N. 450 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 1990

                                 N. 450
 Ordinanza  emessa  il  3  aprile  1990  dal  tribunale  di  Roma  nel
 procedimento penale a carico di De Vincenzi Claudio
 Processo  penale  -  Nuovo codice - Giudizio direttissimo - Richiesta
 per il rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m.  -
 Insindacabilita'  da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita'
 della diminuente ex art. 442, secondo comma, del cod. proc. pen. 1988
 - Violazione del principio della subordinazione del giudice alla sola
 legge - Disparita' di trattamento tra  imputati  -  Compressione  del
 diritto  di  difesa  Limitazione  del  potere  decisorio  dell'organo
 giudicante ad opera del p.m. in ordine alla misura della pena per  di
 piu'  sottratta  alla  valutazione del commportamento dell'imputato -
 Lesione del principio di colpevolezza.
 (C.P.P.  1988,  artt.  438,  primo  comma, 442, secondo comma, e 452,
 secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101).
(GU n.29 del 18-7-1990 )
                              IL TRIBUNALE
                             O S S E R V A
    De   Vincenzi   Claudio  e'  stato  tratto  a  giudizio  con  rito
 direttissimo per rispondere del reato  previsto  dall'art.  71  della
 legge n. 685/1975, per detenzione di sostanza stupefacente.
    Nei  preliminari  il  De  Vincenzi  ha chiesto procedersi con rito
 abbreviato ma il p.m. non  ha  dato  il  suo  consenso  adducendo  la
 necessita' di una perizia sulla sostanza stupefacente.
    Si e' quindi proceduto con il rito direttissimo gia' instaurato.
    Per  il  tribunale, in sede di decisione, e' rilevante valutare se
 il dissenso del p.m. o meno giustificato,  potendo  tale  valutazione
 essere decisiva ai fini della pena.
    Nella fattispecie concreta il dissenso del p.m. al rito abbreviato
 non era giustificato perche'  in  caso  di  trasformazione  dal  rito
 direttissimo  a  quello  abbreviato  vi e' possibilita' di assunzioni
 probatorie, come previsto  dall'art.  452  del  c.p.p.,  al  fine  di
 accertare qualita' e quantita' dello stupefacente.
    La questione e' quindi rilevante ai fini della decisione in corso.
    Poiche'  l'attuale  normativa  non  prevede la possibilita' per il
 giudice di sindacare il dissenso del p.m. si pone il  problema  della
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  438,  primo comma, 442/2ยบ, e
 452, secondo comma, del c.p.p.
    Per   tale   normativa  appare  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  con   riferimento   alle
 seguenti norme della Costituzione: artt. 3, 24, 25, 27 e 101.
    L'impossibilita'  di  un  sindacato  da  parte  del giudice, sulla
 legittimita' del dissenso del p.m. al  rito  abbreviato,  al  momento
 della   decisione   -   cosi'   come,   invece,   previsto  nel  c.d.
 "patteggiamento" - fa si' che non solo la scelta del rito,  ma  anche
 la  determinazione  della pena, sia, in concreto, rimessa - almeno in
 parte - alla discrezionalita' del p.m., sfuggendo  al  controllo  del
 giudice ed effettuata indipendentemente dalla condotta dell'imputato.
    Tutto cio' sembra in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per
 la   possibilita'   di   un   diverso   trattamento   in   situazioni
 sostanzialmente identiche; con l'art. 24 per la impossibilita' per la
 difesa di contrastare il dissenso immotivato del p.m.; con gli  artt.
 25  e  101  perche' - almeno in parte - la pena viene determinata dal
 p.m. e  non  dal  giudice;  con  l'art.  27  perche'  il  trattamento
 sanzionatorio viene determinato, in parte, da un comportamento altrui
 in contrasto con il principio costituzionale di  colpevolezza  inteso
 come  relazione  tra  soggetto  e sanzione penale, in forza del quale
 ciascuno puo' essere chiamato a rispondere penalmente solo per azioni
 da lui controllabili.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 57;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale degli art. 438, primo comma, 442, secondo comma,  452,
 secondo  comma,  del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui non prevedono la
 motivazione  del  dissenso  del  p.m.  al  rito   abbreviato   e   la
 possibilita'  per  il  giudice  di sindacare tale dissenso applicando
 ugualmente  la  riduzione  di   pena   se   ritiene   tale   dissenso
 ingiustificato,  e  cio'  per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 27 e
 101 della Costituzione;
    Sospende  il  giudizio in corso a carico di De Vincenzi Claudio, e
 ordina la trasmissione degli atti della Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
      Roma, addi' 3 aprile 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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