REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune di Cavallasca e di Como
dall'ambito territoriale n. 4  individuato  con  deliberazione  della
giunta  regionale  10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione
di un metanodotto, derivazione  Villaguardia-Monte  Olimpino  secondo
tratto, da parte della SNAM S.p.a. (Deliberazione n. IV/54311).
(GU n.168 del 20-7-1990)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497 presentata dalla SNAM S.p.a. per  la  realizzazione  di
metanodotto - derivazione Villaguardia-Monte Olimpino secondo tratto,
su area ubicata nel comune di Cavallasca (Como),  mappali  410,  409,
foglio  3/4;  mappali 438, 516, 517, 524, foglio 4; mappali 643, 352,
527, 202/a, foglio 4/2; mappali 529, 610/a, 560, 542, 558, 554,  555,
556,  885,  449,  853,  1050,  852,  foglio  2,  sottoposta a vincolo
paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985,
n.  431; e su area ubicata nel comune di Como mappali 942, 388, 3219,
2671, foglio 7, mappale 383 parte, foglio 7/4, sottoposta  a  vincolo
paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto
1985, n. 431, nonche' in forza del decreto ministeriale 10  settembre
1973  e  gravata  da vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita'
temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n.  431,
in  quanto  ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in  argomento,
diretta  al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, ai sensi
della legge 10 febbraio 1953, n. 136  e  per  quanto  espresso  nella
relazione tecnica datata 26 gennaio 1990 allegata all'istanza;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prendere  in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione  del  fatto
che  le opere consistono nella posa di tubazioni totalmente interrate
e  che,  relativamente  agli  attraversamenti  di  zone  boscate,  lo
S.P.A.F.A. di Como con note n. 6902 del 16 ottobre 1989 e n. 6931 del
17 ottobre 1989 si e' espresso, ai sensi  della  legge  regionale  n.
8/76,  con  prescrizioni  tali da garantire un ripristino delle aree,
compatibile anche con gli aspetti ambientali;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economico sociale, propri del piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accellerazione  del processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito  territoriale  n.  14,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso:
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
  1)  di  stralciare,  per  le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nei comuni di Cavallasca (Como),  mappali  410,  409,  foglio
3/4;  mappali  438,  516,  517, 524, foglio 4; mappali 643, 352, 527,
202/a, foglio 4/2; mappali 529, 610/a, 560, 542, 558, 554, 555,  556,
885,  449, 853, 1050, 852, foglio 2 e di Como mappali 942, 388, 3219,
2671,  foglio  7,  mappale  383  parte,   foglio   7/4,   dell'ambito
territoriale  n.  4 individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza  dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  4,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12  del  regolamento  3
giugno  1940,  n.  1357  e  nel  Bollettino  ufficiale  della regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma  della  legge
regionale  17  maggio  1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54;
 4)  di  inviare ai sindaci dei comuni di Cavallasca (Como) e di Como
copia della Gazzetta Ufficiale, contenente la presente deliberazione,
affinche'  provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso
dovra' tenere a disposizione degli interessati copia  della  Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
   Milano, 17 aprile 1990
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO