N. 403 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 1990
N. 403 Ordinanza emessa il 23 marzo 1990 dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Piromalli Domenica Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Possibilita' di concederlo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale (n. 569/1989), anche ai condannati che non abbiano espiato alcun periodo di custodia cautelare - Prospettata disparita' di trattamento, per effetto di tale decisione, rispetto ai condannati che si trovano in stato di detenzione per i quali la misura puo' essere concessa solo dopo un periodo di osservazione carceraria - Inesistenza nell'ordinamento penitenziario di norme che prevedono la osservazione durante la liberta' - Conseguente rinuncia dello stato ad attivarsi nella rieducazione dei condannati assicurando loro un'attivita' trattamentale scientificamente valida. (Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, terzo e quarto comma; legge 26 luglio 1975, n. 354). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.26 del 27-6-1990 )
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo all'affidamento in prova al servizio sociale quarto comma nei confronti di: 1) Bresciani Mariuccia, nata a Cuneo il 7 aprile 1955, residente in Torino, via Lega n. 50, difesa dall'avv. Fiorella Pastore di fiducia di Torino; 2) Piromalli Domenica, nata a Bovalino il 19 febbraio 1942, residente a Novi Ligure, viale Pinan Cichero n. 56/2, difesa dall'avv. Cavazza di fiducia del foro di Alessandria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il tribunale di Torino sezione V in data 17 marzo 1980 ha processato Bresciani Mariuccia libera contumace condannandola alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di rapina. Questa sentenza e' divenuta irrevocabile il 20 gennaio 1988. In data 12 gennaio 1990 costei ha proposto istanza di affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione in base alla sentenza n. 569 dell'anno 1989 della Corte costituzionale. Il procuratore generale di Torino con ordinanza 13 gennaio 1990 ha sospeso l'emissione dell'ordine di esecuzione ed ha trasmesso gli atti al tribunale di sorveglianza di Torino per competenza. La trattazione della causa e' stata fissata all'odierna udienza. Nella stessa udienza e' stata chiamata la causa n. 501/1990 relativa alla domanda proposta da Piromalli Domenica sopra generalizzata, condannata con sentenza 29 gennaio 1986 del Tribunale di Alessandria alla pena di mesi 4 di reclusione e lire 400.000 di multa. Costei in data 10 gennaio 1990 ha proposto istanza di affidamento in prova al servizio sociale, senza osservazione, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 569/1989 perche' non ha espiato custodia cautelare. Il p.m. di Alessandria ha sospeso l'emissione dell'ordine di carcerazione ed ha trasmesso la domanda al tribunale di sorveglianza di Torino. All'odierna udienza sono state trattate altresi' le seguenti pratiche: 1) Brunato Daniele, nata a Chieri il 26 novembre 1957, condannata con sentenza 28 aprile 1989 del tribunale di Torino alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione. Non ha presofferto. Inizio pena 1º febbraio 1990, fine pena 17 giugno 1991. Istanza di affidamento in prova con osservazione proposta il 3 febbraio 1990; 2) Giacometti Armando, nato a Isorelli il 17 dicembre 1934 condannato con sentenza 15 ottobre 1987 del tribunale di Torino a mesi 4 di reclusione. Inizio pena 2 marzo 1990, fine pena 2 luglio 1990. Istanza di affidamento in prova, senza osservazione proposta il 3 marzo 1990; 3) Gallo Giovanni, nato a Torino il 21 luglio 1961 condannato con sentenza 5 gennaio 1990 del pretore di Torino alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione. Inizio pena 4 gennaio 1990, fine pena 23 maggio 1990. Ha presentato istanza di affidamento in prova, senza osservazione il 16 febbraio 1990; 4) Taborre Salvatore, nato a Marsala il 29 marzo 1938 arrestato il 21 ottobre 1989 processato e condannato con sentenza 30 ottobre 1989 alla pena di anni 2 di reclusione (processo definito con il nuovo rito abbreviato). Inizio pena 21 ottobre 1989, fine pena 20 ottobre 1991. La domanda di affidamento in prova e' stata formulata il 30 gennaio 1990. Preliminarmente e' stata disposta la riunione delle pratiche 501/1990 e 855/1990 relative a Piromalli Domenica e Bresciani Mariuccia in quanto con riferimento alla sentenza n. 569 del 22 dicembre 1989 della Corte costituzionale e' stata sollevata di ufficio l'illegittimita' dell'art. 