N. 340 SENTENZA 11 - 20 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza sociale- Indennita' di buonuscita dei
 dipendenti statali- Mancata previsione di pignorabilita' e del
 sequestro anche per crediti alimentari- Ingiustificata disparita' di
 trattamento rispetti agli altri emolumenti dei dipendenti pubblici e
 privati - Sussistenza - Illegittimita' costituzionale in parte qua
 
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 21).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.30 del 25-7-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.
 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle  norme
 sulle  prestazioni  previdenziali  a  favore  dei dipendenti civili e
 militari dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 29  dicembre
 1989  dal  Pretore  di  Roma  nel  procedimento  civile vertente tra,
 Preziuso Maria e Castaldo Eugenio, iscritta al n.  156  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 giugno 1990 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il Pretore di Roma, adito per l'esecuzione di un credito ex
 art. 708 del codice di procedura civile sull'indennita' di buonuscita
 spettante   al  coniuge  debitore,  ha  giudicato  rilevante,  e  non
 manifestamente   infondata   in   riferimento   all'art.   3    della
 Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 21 del d.P.R. 29 dicembre  1973  n.  1032  (T.U.  delle  norme  sulle
 prestazioni  previdenziali  a favore dei dipendenti civili e militari
 dello Stato) nella parte in cui esclude che  la  predetta  indennita'
 sia soggetta a sequestro o a pignoramento, salvo che per debiti verso
 il Fondo di previdenza e credito  o  per  crediti  risarcitori  dello
 Stato.
    2. - Il giudice a quo ha premesso che all'indennita' di buonuscita
 spettante  ai  dipendenti  dello  Stato  sembra  potersi   attribuire
 carattere tanto retributivo che previdenziale.
    Nella prima prospettiva, osserva il remittente, giustificata dalla
 funzione prevalentemente compensativa  dell'indennita'  e  dalla  sua
 corrispondenza  alla  analoga  indennita'  del  settore  privato,  la
 erogazione dell'ENPAS, al pari degli  altri  emolumenti  retributivi,
 sarebbe da ricondurre sotto la comune disciplina della pignorabilita'
 dei medesimi, stante la  gia'  dichiarata  incostituzionalita'  della
 speciale normativa limitativa della espropriabilita' degli emolumenti
 spettanti ai dipendenti pubblici, in quanto lesiva del criterio della
 parita'  di  trattamento  sancito  all'art.  3 della Costituzione (v.
 sent. n. 878 del 1988).
    Nella   seconda   prospettiva,   da   collegarsi   al   meccanismo
 contributivo  predisposto  per  la   costituzione   della   provvista
 finanziaria,   l'indennita'   si   dovrebbe  considerare  pur  sempre
 aggredibile esecutivamente per crediti, come quello della  creditrice
 procedente  nel  giudizio a quo, aventi carattere alimentare; cio' in
 coerenza con il principio egualitario al riguardo affermato da questa
 Corte  con  la  sentenza  n. 1041 del 1988, alla stregua del quale le
 pensioni corrisposte dall'INPS, pur costituendo  tipiche  prestazioni
 previdenziali,  sono  assoggettabili  ad  espropriazione coattiva per
 crediti alimentari al pari delle  pensioni  corrisposte  dagli  altri
 Enti  pubblici, giusta la normativa di cui al d.P.R. n. 180 del 1950.
    Nell'una   come  nell'altra  ipotesi,  quindi,  la  intangibilita'
 esecutiva  della  indennita'  di  buonuscita,  stabilita  attualmente
 dall'art.  21  del  d.P.R. n. 1032 del 1973, si porrebbe in contrasto
 con l'art. 3 della  Costituzione,  in  quanto  con  essa  verrebbe  a
 riservarsi  ai  dipendenti  dello  Stato  una posizione privilegiata,
 rispetto agli altri dipendenti con diritto a prestazioni  retributive
 o  previdenziali,  derivante  dalla limitazione della responsabilita'
 patrimoniale dei primi (anche di fronte ai creditori alimentari),  in
 conseguenza della sottrazione del cespite in esame.
