N. 295 SENTENZA 14 - 19 giugno 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Impiego pubblico- Regione Basilicata- Dipendenti- Seconda qualifica
 dirigenziale- Criteri di accesso- Anzianita' di servizio di almeno
 sette anni nell'ottava qualifica funzionale-  Arbitrarieta' e
 manifesta irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge regione Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990)
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.26 del 27-6-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990 dal  Consiglio  regionale,
 avente   per  oggetto:  "Norma  transitoria  per  l'accesso  alla  II
 qualifica dirigenziale", promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  notificato  il 3 marzo 1990, depositato in
 cancelleria il 13 successivo  ed  iscritto  al  n.  18  del  registro
 ricorsi 1990;
    Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore
 Mauro Ferri;
    Udito l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il ricorrente;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  notificato  il  3  marzo  1990,  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
 costituzionale della legge della Regione Basilicata riapprovata il 13
 febbraio 1990 (recante "Norma transitoria per l'accesso alla  seconda
 qualifica  dirigenziale"),  in  riferimento  agli  artt. 3 e 97 della
 Costituzione.
    Premette  l'Avvocatura dello Stato che la Regione Basilicata aveva
 approvato, in data 21 novembre  1989,  una  legge  con  la  quale  si
 disponeva  (art. 1) che "al fine di consentire il completamento della
 prima fase relativa alla ristrutturazione degli uffici regionali,  di
 cui  alla  L.R.  n.  9/86,  per  la copertura dei posti della seconda
 qualifica dirigenziale, vacanti o che si renderanno vacanti entro sei
 mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, e' consentita
 l'ammissione ai concorsi  pubblici  ed  ai  corsi-concorso  pubblici,
 fermo   restando   il   possesso   dei   requisiti  di  studio  e  di
 professionalita',  ai  dipendenti   regionali   della   I   qualifica
 dirigenziale   con   un'anzianita'  di  servizio  di  almeno  5  anni
 nell'ottava qualifica funzionale".
    La  legge  veniva rinviata dal Governo a nuovo esame del Consiglio
 regionale con telegramma del 22 dicembre 1989, in  cui  si  osservava
 che la disposizione dinanzi citata, la' dove richiedeva per l'accesso
 alla seconda qualifica  dirigenziale  un'anzianita'  di  servizio  di
 cinque  anni  nell'ottava  qualifica  funzionale anziche' nella prima
 qualifica  dirigenziale  come  disposto  dall'accordo  nazionale   di
 categoria,  violava  da un lato il principio di buona amministrazione
 di cui all'art. 97 della Costituzione, e dall'altro il  principio  di
 eguaglianza  di  cui all'art. 3, in quanto introduceva una disciplina
 di maggior favore  rispetto  a  quella  dei  dipendenti  delle  altre
 regioni.
    Il  Consiglio regionale, tuttavia, riapprovava il 13 febbraio 1990
 la legge rinviata con la sola modifica dell'elevazione  da  cinque  a
 sette    anni   dell'anzianita'   richiesta   nell'ottava   qualifica
 funzionale.
    Tutto   cio'  premesso,  il  ricorrente  rileva  che  la  modifica
 apportata non elimina le ragioni di illegittimita' della normativa in
 esame,  in  quanto  si  continua  ad  avere  riguardo  all'anzianita'
 maturata  nell'ottava  qualifica  funzionale  anziche'  nella   prima
 qualifica  dirigenziale.  Tale criterio contrasta con il principio di
 non arbitrarieta' della disciplina rispetto al fine  che  si  intende
 perseguire  (art.  97  della  Costituzione: sent. n. 10 del 1980), in
 quanto non appare congruo utilizzare, per l'attribuzione di  funzioni
 dirigenziali  di secondo grado, un'esperienza maturata nell'esercizio
 di funzioni ontologicamente diverse  e  sotto  ordinate.  Del  resto,
 tutte  le  norme statali e regionali che hanno disciplinato la nomina
 dei dirigenti superiori hanno sempre fatto riferimento all'anzianita'
 maturata nella qualifica di primo dirigente: cfr., per lo Stato, art.
 24, nn. 1 e 2, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e, per le  regioni,
 l'accordo  del  29 aprile 1983 (art. 17). Anche la stessa legge della
 Regione Basilicata n. 9 del 1986  si  attiene  al  medesimo  criterio
 (art. 27, sesto comma).
    Ne'  vale  ad  eliminare l'illegittimita' della norma impugnata il
 fatto che essa abbia natura transitoria, dato che l'inidoneita' della
 funzione  inferiore  a qualificare l'impiegato per il conferimento di
 funzioni superiori e diverse attiene alla sostanza  delle  cose,  non
 alla dimensione temporale della disciplina.
    Infine,  conclude il ricorrente, l'irragionevolezza della norma in
 esame rileva anche sotto il profilo del principio di eguaglianza, non
 trovando  alcuna  giustificazione  un  diverso  trattamento dei primi
 dirigenti della Regione Basilicata rispetto  a  quelli  di  tutte  le
 altre  regioni,  che si sono adeguate al citato accordo sindacale del
 29 aprile 1983.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri impugna la legge
 della Regione Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990 e intitolata
 "Norma    transitoria    per   l'accesso   alla   seconda   qualifica
 dirigenziale", nella parte in cui consente l'ammissione ai concorsi e
 ai  corsi-concorso  pubblici  per  l'accesso  alla  seconda qualifica
 dirigenziale  ai   dipendenti   regionali   della   prima   qualifica
 dirigenziale  "con  una  anzianita'  di  servizio  di  almeno  7 anni
 nell'ottava qualifica funzionale".
