N. 307 SENTENZA 14 - 22 giugno 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Responsabilita' civile- Trattamento sanitario obbligatorio
 antipoliomelitico- Danno causato da incidente vaccinale- Equa
 indennita'- Mancata previsione- Responsabilita' dello Stato- Lesione
 incidente su un diritto fondamentale dell'Uomo- Richiamo alla
 giurispudenza  della Corte (sentenze nn. 88/1979 e 184/1986) -
 Illegittimita' costituzionale
 
 (Legge 4 febbraio 1966, n. 51).
 
 (Cost., art. 32).
(GU n.26 del 27-6-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 1, 2 e 3
 della  legge  4  febbraio  1966,   n.   51   (Obbligatorieta'   della
 vaccinazione antipoliomielitica), promosso con ordinanza emessa il 23
 febbraio  1989  dal  Tribunale  di  Milano  nel  procedimento  civile
 vertente  tra Oprandi Iside e il Ministero della Sanita', iscritta al
 n. 461 del  registro  ordinanze  1989  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 42 prima serie speciale dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 31 gennaio 1990 il giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
                            Ritenuto in fatto
    1.  -  Oprandi  Iside  conveniva innanzi al Tribunale di Milano il
 Ministero della  sanita'  per  ottenere  il  risarcimento  del  danno
 derivatole  da  poliomelite  contratta  per  contatto  con  il figlio
 Davide, sottoposto a  vaccinazione  obbligatoria  antipoliomielitica,
 lamentando  che gli organi sanitari, in tale occasione, non l'avevano
 messa al corrente del pericolo ne' istruita su particolari cautele da
 osservare  nel contatto con feci e muco del bambino vaccinato, da lei
 personalmente accudito.
    Espletata  consulenza  tecnica  - che confermava l'eziologia della
 forma morbosa contratta dall' attrice -, il Tribunale, con  ordinanza
 emessa  il  23  febbraio  1989,  sollevava  questione di legittimita'
 costituzionale, in riferimento all'art. 32 della Costituzione,  della
 legge  4  febbraio  1966  n.  51  (Obbligatorieta' della vaccinazione
 antipoliomielitica) con particolare riguardo agli artt. 1, 2 e 3,  in
 quanto  non  prevedono  un  sistema  di indennizzo e/o di provvidenze
 precauzionali e/o assistenziali per  i  danni  all'integrita'  fisica
 conseguenti alla vaccinazione.
    Osserva  il  giudice  a  quo  che  nel  caso  in esame non sarebbe
 ravvisabile responsabilita' della Pubblica Amministrazione  ai  sensi
 dell'art. 2043 c.c., neppure sotto il profilo dell'omessa adozione di
 sistemi  precauzionali  incentrati   su   comunicazioni   diffuse   -
 difficilmente  conciliabili  d'altronde con i fini della vaccinazione
 obbligatoria, essendo, allo stato delle  conoscenze,  percentualmente
 minimo il rischio del contagio.
    Esclusa,  quindi, la responsabilita' da fatto illecito, osserva il
 Tribunale  che  non  e'  neppur  configurabile,  nella  specie,   una
 responsabilita'  della P.A. per atti legittimi, poiche' la previsione
 del  ristoro  indennitario  del  diritto  soggettivo   del   singolo,
 sacrificato  nel perseguimento del pubblico interesse, e' eccezionale
 e tassativa, e non e' contemplata da alcuna specifica disposizione in
 riferimento  alla lesione dell'integrita' fisica, come invece avviene
 per la lesione del diritto di proprieta', ex art. 46 della  legge  25
 giugno 1865 n. 2359.
    Osserva peraltro il giudice a quo che l'art. 32 della Costituzione
 tutela la salute non solo  come  interesse  della  collettivita',  ma
 anche  e  soprattutto  come  diritto primario ed assoluto del singolo
 (Corte cost. n. 88/1979), e che siffatta  tutela  si  realizza  nella
 duplice direzione di apprestare misure di prevenzione e di assicurare
 cure gratuite agli indigenti, anche mediante intervento solidaristico
 (Corte  cost.  n.  202/1981).  Laddove,  quindi,  manchino  del tutto
 provvidenze del genere, ne' sia dato ricorrere a  forme  risarcitorie
 alternative,  la  garanzia  costituzionale  di tutela dell'integrita'
 fisica della persona  risulta  vanificata.  Ed  in  particolare  cio'
 avviene  nel  caso  in  esame,  nel  quale  tale fondamentale diritto
 dell'individuo puo' essere sacrificato in conseguenza  dell'esercizio
 da   parte   dello  Stato  di  attivita'  legittima  a  favore  della
 collettivita' (trattamento vaccinale obbligatorio), senza  previsione
 di  un  compenso  equivalente, od altro equipollente proporzionato al
 sacrificio eventualmente occorso al singolo  nell'adempimento  di  un
 obbligo  imposto  nell'interesse della sanita' pubblica. Al riguardo,
 infatti, nessuna previsione in tal senso e' contenuta nella legge  n.