47, quarto comma, cosi' come modificato dalla citata sentenza della Corte costituzionale. Il procuratore generale ha aderito a tale richiesta i difensori dei richiedenti si sono rimessi alla decisione del Tribunale. DIRITTO Prima di esaminare i casi di specie e' indispensabile illustrare brevemente la vicenda riguardante la pratica di La Fleur Rosina fatta oggetto di una ordinanza 17 ottobre 1968 con la quale il tribunale di sorveglianza di Torino aveva proposto l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 47 quarto comma. Nell'ampia motivazione di detta ordinanza era tra l'altro stato evidenziato il diverso trattamento che il legislatore riservava a coloro che erano stati condannati a pena detentiva senza subire preventivamente la carcerazione per cui e' stato previsto il ricorso all'affidamento in prova al servizio sociale con osservazione cioe' dopo che gli stessi erano stati arrestati in esecuzione dell'ordine di carcerazione, rispetto a coloro che invece, condannati alla stessa pena, ne avevano espiato una parte in custodia cautelare e potevano chiedere il beneficio dell'affidamento in prova senza osservazione da liberi. Identica questione era stata sollevata con ordinanza 7 novembre 1988 in un caso analogo riguardante tale Ferraro Carlo. La Corte costituzionale con ordinanza n. 477 del 29 luglio 1989 trattando congiuntamente le pratiche dianza riferite ha cosi' deliberato: "Considerato che i giudizi riguardano identiche questioni e vanno, pertanto, riuniti: che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, la diversa posizione dei condannati gia' assoggettati a custodia cautelare rispetto a quella dei condannati rimasti sempre in liberta' durante il processo di cognizione vale ad escludere che sia palesemente irrazionale (e, quindi, fonte di "ingiustificato privilegio") la previsione di una disciplina diversificata che ammette solo gli uni e non anche gli altri all'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione in istituto, misura che, ai sensi dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, richiede, appunto, la precedente privazione, - sia pure a diverso titolo - della liberta' personale, dovendo il tribunale di sorveglianza verificare se il condannato abbia successivamente tenuto durante il periodo di liberta' un comportamento positivo tale "da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2"; e che risulta rispettato anche il precetto dell'art. 27 della Costituzione, in quanto la finalita' rieducativa della pena potrebbe, invece, essere ostacolata proprio da una nuova sottoposizione a regime carcerario del condannato gia' in custodia cautelare". Alla luce della chiara motivazione contenuta nella citata ordinanza n. 477 i punti fermi di tale statuizione sono i seguenti: a) vi e' una radicale differenza fra i condannati che durante il processo erano in stato di detenzione ed hanno poi riottenuto la liberta' prima che la sentenza di condanna divenisse definitiva ed i condannati rimasti sempre in liberta'; b) e' razionale la disciplina normativa che riserva ai primi l'affidamento in prova senza osservazione, ed ai secondi l'affidamento in prova con osservazione e cio' perche' e' diversa la posizione dei primi rispetto ai secondi. Sul piano pratico cio' significa che i primi possono ottenere la misura alternativa senza tornare in carcere, i secondi possono ottenere la stessa misura previa restrizione di ordine personale e socio familiare; c) questa diversa disciplina e' rispettosa dei principi negli artt. 3 e 27 della Costituzione. Orbene, la Corte costituzionale, dopo quattro mesi, ha emesso in data 22 dicembre 1989 la sentenza n. 569 con cui ha "dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi' come modificata dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo". Dunque la Corte costituzionale, che ha deliberato con gli stessi membri in occasione delle due citate statuizioni, ha ritenuto nel mese di luglio (ordinanza 477) che l'art. 47, terzo comma, fosse conforme agli artt. 3 e 27 della Costituzione laddove prevede una diversa disciplina per i condannati liberi con custodia cautelare ed i condannati liberi senza custodia cautelare (per questi ultimi e' stato ritenuto legittimo il ritorno in carcere prima di chiedere l'affidamento in prova) mentre nel mese di dicembre dello stesso anno (sentenza n. 569) ha evidenziato l'illegittimita' costituzionale del citato art. 47, terzo comma, deliberando nei termini di cui sopra. La sentenza n. 569 ha in sostanza ritenuto del