UNIVERSITA' DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 9 aprile 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.158 del 9-7-1990)

                              IL RETTORE
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e
successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Trento, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art. 63 relativo alla normativa generale per le scuole dirette
a fini speciali all'elenco  delle  scuole  dirette  a  fini  speciali
istituite  presso  l'Universita' e' aggiunta la scuola diretta a fini
speciali per operatori economici dei servizi turistici.
  Dopo  l'art.  83  sono  aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
alla istituzione della scuola diretta a fini speciali  per  operatori
economici dei servizi turistici.
                    Scuola diretta a fini speciali
            per operatori economici dei servizi turistici
  Art.  84.  -  E' istituita presso l'Universita' di Trento la scuola
diretta  a  fini  speciali  di  "operatori  economici   dei   servizi
turistici".  La scuola ha lo scopo di preparare tecnici specializzati
nella gestione dei diversi settori  turistici  con  conoscenza  delle
tecniche   di   comunicazione,   di   marketing,   di  pianificazione
dell'offerta e di gestione tecnico-amministrativa  delle  aziende  di
produzione dei servizi turistici.
  La  scuola  rilascia  il diploma di operatore economico dei servizi
turistici.
  Art.  85. - La scuola ha la durata di due anni. Per ciascun anno di
corso  si  richiede  il  superamento  degli  esami  relativi  a  otto
insegnamenti,   che   possono   essere  organizzati  anche  in  forma
semestrale e devono comunque avere una durata di almeno sessanta ore,
escluse le eventuali esercitazioni. Lo studente deve inoltre superare
due esami annuali di lingue straniere di eguale durata a  scelta  tra
quelle insegnate presso l'Universita' di Trento.
  L'attivita'  didattica  e'  completata  da  un tirocinio pratico di
almeno duecento ore che si svolgera' presso enti pubblici nazionali o
locali  incaricati  della  politica turistica o presso l'osservatorio
del  turismo   istituito   presso   il   dipartimento   di   economia
dell'Universita'  di  Trento  o  presso  operatori privati di servizi
turistici sia intermedi che  finali.  Detto  tirocinio  si  svolgera'
entro  un arco di tre mesi sotto la guida di un docente designato dal
consiglio della scuola e sara' concluso da un apposito esame.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di  iscritti  determinato  annualmente  a
norma dell'art. 20 dello statuto.
  Art. 86. - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta' di
sociologia, di economia e commercio e di giurisprudenza.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  87.  -  Gli  insegnamenti impartiti nella scuola sono tutti a
carattere annuale. Nel primo anno di corso sono impartiti i  seguenti
insegnamenti costitutivi:
   1) statistica;
   2) sociologia delle comunicazioni;
   3) psicologia sociale;
   4) economia regionale;
   5) diritto commerciale;
   6) geografia politica ed economica;
   7) economia aziendale;
   8) matematica generale;
   9) economia del turismo;
  10) sociologia del turismo.
  Nel secondo anno di corso lo studente dovra' seguire:
A) Due insegnamenti a scelta fra i seguenti:
   A1) Trattamento delle informazioni nelle imprese.
   A2) Statistica sociale.
   A3) Tecniche di ricerca sociale.
   A4) Tecniche delle ricerche di mercato.
   A5) Marketing.
B) Due insegnamenti a scelta fra i seguenti:
   B1) Tecniche della pubblicita'.
   B2) Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.
   B3) Sociologia dell'organizzazione.
   B4) Psicologia dell'organizzazione.
   B5) Psicologia dei gruppi.
   B6) Teoria delle comunicazioni.
   B7) Psicologia del linguaggio e delle comunicazioni.
C) Tre insegnamenti a scelta fra i seguenti:
   C1) Economia del territorio.
   C2) Programmazione economica.
   C3) Economia del settore pubblico.
   C4) Economia e politica dei trasporti.
   C5) Economia montana e forestale.
   C6) Economia delle aziende commerciali.
   C7) Organizzazione aziendale.
   C8) Tecnica del commercio internazionale.
   C9) Programmazione e pianificazione aziendale.
D) Un insegnamento a scelta fra i seguenti:
   D1) Sociologia urbano-rurale.
   D2) Ecologia umana e sociale.
   D3) Sociologia ambientale.
   D4) Diritto regionale e degli enti locali.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  88.  -  La  frequenza  ai  corsi  ed  al tirocinio pratico e'
obbligatoria.
  Gli  esami  di  profitto  si  svolgono  secondo  le  vigenti  norme
universitarie.
  Art. 89. - L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione
costituita secondo le  vigenti  norme  universitarie  consiste  nella
discussione  di  una  dissertazione scritta su un argomento di natura
teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trento, 9 aprile 1990
                                                  Il rettore: FERRARI