolare risultano essere incostituzionali anche il secondo e terzo comma dell'art. 23, che demandano ad un semplice decreto ministeriale (anche per gli uffici di Bolzano) l'individuazione dei posti dirigenziali e dei contingenti per le altre qualifiche, senza tenere conto delle speciali disposizioni vigenti in materia per gli uffici della provincia di Bolzano e della diretta incidenza di tali determinazioni sulla tabella 5 allegata al d.P.R. n. 752/1976, modificabile solo (cfr. art. 26 del d.P.R. n. 752) con la speciale procedura ex art. 107 st. (disposizione statutaria, quest'ultima, che risulta dunque anch'essa violata). 2. - L'art. 24, secondo comma, del decreto legislativo impugnato e' incostituzionale perche' demanda ad un semplice decreto del Ministro delle finanze la determinazione delle "piante organiche" degli uffici periferici del dipartimento, mentre invece, in base all'art. 89 st. ed alle norme d'attuazione (d.P.R. n. 752/1976, artt. 8 e 26) ogni variazione alla pianta organica attualmente in vigore per gli uffici della amministrazione periferica di Bolzano delle dogane ed imposte indirette (tabella 5 allegata al d.P.R. n. 752/1976) deve essere disposta sempre con norma d'attuazione, seguendo la speciale procedura di cui all'art. 107 dello statuto. Tanto, del resto, risulta ribadito (al n. 6 della motivazione in diritto) dalla sentenza n. 224/1990 di codesta ecc.ma Corte. 3. - L'art. 27 del decreto legislativo impugnato demanda anch'esso ad un decreto del Ministro delle finanze la revisione dell'ordinamento degli uffici periferici ed anche la loro unificazione. Tale previsione normativa, applicandosi essa anche agli uffici della direzione compartimentale di Bolzano, e' incostituzionale poiche' simili modificazioni della disciplina attualmente vigente per gli uffici di Bolzano devono necessariamente essere disposte mediante la procedura speciale stabilita dall'art. 107 dello statuto. Infatti la tabella n. 5 allegata al d.P.R. n. 752/1976 gia' ora individua i posti organici riferiti al compartimento doganale di Bolzano, alle circoscrizioni doganali di Bolzano e di Fortezza, alle singole dogane, alla ripartizione delle imposte di fabbricazione di Bolzano ed alla zona di verificazione delle imposte di fabbricazione di Merano. 4. - L'art. 28 del decreto legislativo impugnato contiene una disciplina diretta a garantire la mobilita' del personale. Essa, tuttavia, sembra volere prescindere, per quanto riguarda il personale degli uffici della direzione compartimentale di Bolzano, dalla speciale normativa statutaria e d'attuazione relativa all'istituto della proporzionale etnica ed alla conoscenza delle due lingue da parte del personale dei suddetti uffici. In ogni caso essa contiene una deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone: con cio' sicuramente violando l'art. 11 del d.P.R. n. 752/1976, che non consente il trasferimento in altre regioni del personale dei ruoli locali della provincia di Bolzano, prima di 10 anni dalla loro immissione nei medesimi. 5. - L'art. 34 del decreto legislativo impugnato detta norme transitorie per la copertura dei posti disponibili da parte di personale gia' in servizio. Anche tale disciplina (analogamente a quanto si era detto a proposito dell'art. 23) e' incostituzionale perche' essa, pur riguardando anche i posti disponibili presso gli uffici periferici della direzione compartimentale di Bolzano, non fa salve le speciali disposizioni, gia' richiamate, dello statuto e del d.P.R. n. 752/19786 in materia di riserva proporzionale dei posti e di conoscenza delle due lingue. 6. - Le censure dedotte nei confronti delle disposizioni del decreto legislativo gia' richiamate in precedenza si integrano con la censura formulabile nei confronti dello stesso art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 105/1990. Infatti le varie disposizioni del decreto gia' esaminate, relative alla ristrutturazione degli uffici periferici statali in questione, alle piante organiche del personale ad essi addetti, alle modalita' di accesso o di trasferimento nei posti vacanti, ecc., risultano applicabili anche agli uffici siti nella provincia di Bolzano, e percio' incostituzionali, proprio in virtu' della previsione da parte dell'art. 12, primo comma, della direzione compartimentale di Bolzano. Ma assoggettando l'art. 12 anche tale direzione alla nuova disciplina stabilita dal decreto delegato, esso stesso viene cosi' a derogare alla normativa speciale statutaria e d'attuazione ed alla tabella 5 del d.P.R. n. 752/1976. Onde anche l'art. 12, primo comma, e' illegittimo per violazione, in special modo, degli artt. 107, dello statuto T.-A.A. e 26 d.P.R. n. 752/1976.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la incostituzionalita' delle impugnate disposizioni del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, meglio specificate in epigrafe, nella parte in cui esse siano applicabili anche nella provincia di Bolzano. Roma, addi' 8 giugno 1990 Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ 90C0783