tutto inutile e superfluo la presenza in carcere delle persone condannate che non abbiano espiato custodia cautelare ed ha riconosciuto ad esse il diritto di formulare un'istanza di affidamento in prova senza osservazione. Non e' questa la sede opportuna per esprimere le nostre valutazioni in ordine a detta statuizione e sulle ragioni che hanno determinato la Corte costituzionale a formulare la precitata decisione. Ritiene pero' il collegio che rientra nei suoi poteri istituzionali evidenziare che la innovazione normativa contrasti con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. E valga il vero. 1) Bresciani Mariuccia e' stata condannata ad un anno e mesi 4 di reclusione per rapina. La stessa e' stata sempre libera durante il processo. Costei con la sentenza n. 569 ha acquisito la titolarita' all'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione. 2) Brunato Daniela e' stata condannata ad un anno e mesi 4 di reclusione per reato in tema di droga. La stessa e' stata sempre libera durante il processo. Tuttavia costei e' stata arrestata il giorno 1º febbraio 1990 ed ha potuto formulare la domanda di affidamento in prova al servizio sociale con osservazione. 3) Piromalli Domenica e' stata condannata alla pena di mesi 4 di reclusione. La stessa e' stata sempre libera durante il processo. Costei ha invocato l'affidamento in prova senza osservazione introdotto dalla sentenza n. 569. 4) Giacometti Armando, e' stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione. Anch'egli e' sempre stato libero durante il processo. E' stato arrestato il 2 marzo 1990 ed ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale con osservazione. 5) Gallo Giovanni e' stato condannato alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione. E' stato sempre libero durante il processo. E' stato arrestato il 4 gennaio c.a. ed ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale con osservazione. 6) Taborre Salvatore arrestato, processato e condannato nello spazio di pochi giorni ha accettato la sentenza di condanna ed ha formulato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale con osservazione. I casi sopra elencati sono di una eloquenza esemplare. Bresciani Mariuccia e Brunato Daniela sono state condannate da libere ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, entrambe non hanno sofferto custodia cautelare, orbene la prima, richiamandosi alla sentenza 569, ha potuto formulare la domanda di affidamento in prova senza osservazione senza tornare in carcere, per contro la seconda e' legittimata a chiedere l'affidamento con osservazione in quanto e' stata arrestata. Identica e' la situazione di Piromalli Domenica rispetto a quella di Giacometti Armando e Gallo Giovanni, cosi' dicasi per Taborre il quale non ha esperito le vie delle impugnative a differenza di Bresciani Mariuccia che ha invece impugnato la sentenza di primo e secondo grado. Questa dicotomia trattamentale e' palesemente contraria agli artt. 3 e 27 della Costituzione introdotta dalla citata sentenza 569. La legge n. 344, dell'anno 1975, ha dato attuazione al precetto costituzionale dell'art. 27 della Costituzione (la pena deve tendere alla rieducazione del condannato) introducendo l'istituto dell'affidamento in prova con osservazione nel pieno rispetto altresi' dell'art. 3 della Costituzione. Gli aspetti molto positivi della citata disciplina fissata nell'art. 47 sono evidenti: invero, da una parte viene garantito il rispetto del giudicato penale attraverso l'esecuzione della sentenza di condanna nei confronti di tutti i condannati a pene detentive, d'altra parte si perviene ad un giudizio sulla idoneita' del soggetto ad usufruire della misura alternativa sulla base della conoscenza approfondita delle sue problematiche personali e di ordine socio familiare. Tutto cio' ribadiamo nei confronti di tutte le persone condannate con pena sino a tre anni prescindendo dalle eventuali diverse posizioni rispetto alla custodia cautelare. Riprendendo in esame i casi sopra esaminati tutte le persone dianzi elencate, che sono in una situazione di carattere oggettivo e soggettivo del tutto identica, in virtu' della citata disciplina sarebbero state tutte osservate, esaminate dal gruppo di osservazione con riferimento alle loro problematiche personali e socio familiari ed assoggettate alla valutazione da parte del tribunale di sorveglianza il cui giudizio sarebbe stato cosi' fondato su elementi obiettivamente validi. In tal modo sarebbe stato garantito il rispetto dell'art. 