N. 414 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 1990
N. 414 Ordinanza emessa il 12 febbraio 1990 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Palazzo Nicola Antonio contro l'E.N.P.A.S. ed altro Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti statali - Indennita' di buonuscita - Esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti pubblici ed, in particolare, ai dipendenti degli enti locali - Riferimento critico alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, ritenuta dal giudice rimettente superata dalle successive pronunce della Corte (sentenze nn. 763/1988 e 821/1988). (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38). (Cost., art. 3).(GU n.26 del 27-6-1990 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 483/1987 proposto da Palazzo Nicola Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni B. Percaccio ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via Federico Ozanam n. 69, contro l'E.N.P.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il provveditorato agli studi di Matera, in persona del provveditore pro-tempore, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento della delibera n. 07637-152726 del 23 ottobre 1986, con la quale l'interessato ha percepito, a titolo di indennita' di buonuscita, una somma inferiore a quella prevista per il mancato riscatto o la mancata ricongiunzione degli anni scolastici, che vanno dal 1941-42 al 1961-62, nonche' per la mancata inclusione dell'indennita' integrativa speciale come elmento costitutivo di base per il computo della buonuscita, nonche' degli atti precedenti o seguenti, comunque connessi; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'E.N.P.A.S.; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista la decisione n. 510/1989, con la quale sono stati disposti incombenti istruttori; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la pubblica udienza del 12 febbraio 1990, il consigliere Caro Lucrezio Monticelli e udito, in detta udienza l'avv. Percaccio per il ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; FATTO E DIRITTO 1. - Con il ricorso in esame l'istante pone due distinte questioni in ordine all'indennita' di buonuscita al medesimo spettanti: l'una concerne la determinazione dei periodi di servizio che debbono essere presi in considerazione ai fini della liquidazione di detta indennita' e l'altra riguarda l'eventuale computabilita', agli stessi fini, dell'indennita' integrativa speciale. La prima questione e' stata decisa dal collegio con separata sentenza, mentre la seconda forma oggetto della presente ordinanza. 2. - Va al riguardo rilevato che la richiesta del ricorrente non puo', allo stato della legislazione, essere accolta, come di recente ha ribadito la Sezione con la sentenza 20 dicembre 1988, n. 1918, dalle cui conclusioni non si ravvisano ragioni per discostarsi. 3. - Si appalesa rilevante quindi la questione di costituzionalita' degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base contributiva e, conseguentemente, dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita, sollevata dal ricorrente con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Ed invero non puo' dubitarsi della rilevanza della questione giacche' solo nell'ipotesi di un'eventuale pronuncia della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale del mancato computo dell'indennita' integrativa speciale, la domanda puo' essere accolta. 4. - E' noto al collegio che la Corte costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile con la sentenza 25 febbraio 1988, n. 220. Ritiene, tuttavia, il collegio che, mentre per il resto non sono intervenuti nuovi elementi di giudizio, per quel che riguarda la violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti locali, sono sopravvenute importanti novita'. Occorre al riguardo considerare che a quest'ultimi dipendenti viene erogata dall'I.N.A.D.E.L., all'atto del collocamento a riposo, un'indennita' (l'indennita' premio di fine servizio) che, benche' abbia la stessa natura previdenziale dell'indennita' di buonuscita, e' tuttavia calcolata tenendo anche conto dell'indennita' integrativa speciale, secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299. La Corte costituzionale con la citata sentenza ha invero ribadito il precedente orientamento secondo cui la valutazione comparativa tra le due indennita' non puo' essere limitata a singole disposizioni delle rispettive normative, in quanto queste non possono essere avulse alla disciplina complessiva nella quale si collocano. Successivamente sono, tuttavia, intervenute due importanti sentenza della Corte costituzionale in materia di indennita' premio di servizio che potrebbero far ritenere superato tale orientamento. Con la sentenza 30 giugno 1988, n. 763, dopo aver rilevato che "tra le varie indennita' di fine rapporto possono bensi' sussistere differenze di dettaglio inerenti alle peculiarita' proprie di ciascuna, ma nella sostanza esse sono analoghe ed omogenee per finalita' da realizzare, sicche' la loro disciplina sostanziale e fondamentale non puo' essere differente" e che "proprio per la omogeneita' delle due indennita' (premio di servizio e buonuscita)... non trova alcuna adeguata e razionale giustificazione la sostanziale disparita' di trattamento degli iscritti all'I.N.A.D.E.L. rispetto ai dipendenti statali", la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di quelle disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) che per il conseguimento dell'indennita' premio di servizio prevedevano condizioni piu' restrittive rispetto a quelle dettate per l'indennita' di buonuscita. Con la sentenza 14 luglio 1986, n. 821, la Corte, dopo aver evidenziato che "le due indennita' (premio e servizio di buonuscita) risultano ormai completamente equiparate" e che "pertanto non trovano piu' razionale e adeguata giustificazione le norme che le assoggettano ad un differente trattamento, tanto piu' che questa Corte piu' volte aveva segnalato al legislatore la necessita' di dettare una disciplina delle indennita' di fine servizio erogate agli impiegati di enti pubblici e ai loro superstiti uniforme rispetto a quella propria della indennita' di buonuscita erogata ai dipendenti statali", ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di quelle disposizioni della legge n. 152/1968 che per i collaterali dei dipendenti degli enti locali subordinano il diritto all'erogazione dell'indennita' premio di servizio a condizioni piu' restrittive rispetto a quelle previste per il conseguimento dell'indennita' di buonuscita da parte dei collaterali dei dipendenti dello Stato. Appare, dunque, evidente che attualmente il predetto orientamento di non considerare comparabili singole disposizioni degli ordinamenti previdenziali puo' ritenersi ancora valido - al piu' - con riferimento a disposizioni che abbiano scarsa rilevanza nel sistema di determinazione del trattamento di quiescenza. Senonche', non sembra che possa sfuggire il peso che l'indennita' integrativa speciale puo' assumere nel trattamento di fine servizio E.N.P.A.S. se in esso computata, tanto piu' che si tratta di un emolumento che, progredendo naturalmente col passe degli anni, costituisce ed e' destinato inevitabilmente a divenire la parte sempre piu' rilevante della retribuzione. Alla luce delle brevi considerazioni che precedono non sembra percio' al Collegio che possa sfuggire l'irragionevolezza dalla discriminazione di cui soffrono ancora i trattamenti di fine servizio erogati dall'E.N.P.A.S. Di qui la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' per la disparita' che sussiste al riguardo tra dipendenti statali e dipendenti degli enti locali. Non senza peraltro rilevare che l'aggravio di spese che deriverebbe al pubblico erario da un'eventuale sentenza di illegittimita' dalle norme che secondo i nuovi rilievi prima enunciati vengono riproposte all'esame della Corte costituzionale sarebbe non poco mitigato dal fatto che il riconoscimento del computo nella buonuscita dell'indennita' integrativa speciale recherebbe comunque nuovi introiti allo Stato, dovendo in tal caso la stessa indennita' essere anch'essa soggetta a contribuzione.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di costituzionalita' degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base contributiva e dalla conseguente base di calcolo dell'indennita' di buonuscita; Sospende per l'effetto il giudizio in corso per la parte concernente la computabilita' dell'indennita' integrativa speciale ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti in giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarne copia ai Presidente dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso a Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 1990. Il presidente: FARINA Il consigliere estensore: MONTICELLI 90C0807