N. 302 ORDINANZA 14 - 19 giugno 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Condanna con
 sentenza passata in giudicato - Destituzione automatica -  Jus
 superveniens: legge 7 febbraio 1990, n. 19 - Necessita' di un riesame
 sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice
 a quo.
 
 (Testo unico 3 marzo 1934, n. 383, art. 9, settimo e ottavo comma)
 
 (Cost., artt. 3, 4, 35 e 97).
(GU n.26 del 27-6-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 8, punti 7
 e 8, del Testo Unico 3 marzo 1934, n.  383  (Approvazione  del  testo
 unico della legge comunale e provinciale), promossi con tre ordinanze
 emesse il 16 e il 23 febbraio e il 13 luglio 1989  dal  T.A.R.  della
 Liguria,  iscritti  rispettivamente  ai  numeri  133,  134  e 135 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 23 maggio 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il T.A.R. per la Liguria
 ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
 VII  e  VIII comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, nella parte in cui
 prevede la destituzione  automatica  dell'impiegato  di  ente  locale
 condannato  con sentenza passata in giudicato, assumendo il contrasto
 della  norma  denunziata  con  gli  artt.  3,  4,  35  e   97   della
 Costituzione;
    Considerato  che successivamente alla pronunzia delle ordinanze di
 rimessione e' entrata in vigore la legge 7 febbraio 1990, n.  19,  la
 quale,  segnatamente  agli artt. 9 e 10, sembra dettare con efficacia
 retroattiva una nuova disciplina della materia  nel  senso  auspicato
 dal giudice a quo;
      che pertanto vanno restituiti gli atti al T.A.R. per la Liguria,
 perche' compia una nuova valutazione della rilevanza della  questione
 sollevata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0791