N. 308 SENTENZA 14 - 22 giugno 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Sanita' pubblica- Regione Liguria- Concorsi presso le uu.ss.ll.-
 Composizione delle commissioni esaminatrici- Utilizzazione del
 personale dell'ospedale "Galliera"- Interferenza nella disciplina
 dello stato giuridico del personale delle uu.ss.ll. gia' riservata
 alla legislazione statale delegata  - Esigenza di unitarieta' della
 normativa in materia Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge regione Liguria riapprovata il 15 novembre 1989)
 
 (Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47, terzo comma e d.P.R.
 761/1979)
(GU n.26 del 27-6-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Liguria riapprovata il  15  novembre  1989  dal  Consiglio  regionale
 avente   per   oggetto:   "Utilizzazione  dell'elenco  del  personale
 dell'Ospedale Galliera ai fini della composizione  delle  commissioni
 esaminatrici  dei concorsi presso le U.S.L." promosso con ricorso del
 Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5 dicembre 1989,
 depositato  in  cancelleria il 14 dicembre 1989 ed iscritto al n. 104
 del registro ricorsi 1989;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Uditi  l'Avvocato  dello Stato Gaetano Zotta, per il ricorrente, e
 l'avv. Federico Sorrentino per la Regione.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso notificato il 5 dicembre 1989 il Presidente del
 Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale  dello
 Stato,  ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale della
 legge della Regione Liguria riapprovata il 15 novembre 1989 e recante
 "Utilizzazione  dell'elenco  del  personale  Galliera  ai  fini della
 composizione delle commissioni esaminatrici dei  concorsi  presso  le
 Unita'  sanitarie  locali"  lamentando  che  essa  interferisce nella
 disciplina dello stato giuridico del personale del Servizio sanitario
 nazionale,  riservata  allo Stato dall'art. 47, terzo comma, della l.
 23 dicembre  1978,  n.  833,  ("Istituzione  del  servizio  sanitario
 nazionale")  e  dettata  -  per  quel  che  attiene  ai  concorsi del
 personale delle U.s.l. - dall'art. 7 del  D.M.  30  gennaio  1982  in
 attuazione del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
     Premette  la  ricorrente  che  la  delega  al  Governo, conferita
 dall'art.  47,  terzo  comma,  della  legge  n.  833  del  1978,  per
 l'emanazione  di  norme aventi forza di legge per la disciplina dello
 stato giuridico del personale delle Unita' sanitarie locali  risponde
 a princi'pi di evidente logica perequativa in quanto, trattandosi del
 personale addetto al Servizio sanitario nazionale, l'uniformita'  del
 trattamento  economico e normativo puo' essere assicurata solo da una
 fonte normativa centrale.
     L'art.  1 della legge impugnata dispone che, ai fini dei sorteggi
 dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso  le
 U.s.l.,  venga  utilizzato  anche  l'elenco  nominativo del personale
 dell'Ospedale Galliera di Genova allegato  ai  ruoli  nominativi  del
 personale del S.s.n., e che tale elenco venga altresi' utilizzato per
 garantire la rappresentanza della Regione nei  concorsi  sanitari  ai
 sensi  dell'art.  9,  secondo  comma, della l. 20 maggio 1985, n. 207
 ("Disciplina  transitoria  per  l'inquadramento  diretto  nei   ruoli
 nominativi regionali del personale non di ruolo delle u.s.l.").
     Ad  avviso del ricorrente cio' concreta una indebita interferenza
 nella disciplina, riservata allo Stato, dello  status  del  personale
 del  S.s.n.,  poiche' consente che personale ad esso estraneo, come i
 dipendenti dell'Ospedale  Galliera,  possa  essere  utilizzato  nelle
 commissioni esaminatrici dei concorsi presso le U.s.l.
