N. 409 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 1990
N. 409 Ordinanza emessa il 9 aprile 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto da eredi di Cordiglia Evelina contro l'Intendenza di finanza di Genova Tributi in genere - Imposta complementare sul reddito e imposta sulla ricchezza mobile - Indennita' di buonuscita dei dipendenti dell'Azienda dei telefoni di Stato - Mancata previsione che, dall'imponibile da assoggettare ad imposta, vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato dalla cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina, dopo la sentenza della Corte costituzinale n. 400/1987, della analoga indennita' di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma). (Cost., art. 3).(GU n.26 del 27-6-1990 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente decisione in merito al ricorso n. 2843/1984 presentato da Evelina Cordiglia ved. Pellati (e, p.e. deceduta i suoi eredi) contro l'Intendenza di finanza di Genova relativo a ind. liq. Cassa integrativa previdenza personale telefonico statale; Rilevato che, con sentenza 27 giugno 1986, n. 178, la Corte costituzionale, pur affermando in via di principio la tassabilita' ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche delle indennita' di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, ha tuttavia dichiarato la parziale illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, i quali sottoponevano allo stesso trattamento tributario dette indennita' e quelle di fine rapporto dovute in relazione al contratto di lavoro privato senza, tener conto che alla formazione delle indennita' erogate dall'E.N.P.A.S. - e non delle altre - concorrono i contributi degli aventi diritto cosicche', per la parte a questi virtualmente afferente, tali indennita' non potevano essere considerate reddito; Considerato che, a tale riguardo, gli artt. 2 e 4 della citata legge n. 482/1985 sono stati, per detti motivi, dichiarati illegittimi nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad Irpef andasse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo a carico del dipendente statale e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.S.; Rilevato altresi' che l'anzidetta Corte, con successiva sentenza 19 novembre 1987, n. 400, ha parimenti dichiarato, per lo stesso ordine di ragioni, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto assoggettavano ad imposta r.m. e complementare le indennita' di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali senza prevedere un'analoga detrazione dall'imponibile; Ritenuto che il caso in esame presenta elementi di identita' di ratio con le pronunce della Corte di legittimita' anzidette. Invero, dalla documentazione agli atti, risultano esser state assoggettate a ritenute erariali (r.m. e imposta complementare) le somme dovute ai signor Pellati Mario a titolo di indennita' di liquidazione, poste a carico di un fondo istituito presso la Cassa Integrativa Previdenza del personale telefonico statale istituita con legge 10 febbraio 1953, n. 79; fondo alimentato, oltreche' da entrate particolari a carico di terzi (una percentuale della sopratassa per ciascuna unita' di conversazione interurbana od internazionale, utili netti derivanti alla vendita e distribuzione dell'elenco generale telefonico di tutti gli abbonati d'Italia, etc.) anche dal contributo a carico del personale telefonico (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 79) nella misura prevista dall'art. 28 del regolamento approvato con d.P.R. 18 luglio 1949, n. 688 (cfr. art. 10, lette. d), del d.P.R. n. 688/1949 anzidetto). Poiche' le caratteristiche dell'indennita' di buonuscita erogate da detta Cassa devono ritenersi sostanzialmente identiche a quella erogata dall'E.N.P.A.S. - identici essendo infatti la finalita' di contribuzione ai bisogni del pubblico dipendente nel momento in cui si estinguera' il rapporto di lavoro; il meccanismo contributivo, attuato sulla base di contributi versati dal datore di lavoro e dal dipendente e la struttura gestionale, affidata ad enti erogatori diversi dal datore di lavoro - ne consegue che anche nel caso in esame l'assoggettamento integrale di tale indennita' di imposta di r.m. e complementare senza i correttivi stabiliti dalla Corte costituzionale nelle pronunce anzidette, deve ritenersi affatto ingiustificato non sussistendo alcuna sostanziale differenziazione tra contribuenti che giustifichi una tale differenza di trattamento impositivo. E poiche' la questione non solo appare non manifestamente infondata per i motivi anzidetti ma altresi' rilevante ai fini del decidere evidente essendo che solo la mancanza di tale previsione nella disciplina impositiva impedisce alla Commissione di accogliere il ricorso, appare necessario rimettere la questione all'esame della Corte costituzionale perche' verifichi la legittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che all'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta, cosi' come nell'ipotesi dell'E.N.P.A.S., anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Genova, addi' 9 aprile 1990. Il Presidente estensore: DELUCCHI 90C0802