N. 301 ORDINANZA 14 - 19 giugno 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Pronunzie anteriori alle formalita' di apertura di dibattimenti relativi a processi gia' in corso Censura di norme non direttamente applicabili nei giudizi a quibus - Richiamo alla sentenza n. 66/1990 e alle ordinanze nn. 173 e 174 del 1990 - Questione gia' decisa con declaratoria di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 66/1990) - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P. 1988, artt. 438 e 442; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247). (Cost., artt. 3, 24, 76, 101 e 111).(GU n.26 del 27-6-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988 e dell'art. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con ordinanze emesse il 13 dicembre 1989, il 15 dicembre 1989 e il 20 dicembre 1989 dal Tribunale di Milano e il 30 dicembre 1989 dal Pretore di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 118, 119, 120 e 124 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Milano, con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 13 dicembre 1989, il 15 dicembre 1989 ed il 20 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988 e dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui non prevedono alcun controllo del giudice sul parere vincolante del P.M. in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato"; e che un'analoga questione ha sollevato il Pretore di Napoli, con ordinanza del 30 dicembre 1989, denunciando, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 76, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, gli artt. 438, primo comma, e 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988 e l'art. 247, terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui non prevedono che il dissenso del P.M. alla richiesta di giudizio abbreviato debba essere motivato e correlativamente che il giudice possa disattendere quel dissenso e pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 442, 2 co. D.P.R. n. 447/1988 con la diminuzione di pena di un terzo"; Considerato che i giudizi concernono questioni identiche o analoghe e vanno, quindi, riuniti; che le ordinanze di rimessione sono state emesse prima delle formalita' d'apertura di dibattimenti di primo grado relativi a processi gia' in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a quella data, la possibilita' di far luogo al giudizio abbreviato e' appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), con la conseguenza che gli artt. 438 e 442 del nuovo codice non potrebbero ricevere diretta applicazione nei giudizi a quibus, data l'autonomia della disciplina transitoria rispetto alla corrispondente disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990, ordinanze n. 173 e n. 174 del 1990); che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988". Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano e dal Pretore di Napoli con le ordinanze in epigrafe. 2) Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988", questione sollevata dal Tribunale di Milano e dal Pretore di Napoli con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0790