    La  tesi  sostenuta  dalla Regione in sede di riapprovazione della
 legge rinviata, osserva l'Avvocatura, non puo' essere  condivisa:  la
 circostanza  che  il personale dell'Ospedale Galliera sia iscritto, a
 norma dell'art. 14 della l.  regionale  5  maggio  1980,  n.  22,  in
 apposito elenco da allegarsi ai ruoli del personale del S.s.n., sulla
 base di quanto disposto dall'art. 41 della legge n. 833 del 1978  che
 prevedeva l'inserimento di quell'Ospedale nel S.s.n. - e dall'art. 25
 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ("Stato giuridico  del  personale
 delle  u.s.l.")  -  che,  solo per determinati fini, ne equiparava il
 personale a quello delle U.s.l. -, non vale a ritenere  equiparato  a
 quello del S.s.n. il personale dell'Ospedale del Galliera.
     Esso,  e',  infatti,  un ente convenzionato con il S.s.n. ex art.
 41, legge n. 833 del 1978 ed il relativo personale, al pari di quello
 di  analoghe strutture, non viene utilizzato, secondo la normativa in
 vigore, per  la  composizione  delle  commissioni  dei  concorsi  del
 personale  delle U.s.l., disciplinata dall'art. 7 del d.m. 30 gennaio
 1982 in attuazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 761 del 1979.
     2.  - Si e' costituita in giudizio la Regione Liguria concludendo
 per l'infondatezza della questione.
     Il  principio  della  piena  equiparazione e pari dignita' fra il
 personale del Galliera e quello del S.s.n. emerge infatti, ad  avviso
 della  Regione,  dalla  normativa  statale.  Prevedendo  stabilimenti
 ospedalieri ad ordinamento speciale - quale e' il Galliera -,  l'art.
 47  della  legge  n.  833 del 1978 ha inteso, in considerazione della
 particolare  origine  e  singolarita',  salvaguardarne  la  struttura
 fondamentale   (composizione   e   funzionamento   degli   organi  di
 amministrazione e gestione amministrativa del patrimonio  dell'ente),
 assoggettando  pero'  alla  disciplina  ordinaria  ed  alla vigilanza
 tecnico-sanitaria delle U.s.l. i profili funzionali  ed  il  servizio
 erogato,   ed   utilizzando   il  meccanismo  della  convenzione  per
 l'inserimento dell'impianto ospedaliero nella rete delle strutture di
 assistenza sanitaria.
     In  particolare,  per  quel  che attiene allo stato giuridico del
 personale, l'art. 25 del d.P.R. n. 761 del 1979 stabilisce  la  piena
 equiparazione  "ai  fini  degli  esami  di  idoneita'  ed ai fini dei
 concorsi di assunzione e dei trasferimenti" dei servizi e dei  titoli
 acquisiti  in  detta  struttura  ai  corrispondenti  servizi e titoli
 acquisiti nelle U.s.l., prevedendo altresi' al secondo comma che, per
 quanto  compatibile,  l'ente adegui a tal fine il proprio ordinamento
 del  personale  alle  disposizioni  introdotte  dal  decreto  per  il
 personale  delle U.s.l., adeguamento effettivamente realizzato, nella
 specie,  con  modifiche  del   Regolamento   organico   ed   apposite
 deliberazioni di recepimento.
    La  legge  20  maggio  1985,  n.  207 poi, prosegue la Regione, ha
 disposto (art. 7) l'applicazione della normativa da essa dettata,  in
 quanto  compatibile,  al personale in servizio presso le strutture di
 cui all'art. 41 del d.P.R. n. 761 del 1979  che  avessero  provveduto
 all'adeguamento previsto nell'art. 25 del decreto.
     Alla  concreta  attuazione  del principio della equiparazione del
 personale dell'Ospedale Galliera, quindi, e' volto l'art. 14 della l.
 reg.  5  maggio  1980,  n.  22 che, ai fini della copertura dei posti
 resisi vacanti nelle U.s.l. della  Regione  (nonche'  ai  fini  della
 richiamata   equipollenza  dei  servizi  e  titoli  conseguiti  negli
 stabilimenti ospedalieri ad ordinamento speciale),  ha  istituito  un
 elenco nominativo del personale dipendente da tale Ospedale, allegato
 ai ruoli nominativi regionali del S.s.n.
