N. 334 ORDINANZA 26 giugno - 13 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Liberta' personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di
 attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte
 dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di
 flagranza - Convalida - Applicazione di misure coercitive in
 contrasto con i principi e direttive della legge di delega -  Jus
 superveniens - Restituzione degli atti al giudice  a quo.
 
 (D.Lgs.28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma; r.d.
 18 giugno 1931, n. 773, art. 152, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 76 e 77).
(GU n.30 del 25-7-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 224, primo e
 secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  (Norme
 di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
 penale), e dell'art. 152, terzo comma, del regio  decreto  18  giugno
 1931,  n.  773  (Testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza),
 promossi con nove ordinanze emesse il 1Πdicembre 1989 (4  ordinanze)
 dal  Pretore  di  Roma,  il  3  gennaio  1980,  il 6 dicembre 1989 (2
 ordinanze) e il 15 dicembre 1989 (2 ordinanze)  dal  Giudice  per  le
 indagini    preliminari    della    Pretura   di   Torino,   iscritte
 rispettivamente ai nn. 137, 138, 139, 140, 158, 168, 169, 170  e  171
 del  registro  ordinanze  1990  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica nn. 14, 15 e 16,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Roma  con quattro ordinanze del 1Œ
 dicembre  1989  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  76   della
 Costituzione,  questioni  di  legittimita'  dell'art.  224,  primo  e
 secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di  coordinamento
 e  transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
 decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271),  nelle  parti  in  cui
 prevede  l'arresto in flagranza e l'applicazione di misure coercitive
 per la violazione dell'art.  152  del  testo  unico  delle  leggi  di
 pubblica  sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n.
 773;
      e che analoghe questioni ha sollevato il Giudice per le indagini
 preliminari della Pretura circondariale di Torino con  due  ordinanze
 del   6  dicembre  1989,  due  ordinanze  del  15  dicembre  1989  ed
 un'ordinanza del 3 gennaio 1990,  denunciando,  in  riferimento  agli
 artt.  3,  76  e  77  della Costituzione, l'art. 224, primo e secondo
 comma, del testo  delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
 transitorie  del  codice  di procedura penale (testo approvato con il
 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), e l'art. 152  del  testo
 unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  approvato  con il regio
 decreto 18 giugno 1931, n. 773;
    Considerato  che  i giudizi, concernendo questioni analoghe, vanno
 riuniti;
      che  tutte  le  ordinanze  sono  state  pronunciate nel corso di
 procecedimenti  a  carico  di  persone  imputate  per  la  violazione
 dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
      che,  dopo  la pronuncia delle ordinanze di rimessione, e' stato
 emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme  urgenti  in
 materia  di  asilo  politico,  di  ingresso e soggiorno dei cittadini
 extracomunitari e di regolarizzazione dei  cittadini  extracomunitari
 ed  apolidi  gia'  presenti  nel  territorio dello Stato), convertito
 nella legge 28 febbraio  1990,  n.  39  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, recante
 norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso  e  soggiorno
 dei  cittadini  extracomunitari  e  di regolarizzazione dei cittadini
 extracomunitari ed apolidi, gia' presenti nel territorio dello Stato.
 Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra
 l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente
 abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
 approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
     e  che,  pertanto, spetta ai giudici a quibus verificare se, alla
 stregua della normativa sopravvenuta, le  questioni  sollevate  siano
 tuttora rilevanti (v. ordinanze n. 209 n. 255 e 256 del 1990);
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la restituzione degli atti al Pretore di Roma ed al Giudice
 per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Torino.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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