N. 404 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 1990
N. 404 Ordinanza emessa il 23 marzo 1990 dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Bresciani Mariuccia Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Possibilita' di concederlo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale (n. 569/1989), anche ai condannati che non abbiano espiato alcun periodo di custodia cautelare - Prospettata disparita' di trattamento, per effetto di tale decisione, rispetto ai condannati che si trovano in stato di detenzione per i quali la misura puo' essere concessa solo dopo un periodo di osservazione carceraria - Inesistenza nell'ordinamento penitenziario di norme che prevedono la osservazione durante la liberta' - Conseguente rinuncia dello Stato ad attivarsi nella rieducazione dei condannati assicurando loro un'attivita' trattamentale scientificamente valida. (Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, terzo e quarto comma; legge 26 luglio 1975, n. 354). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.26 del 27-6-1990 )
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo all'affidamento in prova al servizio sociale 4ยบ comma nei confronti di: 1) Bresciani Mariuccia, nata a Cuneo il 7 aprile 1955, residente in Torino, via Lega n. 50 difesa dall'avvocato Fiorella Pastore di fiducia di Torino. 2) Piromalli Domenica, nata a Bovalino il 19 febbraio 1942, residente a Novi Ligure, viale Pinan Cichero n. 56/2 difesa dall'avvocato Cavazza di fiducia del foro di Alessandria.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 403/1990). 90C0797