     Anche   l'utilizzazione,   prevista   dall'art.   1  della  legge
 denunciata, di  tale  elenco  per  il  sorteggio  dei  componenti  le
 commissioni  esaminatrici  di  concorso presso le U.s.l., e' in linea
 con il principio dell'equiparazione, finalizzato com'e'  a  garantire
 "alle  amministrazioni  che  bandiscono i concorsi di attingere ad un
 numero maggiore di personale a tutto vantaggio quindi della snellezza
 delle  procedure  concorsuali"  (cosi'  la  relazione illustrativa al
 d.d.l.), senza peraltro incidere sullo stato giuridico del personale,
 "in   quanto  non  modifica  le  posizioni  giuridiche  dell'Ospedale
 Galliera,  ma  attiene  esclusivamente   a   materia   di   carattere
 organizzatorio e funzionale, la cui disciplina compete alla Regione".
     La  Regione  contesta  poi  l'interpretazione  dell'art. 47 della
 legge n. 833 del 1978 fornita dal  ricorrente:  la  previsione  della
 partecipazione   di   personale   del   Galliera   alle   commissioni
 esaminatrici nei concorsi non costituisce norma sullo stato giuridico
 del  personale  del  S.s.n.,  ma  rientra  nella  disciplina  di tipo
 organizzatorio dettata da esigenze di snellimento delle procedure  ed
 e',  come  appendice  e  completamento  della  disciplina  dei  ruoli
 nominativi, di sicura competenza regionale;  l'art.  7  del  D.M.  30
 gennaio  1982  affida peraltro interamente alle Regioni la formazione
 delle commissioni concorsuali.
                         Considerato in diritto
    1.  - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via
 principale la legge della Regione Liguria riapprovata il 15  novembre
 1989,  con la quale, all'art. 1, e' stato disposto che, ai fini della
 composizione delle commissioni esaminatrici dei  concorsi  presso  le
 Unita'  sanitarie  locali,  ai  sensi  del  D.M.  30  gennaio  1982 e
 successive modificazioni, sia utilizzato per il sorteggio  (oltre  ai
 ruoli  nominativi  regionali  del  personale  dipendente dal Servizio
 sanitario  nazionale)  anche  l'elenco   nominativo   del   personale
 dell'Ospedale  Galliera  allegato  ai  ruoli  nominativi regionali ai
 sensi dell'art. 14 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 22, e  che
 tale  elenco  sia altresi' utilizzato per garantire la rappresentanza
 della Regione nei concorsi sanitari ai  sensi  dell'art.  9,  secondo
 comma,  della  legge  20  maggio  1985,  n.  207  (recante disciplina
 transitoria  per  l'inquadramento  diretto   nei   ruoli   nominativi
 regionali  del personale non di ruolo delle Unita' sanitarie locali).
    Secondo  il  ricorrente  la  norma  impugnata  interferisce  nella
 disciplina  dello  stato  giuridico  del  personale  dipendente   dal
 servizio  sanitario  sia  per l'oggetto (cioe' per il fatto stesso di
 regolare la composizione delle commissioni di concorso), che  per  il
 contenuto  (cioe'  per  il fatto di prevedere che di tali commissioni
 faccia parte, oltre al personale dipendente  dal  Servizio  sanitario
 nazionale  iscritto nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art.
 7, secondo comma, D.M. 30 gennaio 1982 e dell'art. 9, commi secondo e
 sesto,  legge  n.  207 del 1985, anche personale estraneo al Servizio
 sanitario nazionale, cosi'  limitando  l'accesso  alle  medesime  del
 personale dipendente).
