N. 408 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 1990

                                 N. 408
 Ordinanza  emessa  il  28 marzo 1990 dal tribunale militare di Padova
 nel procedimento penale a carico di Bracci Andrea
 Reati  militari  - Diserzione - Non consentito giudizio in contumacia
 se non per ordine  specifico  del  procuratore  generale  militare  -
 Esclusione,  a  seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn.
 74/1985 e  503/1989,  della  legge  5  agosto  1988,  n.  330  (nuova
 disciplina  dei  provvedimeti  restrittivi)  e  del  nuovo  codice di
 procedura penale, della possibilita' di  emettere,  per  i  reati  di
 diserzione   o  di  mancanza  alla  chiamata,  una  qualunque  misura
 cautelare coercitiva - Conseguenze - Creazione di  un  ingiustificato
 privilegio a favore di quanti, astenendosi dal rientrare nel reparto,
 permangono nella arbitraria assenza, sottraendosi cosi' agli obblighi
 di  leva  - Procedibilita' rimessa alla valutazione discrezionale del
 procuratore generale militare in contrasto  con  il  principio  della
 obbligatorieta' dell'azione penale.
 (C.P.M.P., art. 377).
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.26 del 27-6-1990 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nella causa contro Bracci
 Andrea, nato il 10 agosto 1968 a Roma, atto di nascita n. 03035 P.  1
 S.  A08,  ivi residente in via Filippo De Grenet n. 145, scala D, pi.
 2, int. 4; celibe, cameriere, incensurato, soldato nella 32a  Brigata
 corazzata   "Mameli"   in  Vacile  (Pordenone),  libero  imputato  di
 diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) perche', trasferito, il  20
 settembre  1988,  dal  carcere  giudiziario  militare  di  Roma, alla
 Compagnia controcarri (32a  brigata  "Mameli"  in  Vacile,  ometteva,
 senza giusto motivo, di raggiungerla, rendendosi assente arbitrario a
 tutt'oggi.
    Con  l'aggravante  della  durata  dell'assenza (art. 154, n. 1 del
 c.p.m.p.) e della  recidiva  specifica  infraquinquennale  in  quanto
 condannato  il  20 settembre 1988 dal tribunale militare di Roma, per
 "diserzione" (art. 99, primo e secondo comma, n. 1 e 2, del c.p.).
                            FATTO E DIRITTO
    Anteriormente   all'apertura   del   dibattimento,   il   pubblico
 ministero, dopo aver rilevato che il soldato Bracci non era  comparso
 senza  un  legittimo  impedimento  dinanzi  a  questo  tribunale  pur
 essendogli stato  ritualmente  notificato  il  decreto  di  rinvio  a
 giudizio,  e  che lo stesso risultava accusato di reato di diserzione
 (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) la cui  assenza  non  era  cessata,  e
 infine che non si erano realizzate a norma dell'art. 377 del c.p.m.p.
 le condizioni necessarie  per  procedere  al  giudizio,  ha  eccepito
 l'illegittimita'  del medesimo art. 377 in relazione all'art. 3 della
 Costituzione.
    La  difesa  non  si  e'  pronunciata nel merito della questione di
 costituzionalita', ed ha comunque  chiesto  la  declaratoria  di  non
 procedibilita'.
    Per  giungere  all'esame  dell'eccezione,  occorre preliminarmente
 descrivere l'attuale situazione normativa, tale per l'appunto da  far
 pervenire  la  Parte pubblica alla conclusione dell'impossibilita' di
 procedere al giudizio nei confronti del Bracci.
    Dispone  il  citato  art.  377  che per i reati di diserzione e di
 mancanza alla chiamata (artt. 148, 149 e 151  del  c.p.m.p.)  non  si
 puo'  procedere a giudizio contumaciale, salvo che vi sia concorso di
 altro delitto, o  che  ne  sia  cessata  la  permanenza,  o  che  sia
 diversamente   ordinato   dal  procuratore  generale  militare  della
 Repubblica. E la diserzione del Bracci, perfezionatasi alle ore 24,00
 del  25  settembre  1989,  risulta  ancora in atto dal momento che il
 militare non si e'  mai  presentato  alla  Compagnia  controcarri  in
 Vacile,  e  non concorre con alcun altro delitto. Non esiste, d'altra
 parte, nell'incarto processuale un ordine  del  procuratore  generale
 militare di procedere comunque al giudizio.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 407/1990).
 90C0801