    Ad avviso del ricorrente, detta norma viola gli artt. 97 e 3 della
 Costituzione, in quanto il criterio di selezione  da  essa  adottato,
 consistente    nel    far    riferimento    all'esperienza   maturata
 nell'esercizio di funzioni ontologicamente diverse rispetto a  quelle
 -  di  dirigente  superiore  - cui si aspira, sarebbe irragionevole e
 determinerebbe  anche  una  diversita'  di  trattamento   dei   primi
 dirigenti  della  Regione  Basilicata  rispetto  a quelli delle altre
 regioni, le quali si sono uniformate  al  principio  -  costantemente
 utilizzato  anche  nella  legislazione  statale in tema di nomina dei
 dirigenti superiori -  di  richiedere  un'anzianita'  maturata  nella
 qualifica di primo dirigente.
    2.  -  Sotto  il  primo  dei  profili  di  censura  prospettati la
 questione e' fondata.
    Non  vi  e'  dubbio,  infatti,  che  nel caso in esame sussista il
 carattere della  arbitrarieta'  o  manifesta  irragionevolezza  della
 legge   impugnata,   che   questa  Corte  ha  costantemente  ritenuto
 necessario   per   poter   giungere   ad   una    dichiarazione    di
 incostituzionalita'  di  una  norma  per violazione del principio del
 buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  (art.   97   della
 Costituzione; cfr., da ultimo, sentenze nn. 21 e 56 del 1989, 187 del
 1990).
    Il  criterio  di richiedere, quale condizione per l'ammissione dei
 dipendenti appartenenti alla prima qualifica dirigenziale ai concorsi
 e  ai  corsi-concorso  pubblici  per l'accesso alla seconda qualifica
 dirigenziale, il possesso di un certo numero di anni di anzianita' di
 servizio   nell'ottava   qualifica   funzionale   appare  chiaramente
 arbitrario e incongruo  rispetto  al  fine  che  la  legge  impugnata
 intende  perseguire.  Fare  riferimento  -  allo  scopo di attribuire
 funzioni di dirigenza non iniziali ma di secondo grado all'esperienza
 maturata  nello  svolgimento di un'attivita' non omologa a quella cui
 si aspira e', infatti, del tutto inconferente ed inutile a  garantire
 la   necessaria   qualificazione   professionale   per   il  proficuo
 svolgimento  delle  funzioni  anzidette,  e,  inoltre,  finisce   con
 l'introdurre  (in  relazione anche al numero degli anni di anzianita'
 richiesto) un irrazionale  elemento  discriminatore  tra  i  soggetti
 interessati.
    Del  resto,  come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, il
 criterio costantemente utilizzato, sia nella legislazione statale sia
 in  quella  regionale,  in  tema  di  accesso  alla seconda qualifica
 dirigenziale (cfr.,  per  la  stessa  Regione  Basilicata,  la  legge
 regionale  6  giugno  1986,  n.  9  - art. 27 -, adeguatasi sul punto
 all'accordo stipulato il  29  aprile  1983  per  il  personale  delle
 regioni) e' quello di far riferimento ad una data anzianita' maturata
 nella qualifica dirigenziale immediatamente precedente.
    Ne',  infine,  puo'  avere rilievo in senso contrario a quanto sin
 qui ritenuto la espressa natura transitoria della norma impugnata, la
 quale  e'  diretta,  come  si  legge nella relazione illustrativa, ad
 ovviare alle difficolta' esistenti  in  ordine  all'espletamento  dei
 concorsi  a regime per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale,
 in  relazione,  particolarmente,  al  requisito  dell'anzianita'   di
 servizio  (tre anni nella prima qualifica dirigenziale: art. 27 della
 legge regionale n. 9 del 1986). Va, in proposito, osservato che  -  a
 parte  la  circostanza  che  la  stessa  legge  regionale citata gia'
 contiene una disposizione transitoria per l'espletamento di tutte  le
 procedure  concorsuali  (art.  28)  -  il carattere transitorio della
 legge de qua non vale ad eliminarne la  intrinseca  irragionevolezza,
 in  quanto  cio'  potrebbe giustificare, semmai, una riduzione piu' o
 meno  ampia  del  periodo  di  anzianita'   nella   prima   qualifica
 dirigenziale  ordinariamente  richiesto, oppure l'adozione di diversi
 criteri  selettivi  effettivamente   qualificanti,   ma   non   certo
 l'introduzione  di un requisito, quale quello in esame, da ritenersi,
 per quanto sopra esposto, assolutamente illogico.
    Accertata  la  violazione  dell'art.  97 della Costituzione, resta
 assorbito il secondo profilo di censura prospettato dal ricorrente.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
 Basilicata  riapprovata  il  13   febbraio   1990,   recante   "Norma
 transitoria per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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