N. 319 ORDINANZA 26 giugno - 5 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria - Sinistri
 cagionati da veicoli non coperti da assicurazone - Risarcimento del
 danno alle vittime - Massimali previsti - Rivalutazione delle somme -
 Revisione tramite provvedimenti legislativi Lamentato deteriore
 trattamento rispetto agli incidenti cagionati da veicoli non
 identificati - Insussistenza Manifesta infondatezza della questione.
 
 (Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, ultimo comma, in relazione
 all'art. 19, lett.  c), stessa legge).
 
 (Cost., art. 3).
 
 Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria - Sinistri
 cagionati da veicoli la cui compagnia assicuratrice sia in stato di
 liquidazione coatta - Risarcimento del danno alle vittime - Massimali
 previsti presso l'INA - Fondo di garanzia per le vittime della strada
 - Rivalutazione delle somme - Revisione mediante provvedimenti
 legislativi - Lamentato deteriore trattamento rispetto ai danni
 provocati da veicolo non identificato - Irrilevanza della questione
 nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, ultimo comma, in relazione
 all'art. 19, lett.  b), stessa legge).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.29 del 18-7-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
   nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 21, ultimo
 comma,  della  legge  24  dicembre  1969,   n.   990   (Assicurazione
 obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
 circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti),  nel   testo
 modificato  dal  decreto-legge  23 dicembre 1976, n. 857, convertito,
 con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso  con
 ordinanza  emessa  il 31 ottobre 1989 dalla Corte d'appello di Trento
 nei  procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra  la  s.p.a.  UNIASS
 Assicurazioni  in  nome  dell'I.N.A.  -  Fondo di garanzia ed altri e
 l'I.N.A.I.L. ed altri, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1989
 e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che la Corte d'appello di Trento, con ordinanza emessa il
 31  ottobre  1989,  ha  sollevato,  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21,
 ultimo comma, della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990  (nel  testo
 modificato  dal  decreto-legge  23 dicembre 1976, n. 857, convertito,
 con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39);
      che il giudice a quo espone quanto segue: 1) con sentenza penale
 divenuta irrevocabile, era stata accertata la
 responsabilita'  di Zonta Renzo in relazione ad un incidente stradale
 che aveva cagionato la morte di  due  persone;  2)  il  Tribunale  di
 Trento,  adito  in  rivalsa  dall'I.N.A.I.L. aveva accolto la domanda
 condannando  al  rimborso  delle   somme   erogate   il   commissario
 liquidatore  della  compagnia  assicuratrice  del danneggiante (posta
 medio tempore in liquidazione  coatta  amministrativa)  e  la  s.p.a.
 UNIASS  Assicurazioni  (in  nome  e  per conto dell'I.N.A. - Fondo di
 garanzia); 3) quest'ultima aveva  appellato  la  decisione  assumendo
 l'estinzione  dell'obbligazione  verso  l'I.N.A.I.L.  per effetto dei
 versamenti effettuati a titolo  di  provvisionale  agli  eredi  delle
 vittime, i quali, a loro volta, avevano proposto separato gravame;
      che,  ammontando  all'epoca  del  sinistro il massimale previsto
 dalla Tabella A allegata alla  legge  n.  990  del  1969  a  quaranta
 milioni  di  lire,  il  giudice  remittente dubita della legittimita'
 costituzionale della previsione normativa che affida la rivalutazione
 delle   somme   alla   periodica   revisione   tramite  provvedimenti
 legislativi;
      che,   secondo   la  Corte  d'appello,  la  situazione  parrebbe
 deteriore rispetto a quella delle vittime  d'incidenti  cagionati  da
 veicolo non identificato cui si riferisce la sentenza n. 560 del 1987
 di questa Corte (dichiarativa  dell'illegittimita'  del  primo  comma
 della  norma  impugnata),  laddove  identica  sarebbe  l'esigenza  di
 garantire una reale copertura del rischio, dovendosi tener conto  del
 massimale vigente al momento del sinistro.
    Considerato  che  questa Corte, nella sentenza n. 560 del 1987, ha
 nettamente distinto l'ipotesi del sinistro  cagionato  da  veicolo  o
 natante  non identificato dalle altre due previsioni d'intervento del
 Fondo di garanzia per le vittime della strada (veicolo o natante  non
 assicurato   nonche'   stato   di  liquidazione  coatta  dell'impresa
 assicuratrice);
      che  proprio il meccanismo di adeguamento dei minimi di garanzia
 attuato, per i casi da  ultimo  citati,  attraverso  l'emanazione  di
 specifici  provvedimenti,  succedutisi  nel  tempo,  ha consentito di
 porre in risalto l'irrazionalita' dell'omessa collocazione nel flusso
 temporale  del  risarcimento di cui alla prima ipotesi e di pervenire
 alla conseguente declaratoria d'illegittimita' costituzionale;
      che,  quindi,  per  la  ritenuta  congruita'  di  tale sistema -
 consistente  in  periodiche  ponderazioni  dei  valori  monetari  del
 risarcimento  (cfr.  da ultimo il d.P.R. 9 febbraio 1990, in Gazzetta
 Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1990, che aumenta i limiti  de  quibus
 in  conformita'  alla  direttiva  C.E.E. del 30 dicembre 1983) - deve
 ritenersi  manifestamente  infondata  la   questione   sollevata   in
 riferimento  all'art.  21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969,
 nella parte in cui richiama la lettera c), dell'art. 19 della  stessa
 legge;
      che,  a  sua  volta, la questione concernente il medesimo comma,
 nella parte in cui richiama la lettera b) di tale legge  risulta  del
 tutto  irrilevante  nel giudizio a quo, onde la prospettata questione
 e' manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della  legge  24  dicembre
 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
 derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti),
 nella  parte  in  cui  richiama  l'art.  19, lettera c), della stessa
 legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla
 Corte d'appello di Trento con l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 21, ultimo comma,  della  legge
 medesima,  nella  parte  in cui richiama l'art. 19, lettera b), della
 legge n. 990 del 1969, sollevata, in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, con la stessa ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0859