Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.157 del 7-7-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la delibera del consiglio della facolta' di lettere e filosofia del 7 febbraio 1990, con la quale e' stata approvata la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori; Vista la delibera del senato accademico del 28 marzo 1990; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 aprile 1990; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 ottobre 1989 in merito all'istituzione della scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' modificato come segue: Articolo unico Nella parte VI, delle scuole e dei corsi postuniversitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo V, facolta' di lettere e filosofia, con la conseguente soppressione della scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte medioevale e moderna (art. 181) dopo l'art. 180 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori: Scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori Art. 181. - E' istituita presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, la scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale. La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte e delle arti minori (con indicazione dell'indirizzo seguito). Art. 182. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione: storia dell'arte medievale e moderna; storia dell'arte contemporanea; storia delle arti minori. Art. 183. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 184. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono le facolta' di lettere e filosofia, giurisprudenza, economia e commercio e il dipartimento di studi medioevali, umanistici e rinascimentali. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 185. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facolta' di lettere, magistero e architettura. Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso universita' straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Secondo l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e' richiesto il superamento di un esame di ammissione alla scuola consistente in una prova scritta, che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli (tesi, voto di laurea, voto esami di profitto del corso di laurea, pubblicazioni). Art. 186. - Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree: A) Area delle metodologie e delle tecniche: 1) elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali; 2) metodologia e didattica degli audiovisivi; 3) iconologia e iconografia; 4) museologia e museografia; 5) paleografia e diplomatica; 6) storia e tecnica del restauro; 7) storia della fotografia; 8) storia dell'architettura; 9) letteratura artistica; 10) metodologia della storia dell'arte; 11) estetica; 12) fenomenologia degli stili; 13) sociologia dell'arte; 14) psicologia dell'arte; 15) elementi di chimica; 16) storia delle tecniche artistiche; 17) museotecnica; 18) storia del teatro; 19) storia della musica. B) Area di interesse generale: 1) storia del collezionismo; 2) storia del disegno, dell'incisione e della grafica; 3) araldica; 4) storia dello spettacolo; 5) archivistica; 6) storia medioevale; 7) storia moderna; 8) storia contemporanea; 9) storia della liturgia; 10) agiografia; 11) storia della chiesa; 12) epigrafia medioevale e moderna; 13) storia del costume e della moda; 14) storia comparata dell'arte europea; 15) storia sociale dell'arte; 16) storia della critica dell'arte. C) Area delle arti minori (o applicate): 1) storia delle arti minori (o applicate); 2) storia della miniatura; 3) storia delle arti applicate e industriali; 4) storia del costume e della moda; 5) storia del libro a stampa illustrato; 6) storia dell'oreficeria; 7) numismatica e sfragistica; 8) storia delle maioliche; 9) storia dei tessili; 10) numismatica medioevale e moderna e medaglistica. D) Area della storia dell'arte medioevale: 1) archeologia e storia dell'arte tardo antica; 2) storia dell'arte islamica; 3) archeologia medioevale; 4) storia dell'arte bizantina; 5) storia dell'arte medioevale; 6) storia dell'architettura medioevale; 7) archeologia cristiana. E) Area della storia dell'arte moderna: 1) storia dell'arte del rinascimento; 2) storia dell'arte dell'eta' barocca; 3) storia dell'arte fiamminga e olandese; 4) storia dell'arte dei Paesi europei; 5) storia dell'arte moderna; 6) storia dell'architettura moderna; 7) storia dell'arte lombarda; 8) storia del disegno e della grafica. F) Area della storia dell'arte contemporanea: 1) archeologia industriale; 2) storia del cinema; 3) storia dell'arte contemporanea; 4) storia e tecnica della fotografia; 5) storia dell'architettura contemporanea. G) Area giuridica: 1) elementi di diritto amministrativo; 2) estimo; 3) legislazione dei beni culturali; 4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali; 5) legislazione urbanistica. Art. 187. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da esercitazioni, attivita' applicativa, viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente: cinque (o piu') fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto; due (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; due (o piu') fra le discipline di due differenti aree di diverso indirizzo; uno (o piu') fra le discipline dell'area giuridica. Lo specializzando e' tenuto a seguire nel primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio. L'attivita' didattica per i primi due anni comprende quattrocento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita' pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, l'attivita' didattica comprende duecento ore. Alle attivita' pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore. I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo puo' essere costituito da piu' programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantesi a costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu' docenti, ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando dovra' sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 188. - Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individuate dal consiglio della scuola. Art. 189. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attivita' di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. Art. 190. - La commissione per l'esame di diploma e' costituita secondo le consuete modalita' per gli esami universitari. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 29 maggio 1990 Il rettore: BAUSOLA