Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.158 del 9-7-1990)
IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 63 relativo alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici. Dopo l'art. 83 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici. Scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici Art. 84. - E' istituita presso l'Universita' di Trento la scuola diretta a fini speciali di "operatori economici dei servizi turistici". La scuola ha lo scopo di preparare tecnici specializzati nella gestione dei diversi settori turistici con conoscenza delle tecniche di comunicazione, di marketing, di pianificazione dell'offerta e di gestione tecnico-amministrativa delle aziende di produzione dei servizi turistici. La scuola rilascia il diploma di operatore economico dei servizi turistici. Art. 85. - La scuola ha la durata di due anni. Per ciascun anno di corso si richiede il superamento degli esami relativi a otto insegnamenti, che possono essere organizzati anche in forma semestrale e devono comunque avere una durata di almeno sessanta ore, escluse le eventuali esercitazioni. Lo studente deve inoltre superare due esami annuali di lingue straniere di eguale durata a scelta tra quelle insegnate presso l'Universita' di Trento. L'attivita' didattica e' completata da un tirocinio pratico di almeno duecento ore che si svolgera' presso enti pubblici nazionali o locali incaricati della politica turistica o presso l'osservatorio del turismo istituito presso il dipartimento di economia dell'Universita' di Trento o presso operatori privati di servizi turistici sia intermedi che finali. Detto tirocinio si svolgera' entro un arco di tre mesi sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola e sara' concluso da un apposito esame. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato annualmente a norma dell'art. 20 dello statuto. Art. 86. - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta' di sociologia, di economia e commercio e di giurisprudenza. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 87. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono tutti a carattere annuale. Nel primo anno di corso sono impartiti i seguenti insegnamenti costitutivi: 1) statistica; 2) sociologia delle comunicazioni; 3) psicologia sociale; 4) economia regionale; 5) diritto commerciale; 6) geografia politica ed economica; 7) economia aziendale; 8) matematica generale; 9) economia del turismo; 10) sociologia del turismo. Nel secondo anno di corso lo studente dovra' seguire: A) Due insegnamenti a scelta fra i seguenti: A1) Trattamento delle informazioni nelle imprese. A2) Statistica sociale. A3) Tecniche di ricerca sociale. A4) Tecniche delle ricerche di mercato. A5) Marketing. B) Due insegnamenti a scelta fra i seguenti: B1) Tecniche della pubblicita'. B2) Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa. B3) Sociologia dell'organizzazione. B4) Psicologia dell'organizzazione. B5) Psicologia dei gruppi. B6) Teoria delle comunicazioni. B7) Psicologia del linguaggio e delle comunicazioni. C) Tre insegnamenti a scelta fra i seguenti: C1) Economia del territorio. C2) Programmazione economica. C3) Economia del settore pubblico. C4) Economia e politica dei trasporti. C5) Economia montana e forestale. C6) Economia delle aziende commerciali. C7) Organizzazione aziendale. C8) Tecnica del commercio internazionale. C9) Programmazione e pianificazione aziendale. D) Un insegnamento a scelta fra i seguenti: D1) Sociologia urbano-rurale. D2) Ecologia umana e sociale. D3) Sociologia ambientale. D4) Diritto regionale e degli enti locali. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 88. - La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie. Art. 89. - L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trento, 9 aprile 1990 Il rettore: FERRARI