3 della Costituzione grazie ad un trattamento prioritario per situazioni analoghe, ed il rispetto dell'art. 27 della Costituzione in quanto lo Stato svolge un ruolo attivo o propulsore nella rieducazione dei condannati assicurando loro un'attivita' trattamentale seria e scientificamente valida. Per contro con l'affidamento in prova senza osservazione, di cui possano usufruire solo Bresciani Mariuccia e Piromalli Domenica e' stata introdotta una disciplina discriminatoria, sia rispetto a coloro che come Taborre Salvatore sono stati arrestati processati e condannati, sia ad esempio rispetto a persone come Giacometti, Gallo e Brunato, che si trovano nella stessa situazione oggettiva e soggettiva di Bresciani Mariuccia e Piromalli Domenica. Tutto cio' avviene senza alcuna ragionevole giustificazione. In ordine alle domande presentate da Giacometti, Gallo, Brunato e Taborre il giudizio sul loro conto sara' deliberato al termine di una fase istruttoria di osservazione carceraria che deve avere ragionevolmente una certa durata, e pertanto costoro se saranno giudicati idonei alla misura alternativa finiranno per espiare in liberta' una parte residua della pena in affidamento in prova, per un periodo di tempo che sara' certamente inferiore a quello che Bresciani e Piromalli espieranno in liberta'. Questo fatto discriminatorio appare particolarmente grave ponendo al raffronto la situazione di Piromalli Domenica condannata a mesi 4 di reclusione e Giacometti Armando condannato anch'egli a 4 mesi di reclusione. In vero in quest'ultimo caso, pur sollecitando l'osservazione finalizzata all'affidamento in prova, la sua richiesta potra' essere esaminata all'udienza del 13 aprile 1990 (e' entrato in carcere il 2 marzo 1990) ed in caso di accoglimento l'affidamento in prova potra' essere utilizzato per non oltre 2 mesi, per contro in caso di accoglimento della richiesta di Piromalli Domenica essa espiera' in affidamento in prova la pena per il periodo di 4 mesi. Le stesse considerazioni valgono altresi' per Taborre Salvatore. Inoltre, mentre il giudizio sulle domande formulate sul conto di Brunato Daniela, Giacometti Armando, Gallo Giovanni e Taborre Salvatore sara' fondato sugli elementi raccolti nel corso dell'osservazione collegiale in carcere, il giudizio su Bresciani Mariuccia e Piromalli Domenica dovrebbe essere formulato sul comportamento tenuto nel periodo della liberta' successivo alla commissione del reato. La sperequazione tra dette situazioni e' tanto palese che la stessa Corte costituzionale lo ha evidenziato nella sentenza n. 569 con le seguenti espressioni: "L'aspetto saliente decisivo di quest'ultima riforma e' l'intima contraddizione nel carattere dell'istituto che veniva ad istaurarsi fra i commi primo e secondo del nuovo art. 47, da una parte, e i commi terzo e quarto dall'altra. I primi due commi, infatti lasciavano sostanzialmente integro l'istituto originario, riservato ai detenuti in espiazione carceraria della pena, sia pure con la gia' vista riduzione ad un mese dell'osservazione collegiale della personalita'. Ma i due successivi commi introducevano una nuova specie di affidamento, che prescinde del tutto dall'osservazione collegiale in istituto spostandola invece sul comportamento che il condannato ha tenuto nel periodo di liberta' successiva ad una eventuale custodia cautelare. Detta contraddizione pero' si puo' superare asserendo che vi e' pur sempre nel caso delle persone condannate ma libere un'osservazione condotta durante la liberta'". Di grazia si vorrebbe conoscere in quale parte dell'ordinamento giuridico ovvero dell'ordinamento penitenziario vi sia una norma che preveda l'osservazione durante la liberta'. L'osservazione della personalita' e' disciplinata negli artt. 1, ultimo comma, 13, secondo comma, 47, secondo comma, 50, quarto comma, della legge n. 354; in queste disposizioni e' prevista l'attivita' trattamentale in generale per i condannati definitivi e quella specifica finalizzata all'affidamento in prova e alla semiliberta'. L'unica norma che prevede e da' risalto ad una attivita' trattamentale compiuta fuori dal carcere e' quella introdotta nell'anno 1985 con l'art. 47- bis che cosi' recita: "Se la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al primo comma dell'art. 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o al coodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unita' sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'art. 1-bis, del d.