 51 del 1966.
    2. - Non vi e' stata costituzione di parti private ne' ha spiegato
 intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
                         Considerato in diritto
    1.  - L'ordinanza di rimessione ha messo in dubbio la legittimita'
 costituzionale, in riferimento all'art. 32 della Costituzione,  della
 legge  4  febbraio  1966,  n.  51 (Obbligatorieta' della vaccinazione
 antipoliomielitica) con particolare riguardo agli artt. 1, 2 e 3.
    La  normativa e' impugnata in quanto - mentre pone l'obbligo della
 vaccinazione antipoliomielitica per i bambini entro il primo anno  di
 eta',  considerando  responsabile  (anche penalmente) dell'osservanza
 dell'obbligo  l'esercente  la  patria  potesta'  (oggi  la   potesta'
 genitoriale) o la tutela sul bambino (o il direttore dell'Istituto di
 pubblica assistenza in cui il bambino e' ricoverato, o la persona cui
 il bambino sia stato affidato da un Istituto di pubblica assistenza),
 e attribuendo al Ministero della sanita' il compito di  provvedere  a
 proprie  spese  all'acquisto  e alla distribuzione del vaccino - "non
 prevede un sistema di indennizzo e/o di provvidenze precauzionali e/o
 assistenziali per gli incidenti vaccinali".
    Nel  corso  di  un  giudizio  civile  intentato  nei confronti del
 Ministro della sanita' in relazione ai danni riportati da  una  madre
 per   avere   contratto   la   poliomielite,   con  paralisi  spinale
 persistente, in quanto a  lei  trasmessa  per  contagio  dal  figlio,
 sottoposto a vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, il giudice
 a  quo,  considerato  che  non  sembravano   ricorrere   estremi   di
 responsabilita'  ai  sensi  dell'art.  2043  c.c.,  ha prospettato il
 possibile contrasto della denunciata carenza di previsione di  rimedi
 come  quelli  suindicati  per  l'evenienza di lesioni derivanti da un
 trattamento sanitario obbligatorio,  da  parte  della  norma  che  lo
 introduce,   con   il   principio,   espresso   nell'art.   32  della
 Costituzione,   della    piena    tutela    dell'integrita'    fisica
 dell'individuo.
    2. - La questione e' fondata.
    La vaccinazione antipoliomielitica per bambini entro il primo anno
 di vita, come regolata dalla norma denunciata, che ne fa  obbligo  ai
 genitori,  ai  tutori  o  agli  affidatari, comminando agli obbligati
 l'ammenda per il  caso  di  inosservanza,  costituisce  uno  di  quei
 trattamenti  sanitari  obbligatori cui fa riferimento l'art. 32 della
 Costituzione.
    Tale   precetto   nel   primo   comma  definisce  la  salute  come
 "fondamentale    diritto    dell'individuo    e    interesse    della
 collettivita'";  nel  secondo  comma, sottopone i detti trattamenti a
 riserva di legge e fa salvi, anche  rispetto  alla  legge,  i  limiti
 imposti dal rispetto della persona umana.
    Da  cio'  si  desume  che  la  legge  impositiva di un trattamento
 sanitario non e' incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il
 trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato
 di salute di chi vi e' assoggettato, ma anche a preservare  lo  stato
 di  salute  degli  altri,  giacche'  e' proprio tale ulteriore scopo,
 attinente  alla  salute  come  interesse   della   collettivita',   a
 giustificare  la  compressione di quella autodeterminazione dell'uomo
 che inerisce al diritto di ciascuno alla  salute  in  quanto  diritto
 fondamentale.
    Ma  si desume soprattutto che un trattamento sanitario puo' essere
 imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo
 stato di salute di colui che vi e' assoggettato, salvo che per quelle
 sole conseguenze, che, per la loro temporaneita'  e  scarsa  entita',
 appaiano   normali   di   ogni   intervento   sanitario,  e  pertanto
 tollerabili.
    Con  riferimento,  invece,  all'ipotesi  di  ulteriore  danno alla
 salute del soggetto sottoposto  al  trattamento  obbligatorio  -  ivi
 compresa  la  malattia contratta per contagio causato da vaccinazione
 profilattica - il rilievo costituzionale della salute come  interesse
 della  collettivita'  non  e'  da  solo sufficiente a giustificare la
 misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di  esso,  e  quindi
 della  solidarieta' verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato,
 restando cosi' legittimamente limitata la sua autodeterminazione,a un
 dato  trattamento  sanitario,  anche  se  questo  importi  un rischio
 specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno  per
 la  tutela della salute degli altri. Un corretto bilanciamento fra le
 due suindicate dimensioni del valore  della  salute  -  e  lo  stesso
 spirito  di  solidarieta'  (da  ritenere  ovviamente  reciproca)  fra
 individuo  e  collettivita'  che  sta  a  base  dell'imposizione  del
 trattamento sanitario - implica il riconoscimento, per il caso che il
 rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del  soggetto
 passivo  del  trattamento.  In  particolare  finirebbe  con  l'essere
 sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla  salute  a
 lui  garantito,  se non gli fosse comunque assicurato, a carico della
 collettivita', e per essa dello  Stato  che  dispone  il  trattamento
 obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito.
