Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.168 del 20-7-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Universita' intese ad ottenere la modifica dell'art. 173 dello statuto medesimo elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in reumatologia da due a cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la propria nota n. 24811 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in reumatologia da due a quattro per ciascun anno di corso, anziche' cinque unita' come proposto nelle delibere sopracitate, trasmesso con nota ministeriale n. 1065 del 31 marzo 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 173 relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia, nell'ultimo comma, e' modificato come segue: "In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi". Il presente decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ancona, 2 maggio 1990 Il rettore: BRUNI