    Orbene,  secondo  il  ricorrente  la detta disciplina e' riservata
 allo Stato dall'art. 47, terzo comma, della legge 23  dicembre  1978,
 n. 833, che conferisce in proposito delega legislativa al Governo, ed
 e' dettata, per quanto concerne  la  composizione  delle  commissioni
 esaminatrici  dei  concorsi,  dall'art. 7, secondo comma, del D.M. 30
 gennaio 1982 (richiamato dalla stessa legge regionale  impugnata)  in
 attuazione  del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (concernente lo stato
 giuridico del personale delle Unita'  sanitarie  locali)  emanato  in
 forza   della   delega   legislativa  suindicata,  e  particolarmente
 dell'art. 12 del detto d.P.R., che, al comma quinto, prevede  appunto
 l'emanazione  di  un  decreto  del  Ministero  della  sanita', previa
 consultazione  con  le  organizzazioni  di   categoria   maggiormente
 rappresentative  su  base  nazionale,  per  la  regolamentazione, fra
 l'altro, della composizione delle commissioni esaminatrici.
    Di  qui  l'illegittimita'  costituzionale  della  legge  regionale
 impugnata.
    2. - La questione e' fondata.
    Non  vi  e'  dubbio  che  la  legge regionale impugnata, in quanto
 regola la composizione delle commissioni  esaminatrici  dei  concorsi
 presso  le  Unita' sanitarie locali, e quindi la materia dei concorsi
 stessi, interferisca  nella  disciplina  dello  stato  giuridico  del
 personale  delle  Unita'  sanitarie  locali,  che  e'  riservata alla
 legislazione statale delegata dall'art. 47, terzo comma, della  legge
 di  istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale n. 833 del 1978.
 Riserva, che e' formulata in vista delle esigenze fortemente unitarie
 cui  e'  inspirata  la  legge  sia  per  quanto  concerne  il fine da
 perseguire (art. 1, secondo comma, e 4, primo comma:  mantenimento  e
 recupero  della  salute  di  tutta  la  popolazione in misura eguale;
 uniformita'  di  condizioni  e  garanzia  di  salute  per  tutto   il
 territorio  nazionale)  che per quanto riguarda i mezzi, ivi compresi
 quelli personali (art. 47, terzo comma, n. 1:  un  unico  ordinamento
 del  personale in tutto il territorio nazionale), e che e' confermata
 dal quarto comma dello  stesso  art.  47,  la'  dove  si  demanda  al
 legislatore  delegato  l'emanazione  di  norme  per la disciplina dei
 concorsi pubblici che saranno  banditi  dalle  Regioni  su  richiesta
 delle Unita' sanitarie locali.
    Sono,  dunque, vane le obbiezioni della Regione, secondo le quali:
       a)  la  previsione dell'art. 47 della legge n. 833 del 1978 non
 sarebbe idonea a costituire una riserva di legge statale nel senso  o
 con  la  portata  di  cui  al  ricorso,  vale  a  dire  nel  senso di
 ricomprendere la  disciplina  della  composizione  delle  commissioni
 esaminatrici  dei  concorsi  in quella attinente allo stato giuridico
 del personale;
       b)  in  ogni  caso  la  legge  impugnata  non  conterrebbe  una
 disciplina del genere bensi' una disciplina di tipo organizzatorio  o
 di  mero  adeguamento  dei moduli procedimentali di fronte a esigenze
 concrete di funzionamento degli  stessi  e,  comunque,  a  situazioni
 peculiari  e di rilievo regionale: una disciplina, quindi, consentita
 alle regioni, tanto piu' che ad esse e' affidata, per  un  verso,  la
 formazione  degli elenchi nominativi regionali e, per altro verso, la
 stessa nomina delle commissioni esaminatrici.
    E' da replicare anzitutto che la definizione delle competenze e la
 loro distribuzione fra Stato e Regione  quanto  alla  disciplina  del
 personale  del  Servizio  nazionale  sanitario e' operata dalla legge
 statale suindicata, e cioe' dall'art. 47, commi terzo e quarto  della
 legge  n.  833  del  1978  (legge delegante) - che reca una normativa
 interposta rispetto all'art. 117 della Costituzione -  nel  senso  di
 considerare  la  materia  dei  concorsi come compresa in quella dello
 stato giuridico del personale e di riservarla  allo  Stato.  Oltre  a
 quella  di  cui  all'art.  47 ora richiamato, rientra nella normativa
 interposta la disciplina di cui al d.P.R.  n.  761  del  1979  (legge
 delegata), che valuta analogamente la materia stessa (titolo II, Capo
 I e Capo II), sempre riservandola allo Stato (cfr. l'art. 12, recante
 norme  sui  concorsi  e  particolarmente  il  quinto  comma  di  tale
 disposizione,   concernente   la   composizione   delle   commissioni
 esaminatrici).