    E  parimenti  deve  ritenersi per il danno - da malattia trasmessa
 per  contagio  dalla  persona  sottoposta  al  trattamento  sanitario
 obbligatorio  o  comunque  a  questo  ricollegabile - riportato dalle
 persone che abbiano prestato assistenza personale diretta alla  prima
 in  ragione  della sua non autosufficienza fisica (persone anche esse
 coinvolte  nel  trattamento  obbligatorio  che,  sotto   il   profilo
 obbiettivo,  va  considerato  unitariamente in tutte le sue fasi e in
 tutte le sue conseguenze immediate).
    Se   cosi'   e',   la  imposizione  legislativa  dell'obbligo  del
 trattamento sanitario in discorso  va  dichiarata  costituzionalmente
 illegittima   in   quanto   non  prevede  un'indennita'  come  quella
 suindicata.
    3.  - La dichiarazione di illegittimita', ovviamente, non concerne
 l'ipotesi che il  danno  ulteriore  sia  imputabile  a  comportamenti
 colposi  attinenti  alle  concrete  misure  di attuazione della norma
 suindicata o addirittura alla materiale  esecuzione  del  trattamento
 stesso. La norma di legge che prevede il trattamento non va incontro,
 cioe', a pronuncia di illegittimita' costituzionale  per  la  mancata
 previsione   della   tutela  risarcitoria  in  riferimento  al  danno
 ulteriore che risulti iniuria datum. Soccorre in tal caso nel sistema
 la  disciplina  generale  in  tema  di  responsabilita' civile di cui
 all'art. 2043 c.c.
    La  giurisprudenza  di  questa  Corte  e'  infatti  fermissima nel
 ritenere che ogni menomazione della  salute,  definita  espressamente
 come  (contenuto  di  un) diritto fondamentale dell'uomo, implichi la
 tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. Ed ha chiarito come tale tutela
 prescinda  dalla ricorrenza di un danno patrimoniale quando, come nel
 caso, la lesione incida sul  contenuto  di  un  diritto  fondamentale
 (sentt. nn. 88 del 1979 e 184 del 1986).
    E'  appena  il  caso  di  notare,  poi,  che il suindicato rimedio
 risarcitorio trova applicazione tutte le volte che le concrete  forme
 di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di
 esecuzione materiale del detto  trattamento  non  siano  accompagnate
 dalle  cautele  o  condotte  secondo  le modalita' che lo stato delle
 conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in  relazione  alla  sua
 natura.  E fra queste va ricompresa la comunicazione alla persona che
 vi e' assoggettata,  o  alle  persone  che  sono  tenute  a  prendere
 decisioni  per  essa  e/o  ad assisterla, di adeguate notizie circa i
 rischi di lesione (o, trattandosi di trattamenti  antiepidemiologici,
 di contagio), nonche' delle particolari precauzioni, che, sempre allo
 stato   delle   conoscenze   scientifiche,   siano    rispettivamente
 verificabili e adottabili.
    Ma  la  responsabilita'  civile opera sul piano della tutela della
 salute di ciascuno contro l'illecito (da parte di chicchessia)  sulla
 base   dei  titoli  soggettivi  di  imputazione  e  con  gli  effetti
 risarcitori pieni previsti dal detto art. 2043 c.c.
    Con  la  presente  dichiarazione di illegittimita' costituzionale,
 invece, si introduce un rimedio destinato a operare relativamente  al
 danno   riconducibile   sotto   l'aspetto  oggettivo  al  trattamento
 sanitario obbligatorio e nei limiti di  una  liquidazione  equitativa
 che  pur tenga conto di tutte le componenti del danno stesso. Rimedio
 giustificato - ripetesi  -  dal  corretto  bilanciamento  dei  valori
 chiamati  in  causa dall'art. 32 della Costituzione in relazione alle
 stesse ragioni  di  solidarieta'  nei  rapporti  fra  ciascuno  e  la
 collettivita',   che   legittimano   l'imposizione   del  trattamento
 sanitario.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  della  legge 4 febbraio
 1966, n. 51 (Obbligatorieta' della  vaccinazione  antipoliomielitica)
 nella  parte  in  cui  non  prevede,  a  carico  dello Stato, un'equa
 indennita' per il caso di danno derivante, al di  fuori  dell'ipotesi
 di  cui  all'art.  2043  c.c.,  da  contagio  o da altra apprezzabile
 malattia causalmente  riconducibile  alla  vaccinazione  obbligatoria
 antipoliomielitica,  riportato  dal  bambino  vaccinato  o  da  altro
 soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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