N. 302 ORDINANZA 14 - 19 giugno 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Condanna con sentenza passata in giudicato - Destituzione automatica - Jus superveniens: legge 7 febbraio 1990, n. 19 - Necessita' di un riesame sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo. (Testo unico 3 marzo 1934, n. 383, art. 9, settimo e ottavo comma) (Cost., artt. 3, 4, 35 e 97).(GU n.26 del 27-6-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 8, punti 7 e 8, del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), promossi con tre ordinanze emesse il 16 e il 23 febbraio e il 13 luglio 1989 dal T.A.R. della Liguria, iscritti rispettivamente ai numeri 133, 134 e 135 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il T.A.R. per la Liguria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, VII e VIII comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, nella parte in cui prevede la destituzione automatica dell'impiegato di ente locale condannato con sentenza passata in giudicato, assumendo il contrasto della norma denunziata con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione; Considerato che successivamente alla pronunzia delle ordinanze di rimessione e' entrata in vigore la legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale, segnatamente agli artt. 9 e 10, sembra dettare con efficacia retroattiva una nuova disciplina della materia nel senso auspicato dal giudice a quo; che pertanto vanno restituiti gli atti al T.A.R. per la Liguria, perche' compia una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0791