    Nessuna  dimostrazione,  poi, la Regione ha dato dell'assunto, con
 il quale ha preteso di giustificare comunque  la  legge  stessa,  che
 questa  risponda  a  peculiari  esigenze  di rilievo regionale, quale
 quella di  snellire  le  procedure  e  di  sopperire  alla  frequente
 insufficienza degli elenchi sui quali effettuare il sorteggio.
    E'  infine  senza rilievo tanto che la Regione abbia il compito di
 formare gli elenchi  nominativi  dei  dipendenti  regionali  (art.  1
 d.P.R.  n. 761 del 1979) - dai quali, ai sensi degli artt. 7, secondo
 comma, D.M. 30 gennaio 1982 e 9, primo, secondo e sesto  comma  della
 legge  n.  207 del 1985, devono essere sorteggiati tutti i componenti
 le commissioni esaminatrici - quanto che  ad  essa  sia  affidata  la
 nomina  delle  commissioni  esaminatrici (artt. 6 e 7 D. M. 30 giugno
 1982).  Invero  si  tratta  di  operazioni  amministrative,  che  non
 implicano  la  competenza  normativa  che  la  Regione  ha preteso di
 esercitare con la  legge  impugnata:  nell'assetto  delle  competenze
 delineato   dalla   legge   n.  833  del  1978  non  vi  e'  puntuale
 corrispondenza della competenza  regionale  amministrativa  a  quella
 normativa  (d'altra  parte la regola generale del riparto consente di
 ritenere  la  competenza  amministrativa  la'  dove  ricorra   quella
 normativa, e non viceversa).
    3.  -  Inesattamente, poi, la Regione resistente sostiene, al fine
 di legittimare altrimenti la legge impugnata, che questa  costituisce
 l'attuazione  di  un  principio  della legislazione statale nel senso
 della piena equiparazione del personale dell'Ospedale Galliera -  pur
 nella  salvaguardia  dell'autonomia dell'ente (art. 41 della legge n.
 833 del 1978 che assimila  l'Ospedale  a  quelli  aventi  ordinamento
 speciale)  -  al  personale  del Servizio sanitario nazionale e della
 pari dignita' fra i due ordini di personale. Tale  principio,  sempre
 secondo la Regione resistente, emergerebbe fra l'altro:
       a)  dall'art.  25  del  d.P.R.  n.  761  del  1979, vale a dire
 dall'equiparazione, con  esso  sancita,  dei  servizi  e  dei  titoli
 acquisiti  nell'Ospedale  Galliera ai corrispondenti servizi e titoli
 acquisiti presso le Unita' sanitarie locali  (purche',  a  tal  fine,
 l'ente  adeguasse,  per  la parte compatibile, il proprio ordinamento
 del personale alle disposizioni introdotte dal d.P.R. n. 761  per  il
 personale  delle  Unita'  sanitarie  locali:  adeguamento  in realta'
 avvenuto);
       b)  dall'art.  7  della  legge 20 maggio 1985, n. 207, che, nel
 disporre, in  via  transitoria,  l'inquadramento  diretto  nei  ruoli
 nominativi   regionali  del  personale  non  di  ruolo  delle  Unita'
 sanitarie locali, ha stabilito  l'applicazione  della  normativa,  in
 quanto  compatibile,  al personale in servizio presso le strutture di
 cui all'art. 41  del  d.P.R.  n.  761  del  1979,  fra  le  quali  e'
 l'Ospedale Galliera (in quanto fosse stato provveduto all'adeguamento
 previsto dall'art. 25 del d.P.R. n.  761  del  1979:  adeguamento  in
 realta' avvenuto).
