N. 404 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 1990

                                 N. 404
 Ordinanza  emessa  il  23 marzo 1990 dal tribunale di sorveglianza di
 Torino nel procedimento di sorveglianza nei  confronti  di  Bresciani
 Mariuccia
 Ordinamento  penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale
 - Possibilita' di concederlo, a seguito della  sentenza  della  Corte
 costituzionale  (n.  569/1989),  anche  ai condannati che non abbiano
 espiato alcun periodo di custodia cautelare - Prospettata  disparita'
 di trattamento, per effetto di tale decisione, rispetto ai condannati
 che si trovano in stato di detenzione per  i  quali  la  misura  puo'
 essere  concessa  solo  dopo  un periodo di osservazione carceraria -
 Inesistenza nell'ordinamento penitenziario di norme che prevedono  la
 osservazione  durante  la liberta' - Conseguente rinuncia dello Stato
 ad attivarsi  nella  rieducazione  dei  condannati  assicurando  loro
 un'attivita' trattamentale scientificamente valida.
 (Legge  10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, terzo e quarto comma; legge
 26 luglio 1975, n. 354).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.26 del 27-6-1990 )
                      IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
    Ha   pronunciato   la   seguente  ordinanza  nel  procedimento  di
 sorveglianza relativo all'affidamento in prova al servizio sociale 4ยบ
 comma nei confronti di:
      1) Bresciani Mariuccia, nata a Cuneo il 7 aprile 1955, residente
 in Torino, via Lega n. 50 difesa dall'avvocato  Fiorella  Pastore  di
 fiducia di Torino.
    2)  Piromalli  Domenica,  nata  a  Bovalino  il  19 febbraio 1942,
 residente  a  Novi  Ligure,  viale  Pinan  Cichero  n.  56/2   difesa
 dall'avvocato Cavazza di fiducia del foro di Alessandria.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 403/1990).
 90C0797