-l. 22 aprile 1985, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza e la idoneita', ai fini del recupero del condannato, del programma concordato. Si applica la procedura di cui al quarto comma dell'art. 47, anche se la domanda e' presentata dopo che l'ordine di carcerazione e' stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato". Orbene e' pur vero che per la prima volta con la citata norma e' stato dato rilievo all'attivita' trattamentale che si compie fuori dal carcere nei confronti dei tossico e alcooldipendenti, tuttavia questa disciplina e' rispettosa dei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3 e 27. Invero con la citata novella si e' inteso prendere atto che vi e' una situazione oggettivamente diversa tra le categorie dei condannati non tossico dipendenti e tossicodipendenti e conseguentemente e' stato predisposto un trattamento penitenziario differente per questi ultimi, che e' del tutto ragionevole. E' stato cosi' previsto per i tossico dipendenti l'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione. Tuttavia il legislatore non a caso ha privilegiato i tossico dipendenti "che abbiano in corso un programma di recupero da parte di unita' sanitaria locale o da parte di ente-cooperativa ecc.". Vi e' infatti una evidente affinita' tra la situazione del condannato detenuto non tossico dipendente che accede al beneficio dell'affidamento in prova dopo la predisposizione di un programma trattamentale da parte del gruppo di osservazione carcerario, e quella del condannato tossico dipendente che puo' invocare la citata norma alternativa solo "se nei suoi confronti vi sia in atto un programma terapeutico di recupero". In entrambi i casi lo Stato perviene al risultato di rieducare il condannato (art. 27 della Costituzione) sulla base di un serio trattamento finalizzato al recupero dell'uomo: nella prima ipotesi attraverso gli operatori penitenziari, nella seconda ipotesi attraverso gli operatori sociali delle U.S.L. o meglio ancora degli enti e associazioni altamente specializzati nel recupero dei tossico dipendenti. Il connotato comune a tali istituti giuridici e' dunque rappresentato dalla rinuncia dello Stato alla sua pretesa punitiva attraverso la mera detenzione, dopo aver verificato sulle basi di elementi certi e seri costituiti dai programmi trattamentali che il condannato e' pronto per la misura alternativa. Laddove invece manca questo presupposto come ad esempio per i condannati tossico dipendenti privi di un programma terapeutico di recupero, costoro non possono accedere al beneficio previsto dall'art. 47- bis o.p. In tal modo il legislatore rimarca la condizione essenziale ed unica per l'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova: la presenza di un programma trattamentale. L'osservazione finalizzata all'art. 47 primo comma (compiuta in carcere) e quella finalizzata dall'art. 47- bis (compiuta fuori dal carcere da gruppi di esperti per tossico ed alcool dipendenti) suffraga la domanda di affidamento e precede il giudizio del tribunale di sorveglianza. La citata disciplina e' dunque la riprova che all'infuori della esplicita previsione legislativa di cui sopra non vi e' un'altra norma che preveda un'osservazione nei confronti di persone libere condannate con sentenza a pena definitiva. L'opinione contraria non e' suffragata da alcun riscontro normativo. Per Piromalli Domenica e Bresciani Mariuccia, entrambe condannate a pene detentive, libere cittadine, non vi e' stato nessun ente che abbia svolto dopo la commissione del reato, un'attivita' di osservazione nei loro confronti. Il giudizio positivo o negativo sulla richiesta di affidamento in prova senza osservazione puo' essere formulato unicamente acquisendo notizie sulla loro attivita' dopo la commissione del reato. Tutto cio' appare discriminatorio rispetto alle altre situazioni analoghe teste' citate ed e' espressione di una rinuncia dello Stato a svolgere un ruolo attivo nella funzione di dare un significato rieducativo alla pena.
P. Q. M. Il tribunale di sorveglianza di Torino, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale in relazione dell'art. 3 e dell'art. 27 della Costituzione, dell'art. 47 terzo e quarto comma della legge n. 663 del 10 ottobre 1986, che ha modificato la legge n. 354 dell'anno 1975, con l'ulteriore modifica contenuta nella sentenza n. 569 della Corte costituzionale dell'anno 1989 e cio' nei termini di cui in motivazione. Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, cosi' deciso il 23 marzo 1990 Il presidente: FORNACE 90C0796