N. 440 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 1990

                                 N. 440
 Ordinanza  emessa  il  19  aprile  1990  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Termini Imerese  nel  procedimento
 penale a carico di Lombardo Francesco ed altri
 Processo  penale  -  Nuovo  codice - Indagini preliminari - Incidente
 probatorio - Richiesta del p.m. - Omessa previsione del deposito  dei
 verbali   delle  dichiarazioni  testimoniali  gia'  rese  al  p.m.  -
 Illegittima compressione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 401, quinto comma).
 (Cost., art. 24).
(GU n.28 del 11-7-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ritenuto  che  l'eccezione  di incostituzionalita' sollevata dalla
 difesa non e' manifestamente infondata, essendo, inoltre rilevante ai
 fini  della  decisione  richiesta,  avente  causa in una eccezione di
 nullita' generale (art. 178 del c.p.p.) per  violazione  delle  norme
 attinenti alla difesa dello indagato;
    Ritenuto,  infatti,  che l'anticipazione del dibattimento, che con
 l'incidente probatorio si verifica, impone di  sostenere  l'incidente
 stesso  con  tutte  le  garanzie difensive, previste dalla legge, ivi
 compresa la possibilita' di previamente valutare  lo  spessore  e  la
 consistenza  delle  dichiarazioni  gia' fornite dal teste, al fine di
 potere muovere le opportune contestazioni;
    Ritenuto  che e' coinvolto il fondamentale diritto di difesa (art.
 24 della Costituzione) e,  che,  dovendo  essere  intesa  l'eccezione
 proposta  dalla  difesa,  come  eccezione di nullita', comportante il
 sospetto di  incostituzionalita'  della  norma,  l'art.  401,  quinto
 comma,  del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui  non  impone  al  p.m. di
 depositare gli atti relativi  alle  precedenti  dichiarazioni  a  lui
 fornite dai testi;
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata l'eccezione di
 incostituzionalita' dell'art. 401, quinto comma,  del  c.p.p.,  nella
 parte  in  cui  non dispone che il p.m., quando procede con incidente
 probatorio all'assunzione di una testimonianza, debba depositare  gli
 atti  relativi  alle  sommarie  informazioni testimoniali, a lui gia'
 rese dai testi;
    Sospende l'esecuzione del richiesto incidente probatorio e dispone
 che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del  Consiglio
 dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale.
     Termini Imerese, addi' 19 aprile 1990
      Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

 90C0848