Modificazioni al regolamento.(GU n.167 del 19-7-1990)
La Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1990, ha approvato le seguenti modificazioni al proprio regolamento: All'articolo 125 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e alla Commissione affari esteri e comunitari". L'articolo 126 e' sostituito dal seguente: "1. La Commissione speciale per le politiche comunitarie viene formata secondo le procedure previste dall'articolo 19. Non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 del medesimo articolo. 2. Si applicano alla Commissione speciale le disposizioni relative alla costituzione, ai poteri ed all'attivita' delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella legislativa o redigente. 3. La Commissioine ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attivita' e dei provvedimenti delle Comunita' europee e della attuazioine degli accordi comunitari. In particolare: a) svolge funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo nelle materie di propria competenza; b) esprime parere sui progetti di legge e sugli schemi di decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunita' europee e successive modificazioni ed integrazioni; sui progetti di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, su tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilita' con la normativa comunitaria; c) esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunita' e redige proprie relazioni per l'Assemblea; d) puo' procedere ad audizioni di Ministri e di dirigenti e rappresentanti di organismi ed amministrazioni pubbliche in relazione alle materie di propria competenza; e) puo' promuovere, previa autorizzazione del Presidente della Camera, incontri con delegazioni del Parlamento europeo, ovvero con suoi singoli membri. 4. La Commissione, all'inizio e alla fine di ciascun semestre di Presidenza della Comunita' europea, incontra una delegazione composta dai rappresentanti italiani al Parlamento europeo che rivestano la carica di membro degli Uffici di Presidenza del Parlamento, delle Commissioni e dei Gruppi parlamentari". Dopo l'articolo 126 sono inseriti i seguenti: "Art. 126- bis. - 1. La Commissione speciale per le politiche comunitarie e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunita' europee, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita', e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunita' europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunita' o alle attivita' di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente. 2. Il Presidente trasmette alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e, per il parere, alle Commissioni competenti per materia la relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario. Su di essa la Commissione speciale puo' riferire all'Assemblea, allegando i pareri espressi dalle Commissioni competenti, ovvero approvare risoluzioni a norma dell'articolo 117. Art. 126-ter. - 1. Il disegno di legge comunitaria e' assegnato in sede referente alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. 2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che partecipa, per riferirvi, alle sedute della Commissione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Trascorso tale termine, la Commissione speciale puo' in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge. 3. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione speciale salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilita' con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. 4. Nei successivi trenta giorni, la Commissione conclude il proprio esame, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di maggioranza delle Commissioni di cui al comma 2, che possono essere illustrate in Assemblea dai rispettivi relatori". L'articolo 127 e' sostituito dal seguente: "1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunita' europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita', sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie. 2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunita' di possibili iniziative. Il documento e' stampato e distribuito ed e' comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio". Dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente: "Art. 127- bis. - 1. Le sentenze della Corte di Giustizia della Comunita' economica europea sono stampate, distribuite ed inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie. 2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competene esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie. 3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessita' di iniziative o adempimenti da parte delle autorita' nazionali, indicandone i criteri informativi. 4. Il documento e' stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. 5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi gia' un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovra' essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4". Le presenti modifiche al regolamento entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente: IOTTI __________________________________