N. 310 SENTENZA 14 - 22 giugno 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regione - Regione Abruzzo - Manifestazione "Le Maioliche
 cinquecentesche di Castelli" - Copertura della spesa Utilizzazione di
 mutui - Finalizzazione a politiche d'incremento  comprensive degli
 interventi intesi alla conservazione e allo sviluppo della cultura
 locale (cfr. sentenza n. 159/1990) - Non fondatezza.
 
 (Legge regione Abruzzo approvata l'8 giugno 1989 e riapprovata il 6
 febbraio 1990, art. 3).
 
 (Cost., art. 119; legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 10; legge 19
 maggio 1976, n. 335, art. 22).
(GU n.26 del 27-6-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 della Regione Abruzzo, riapprovata il 6 febbraio 1990, dal  Consiglio
 regionale  avente  per oggetto: "Intervento per la manifestazione 'Le
 Maioliche cinquecentesche di Castelli'",  promosso  con  ricorso  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  notificato il 28 febbraio
 1990, depositato in cancelleria il 10 marzo successivo ed iscritto al
 n. 16 del registro ricorsi 1990;
    Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore
 Giuseppe Borzellino;
    Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente;
                           Ritenuto in fatto
    1.1  -  Con  ricorso  del  Presidente  del Consiglio dei ministri,
 notificato il 28 febbraio  1990  al  Presidente  della  Giunta  della
 Regione  Abruzzo, e' stata impugnata la legge della Regione approvata
 l'8 giugno 1989 e riapprovata, dopo  il  rinvio  del  Governo,  il  6
 febbraio   1990,   recante  "Intervento  per  la  Manifestazione  'Le
 Maioliche cinquecentesche di Castelli'", in relazione agli artt.  119
 Cost.;  10,  legge 16 maggio 1970, n. 281 e 22, legge 19 maggio 1976,
 n. 335.
    Con  tale  legge  si  e'  prevista  l'erogazione  di un contributo
 finanziario, per il complessivo ammontare di 200 milioni,  in  favore
 dello  Archeoclub  d'Italia  - Sez. Pescara e del Comune di Castelli,
 "allo scopo di consentire una adeguata realizzazione delle iniziative
 culturali ed espositive nel quadro della manifestazione 'Le Maioliche
 cinquecentesche  di  Castelli',  interessante   l'intero   territorio
 regionale".
    1.2  - A copertura dell'onere finanziario, l'art. 3 della legge ha
 destinato, per un corrispondente ammontare, il fondo globale iscritto
 nel bilancio di previsione per l'esercizio 1989 al Cap. 324000.
    Da  cio'  il  rilievo  del  Governo secondo cui "il citato art. 3,
 prevedendo la copertura della  spesa  -  di  natura  corrente  -  con
 risorse  da  attingere  al  fondo  globale  di cui al capitolo 324000
 interamente alimentato con quota-parte di mutui contratti a  pareggio
 del  bilancio, si pone in contrasto col principio di cui all'art. 10,
 primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281".
    Risulterebbe,  infatti,  violato, insieme con l'art. 119 Cost., il
 precetto dell'art. 10 legge n. 281 del 1970 secondo  cui  le  Regioni
 possono contrarre (ed utilizzare) mutui esclusivamente per provvedere
 a "spese di investimento", tra  le  quali  non  sarebbe  suscettibile
 d'essere   classificata   quella   dell'impugnata   norma  regionale,
 "risolventesi  nella   fornitura   d'un   servizio   culturale   alla
 collettivita'".
                         Considerato in diritto
    1.1.  -  Con  la legge oggetto d'esame la Regione Abruzzo provvede
 alla realizzazione di talune  iniziative  culturali,  aventi  portata
 internazionale,    per    la    valorizzazione    delle    "Maioliche
 cinquecentesche di Castelli", prodotto regionale storicamente  tipico
 ed  esclusivo; si sopperisce all'onere di spesa (art. 3) attingendosi
 a un fondo  globale  di  bilancio  alimentato  con  il  ricavo  dalla
 contrazione di mutui.
    1.2  -  Il  ricorrente  oppone  la  violazione del precetto di cui
 all'art.  119,  primo  comma,  Cost.,  la'  dove  e'   disposto   che
 l'autonomia  finanziaria  regionale  e'  operante  nelle  forme e nei
 limiti stabiliti da leggi della  Repubblica:  l'impiego  dei  cespiti
 d'entrata  alimentati da prestiti resta consentito, infatti, solo per
 spese d'investimento (oltreche' per  l'assunzione  di  partecipazioni
 finanziarie)  ai  sensi  dell'art.  10 della legge 16 maggio 1970, n.
 281. Per contro - si osserva - l'impegno in esame costituirebbe  mera
 fornitura d'un servizio alla collettivita' e come tale non ricompreso
 tra le spese assentibili.
    2. - La questione non e' fondata.
    Va  chiarito che il disposto dell'anzidetto art. 10, legge n. 281,
 confermato per effetto dell'art. 22 della legge 19  maggio  1976,  n.
 335  (con  i  principi fondamentali per il bilancio e la contabilita'
 delle  regioni),  e'  ispirato  ad  un  ovvio  criterio,   inteso   a
 circoscrivere  l'utilizzo  dell'indebitamento  pubblico  a  politiche
 d'incremento (cfr. sentenza n. 159 del 1990).
    Ma  fra  queste ultime possono annoverarsi, avuto riguardo - al di
 la' di limitate  concezioni  d'ordine  patrimoniale  -  agli  effetti
 globali,  le  previsioni di cui in fattispecie. Non trattasi, invero,
 di mera incidenza sul funzionamento  dei  normali  servizi  (come  in
 contrario  mostra  di  ravvisare il ricorrente), bensi' di intervento
 sicuramente inteso alla conservazione e allo sviluppo  della  cultura
 locale:  testimonianza di una continuita' di interessi, connessa alla
 storia del territorio e al costume delle popolazioni.
    In  definitiva,  percio',  come  del  resto e' pacifico nell'ampio
 contesto promozionale dei valori di ricerca, all'intervento descritto
 ben  puo'  sopperirsi  con i fondi in parola, senza violazione alcuna
 dei precetti in adverso prospettati.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 3 della legge della  Regione  Abruzzo  "Intervento  per  la
 manifestazione 'Le Maioliche cinquecentesche di Castelli'", approvata
 dal Consiglio regionale l'8 giugno 1989 e riapprovata il  6  febbraio
 1990,  sollevata  dal  Presidente  del  Consiglio dei ministri con il
 ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 119 Cost.; 10, legge  16
 maggio 1970, n. 281; 22, legge 19 maggio 1976, n. 335.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0812