    Ora  l'art.  25  del  d.P.R. n. 761 del 1979 (emanato sulla delega
 conferita con l'art. 47 della  legge  n.  833  del  1978)  stabilisce
 l'equiparazione  dei  servizi (prestati) e dei titoli acquisiti nelle
 cliniche e negli istituti universitari  di  ricovero  e  cura,  negli
 organi  degli  enti  di  ricerca  di cui all'art. 40 legge n. 833 del
 1978, negli ospedali equiparati ai  sensi  dell'art.  129  d.P.R.  27
 marzo   1969,   n.   130,   nell'Ospedale  Galliera,  negli  ospedali
 dell'Ordine Mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a
 carattere  scientifico  e  negli ospedali militari, ai corrispondenti
 servizi (prestati) e ai titoli acquisiti presso le  Unita'  sanitarie
 locali.  Ma  cio' ai soli fini degli esami di idoneita', dei concorsi
 di assunzione, e dei trasferimenti, vale  a  dire  al  solo  fine  di
 agevolare  chi  aspiri  a  sostenere  esami di idoneita', concorsi di
 assunzione e trasferimenti presso  le  Unita'  sanitarie  locali.  La
 disposizione,  cioe',  riguarda  il personale esaminando o valutando;
 non, dunque, le commissioni esaminatrici, per le quali  rimane  ferma
 la  riserva statale di cui all'art. 12 dello stesso d.P.R. n. 761 del
 1979.  E  allo  stesso  fine   vengono   adattati   gli   ordinamenti
 dell'Ospedale  Galliera  e degli altri enti o Istituti, come previsto
 dal secondo comma dello stesso art. 25.
    Analogamente  dispone l'art. 7 della legge n. 207 del 1985 ai fini
 dell'inquadramento  diretto  nei  ruoli  nominativi   regionali   del
 personale  in servizio presso gli enti e Istituti di cui all'art. 41,
 secondo comma, della legge  n.  833  del  1978  (Legge  n.  207,  che
 peraltro,  all'art.  9,  pur  prevedendo,  al primo comma, che per un
 certo tempo i concorsi sono indetti dalle  Unita'  sanitarie  locali,
 anziche'  dalle Regioni, come previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 761
 del 1979, fa riferimento, al quarto comma, per la composizione  delle
 commissioni  esaminatrici,  al  decreto del Ministro della sanita' 30
 gennaio 1982 e "successive modificazioni e integrazioni", emanato  ai
 sensi  del  detto art. 12 d.P.R. n. 761 del 1979, come modificato dal
 terzo comma dello stesso art. 7).
    Del  resto  la  stessa  legge  regionale n. 22 del 1980 richiamata
 dalla  Regione  resistente,  la'  dove,  all'art.  14,   prevede   la
 formazione  e  l'aggiornamento  dell'elenco  nominativo del personale
 dipendente del Galliera e la  sua  allegazione  ai  ruoli  nominativi
 regionali  del personale del Servizio sanitario nazionale, stabilisce
 che tale allegazione e' fatta  ai  fini  della  copertura  dei  posti
 resisi  vacanti  nelle  Unita'  sanitarie  locali,  nonche' di quanto
 previsto nell'art. 25 del d.P.R. n. 761 del  1979  (cioe'  sempre  ai
 fini  dell'accesso  e  delle  successive  vicende  presso  le  Unita'
 sanitarie locali del personale esaminando, non  gia'  ai  fini  della
 composizione delle commissioni esaminatrici).
    4.  - Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale della
 legge regionale impugnata (oltre all'art.  1,  il  cui  contenuto  e'
 stato  sopra esaminato, la legge comprende un art. 2, che concerne la
 dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'art. 127, secondo comma,  della
 Costituzione).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
 Liguria riapprovata il 15 novembre  1989  (Utilizzazione  dell'elenco
 del personale dell'Ospedale Galliera ai fini della composizione delle
 commissioni esaminatrici dei  concorsi  presso  le  Unita'  sanitarie
 locali).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0810