N. 450 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 1990
N. 450 Ordinanza emessa il 3 aprile 1990 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di De Vincenzi Claudio Processo penale - Nuovo codice - Giudizio direttissimo - Richiesta per il rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del cod. proc. pen. 1988 - Violazione del principio della subordinazione del giudice alla sola legge - Disparita' di trattamento tra imputati - Compressione del diritto di difesa Limitazione del potere decisorio dell'organo giudicante ad opera del p.m. in ordine alla misura della pena per di piu' sottratta alla valutazione del commportamento dell'imputato - Lesione del principio di colpevolezza. (C.P.P. 1988, artt. 438, primo comma, 442, secondo comma, e 452, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101).(GU n.29 del 18-7-1990 )
IL TRIBUNALE O S S E R V A De Vincenzi Claudio e' stato tratto a giudizio con rito direttissimo per rispondere del reato previsto dall'art. 71 della legge n. 685/1975, per detenzione di sostanza stupefacente. Nei preliminari il De Vincenzi ha chiesto procedersi con rito abbreviato ma il p.m. non ha dato il suo consenso adducendo la necessita' di una perizia sulla sostanza stupefacente. Si e' quindi proceduto con il rito direttissimo gia' instaurato. Per il tribunale, in sede di decisione, e' rilevante valutare se il dissenso del p.m. o meno giustificato, potendo tale valutazione essere decisiva ai fini della pena. Nella fattispecie concreta il dissenso del p.m. al rito abbreviato non era giustificato perche' in caso di trasformazione dal rito direttissimo a quello abbreviato vi e' possibilita' di assunzioni probatorie, come previsto dall'art. 452 del c.p.p., al fine di accertare qualita' e quantita' dello stupefacente. La questione e' quindi rilevante ai fini della decisione in corso. Poiche' l'attuale normativa non prevede la possibilita' per il giudice di sindacare il dissenso del p.m. si pone il problema della legittimita' costituzionale dell'art. 438, primo comma, 442/2ยบ, e 452, secondo comma, del c.p.p. Per tale normativa appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale con riferimento alle seguenti norme della Costituzione: artt. 3, 24, 25, 27 e 101. L'impossibilita' di un sindacato da parte del giudice, sulla legittimita' del dissenso del p.m. al rito abbreviato, al momento della decisione - cosi' come, invece, previsto nel c.d. "patteggiamento" - fa si' che non solo la scelta del rito, ma anche la determinazione della pena, sia, in concreto, rimessa - almeno in parte - alla discrezionalita' del p.m., sfuggendo al controllo del giudice ed effettuata indipendentemente dalla condotta dell'imputato. Tutto cio' sembra in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la possibilita' di un diverso trattamento in situazioni sostanzialmente identiche; con l'art. 24 per la impossibilita' per la difesa di contrastare il dissenso immotivato del p.m.; con gli artt. 25 e 101 perche' - almeno in parte - la pena viene determinata dal p.m. e non dal giudice; con l'art. 27 perche' il trattamento sanzionatorio viene determinato, in parte, da un comportamento altrui in contrasto con il principio costituzionale di colpevolezza inteso come relazione tra soggetto e sanzione penale, in forza del quale ciascuno puo' essere chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 57; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli art. 438, primo comma, 442, secondo comma, 452, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevedono la motivazione del dissenso del p.m. al rito abbreviato e la possibilita' per il giudice di sindacare tale dissenso applicando ugualmente la riduzione di pena se ritiene tale dissenso ingiustificato, e cio' per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso a carico di De Vincenzi Claudio, e ordina la trasmissione degli atti della Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 3 aprile 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0874