N. 305 ORDINANZA 14 - 19 giugno 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Regione Liguria - Dipendenti Indennita' di anzianita' - Liquidazione - Indennita' integrativa speciale - Non riconducibilita' nel computo - Identiche questioni gia' dichiarate manifestamente inammissibili (ordinanze nn. 217 e 218 del 1990) - Discrezionalita' legislativa - Manifesta inammissibilita'. (Legge 20 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 26). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.26 del 27-6-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), promossi con tre ordinanze emesse l'11 maggio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, iscritte ai nn. 130, 131 e 132 del R.O. 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria - nel corso di giudizi promossi da taluni dipendenti della Cassa marittima tirrena, i quali chiedevano la riliquidazione dell'indennita' di anzianita' tenendo conto, nella base di calcolo, dell'indennita' integrativa speciale - con tre ordinanze in data 11 maggio 1989 (R.O. nn. 130, 131 e 132 del 1990), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprendono l'indennita' integrativa speciale tra gli emolumenti computabili ai fini dell'indennita' di anzianita'; Considerato che i relativi giudizi vanno riuniti avendo il medesimo oggetto; che la questione e' stata sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sotto il profilo che il trattamento cosi' fatto ai dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 sarebbe discriminatorio e ingiustificatamente deteriore rispetto a quello relativo ai lavoratori privati ed a quelli iscritti all'I.N.A.D.E.L. e lederebbe il principio di proporzionalita' tra retribuzione e trattamento di quiescenza; che identiche questioni sono state gia' dichiarate manifestamente inammissibili con le ordinanze n. 217 e n. 218 del 1990 di questa Corte, essendo di esclusiva competenza del legislatore determinare, in relazione alla struttura complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici, nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale, la misura dei vari tipi d'indennita' dovute al dipendente al termine del rapporto di lavoro e non essendo comparabile, a detto fine, la posizione dei dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, con quella dei dipendenti privati, ne' con quella dei dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L., appartenendo essi a sistemi differenziati; che non sono stati dedotti nuovi profili d'illegittimita' rispetto a quelli gia' esaminati. Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0794