N. 305 ORDINANZA 14 - 19 giugno 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Regione Liguria - Dipendenti Indennita' di
 anzianita' - Liquidazione - Indennita' integrativa  speciale - Non
 riconducibilita' nel computo - Identiche questioni gia' dichiarate
 manifestamente inammissibili (ordinanze nn. 217 e 218 del 1990) -
 Discrezionalita' legislativa - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 20 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 26).
 
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.26 del 27-6-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo
 comma,  della  legge  20  marzo  1975,  n.   70   (Disposizioni   sul
 riordinamento  degli  enti  pubblici  e  del  rapporto  di lavoro del
 personale dipendente), promossi con tre ordinanze emesse l'11  maggio
 1989  dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, iscritte
 ai nn. 130, 131 e 132 del  R.O.  1990  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  13, prima serie speciale, dell'anno
 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 23 maggio 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria
 - nel corso di giudizi promossi  da  taluni  dipendenti  della  Cassa
 marittima    tirrena,    i   quali   chiedevano   la   riliquidazione
 dell'indennita' di anzianita' tenendo conto, nella base  di  calcolo,
 dell'indennita'  integrativa  speciale - con tre ordinanze in data 11
 maggio 1989 (R.O.  nn.  130,  131  e  132  del  1990),  ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo
 comma, della legge 20 marzo 1975, n.  70,  nella  parte  in  cui  non
 comprendono  l'indennita'  integrativa  speciale  tra  gli emolumenti
 computabili ai fini dell'indennita' di anzianita';
    Considerato  che  i  relativi  giudizi  vanno  riuniti  avendo  il
 medesimo oggetto;
      che  la questione e' stata sollevata in riferimento agli artt. 3
 e 36 della Costituzione, sotto il profilo che  il  trattamento  cosi'
 fatto  ai  dipendenti  degli  enti  di  cui alla legge n. 70 del 1975
 sarebbe discriminatorio e ingiustificatamente  deteriore  rispetto  a
 quello   relativo   ai   lavoratori  privati  ed  a  quelli  iscritti
 all'I.N.A.D.E.L. e lederebbe il  principio  di  proporzionalita'  tra
 retribuzione e trattamento di quiescenza;
      che    identiche    questioni   sono   state   gia'   dichiarate
 manifestamente inammissibili con le ordinanze n. 217  e  n.  218  del
 1990 di questa Corte, essendo di esclusiva competenza del legislatore
 determinare,  in   relazione   alla   struttura   complessiva   della
 retribuzione  e  dei  trattamenti  di  fine rapporto e pensionistici,
 nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale, la misura
 dei  vari  tipi  d'indennita'  dovute  al  dipendente  al termine del
 rapporto di lavoro e  non  essendo  comparabile,  a  detto  fine,  la
 posizione  dei dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70
 del 1975, con quella dei  dipendenti  privati,  ne'  con  quella  dei
 dipendenti  iscritti  all'I.N.A.D.E.L.,  appartenendo  essi a sistemi
 differenziati;
      che  non  sono  stati  dedotti  nuovi  profili  d'illegittimita'
 rispetto a quelli gia' esaminati.
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e  26,  terzo
 comma,   della   legge   20  marzo  1975,  n.  70  (Disposizioni  sul
 riordinamento degli enti  pubblici  e  del  rapporto  di  lavoro  del
 personale  dipendente),  sollevate  in  riferimento agli artt. 3 e 36
 della Costituzione, dal Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
 Liguria con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0794