    3.  - Nessuna delle parti del giudizio a quo si e' costituita, ne'
 ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Pretore  di Roma ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,
 dell'art.  21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, nella parte in cui
 non consente il sequestro o  il  pignoramento,  neanche  per  crediti
 alimentari,  dell'indennita'  di  buonuscita  spettante ai dipendenti
 statali all'atto della cessazione dal servizio, salvo che per  debiti
 verso  il  Fondo  di  previdenza  e  credito di cui all'art. 32 della
 stessa legge, ovvero per crediti risarcitori dello Stato.
    Il  giudice  remittente, premesso che all'indennita' di buonuscita
 puo'  attribuirsi  carattere  tanto  retributivo  che  previdenziale,
 rileva  che,  nell'una  come  nell'altra  ipotesi, i dipendenti dello
 Stato godrebbero, per questo tipo di cespite, di  una  ingiustificata
 posizione  di privilegio rispetto, non solo al regime dell'indennita'
 di fine rapporto stabilito per i dipendenti privati, ma  anche,  piu'
 in  generale,  rispetto  alla disciplina che regola la pignorabilita'
 delle erogazioni tipicamente retributive o previdenziali,  tanto  del
 settore  pubblico  che  di  quello  privato,  le  quali  sono  sempre
 aggredibili esecutivamente per crediti aventi  carattere  alimentare;
 cio' in base, rispettivamente, all'art.  2 n. 1 del d.P.R. n. 180 del
 1950, all'art. 545 del codice di procedura civile, ed alle norme  sul
 regime  di  pignorabilita'  delle prestazioni erogate dall'INPS (art.
 128 del regio decreto legge n.  1827 del 1935 e art. 69  della  legge
 n.  153  del  1969),  dichiarate,  queste  ultime, costituzionalmente
 illegittime nella  parte  in  cui  non  consentono,  entro  i  limiti
 stabiliti  dall'art.  2  n.  1  del  d.P.R.  n.   180  del  1950,  la
 pignorabilita' per  crediti  alimentari  delle  pensioni  corrisposte
 dall'INPS (sent. n. 1041 del 1988).
    2. - La questione e' fondata.
    In  linea  generale  occorre  premettere che questa Corte, pur non
 avendo  mancato,  in  precedenti  pronunce,  di   rilevare   la   non
 comparabilita',  quanto alla struttura, dell'indennita' di buonuscita
 erogata dall'ENPAS con analoghe indennita' di fine rapporto  previste
 per  i  lavoratori  privati (v. sent. n. 220 del 1988), ha gia' avuto
 occasione di affermare che per dette prestazioni sussiste pur  sempre
 un  elemento  unificatore  costituito dal comune carattere di diritti
 nuovi che sorgono nella generalita' delle ipotesi di  estinzione  del
 rapporto  di  lavoro  e che danno luogo globalmente al trattamento di
 quiescenza (v. sent. n. 220 del 1988, prec. cit.).
    Ai fini del presente giudizio, pero', non interessa individuare la
 generale ed intrinseca natura dell'indennita'  di  buonuscita:  basta
 soltanto  porre in rilievo che detta prestazione non esaurisce i suoi
 effetti nei confronti del solo dipendente ma e' pur sempre  collegata
 anche  alla  situazione  del  nucleo  famigliare,  tanto  che essa e'
 soggetta al regime di reversibilita' ai superstiti  (v.  art.  5  del
 d.P.R.  n.  1032  del  1973);  il che consente di formulare subito un
 primo rilievo: e cioe' che se  dette  erogazioni  sono  previste  fin
 dall'origine  anche  in funzione delle necessita' della famiglia, non
 puo'  essere  escluso,  in  linea  di  principio,  alcun   mezzo   di
 realizzazione   delle   obbligazioni   alimentari  che  appunto  tali
 necessita' tendono a soddisfare (cfr. sent. n. 572 del 1989).
    Cio'  posto,  la  norma  denunciata da' luogo ad una disparita' di
 trattamento priva di qualsiasi giustificazione, sia  che  essa  debba
 essere  posta  a  raffronto  con  il  regime  di pignorabilita' delle
 retribuzioni degli stessi  dipendenti  dello  Stato,  sia  che  debba
 essere  valutata  in  riferimento  alle  norme  che  disciplinano  le
 analoghe vicende delle  prestazioni  tipicamente  previdenziali,  non
 solo nel settore pubblico ma anche in quello privato.
    Nella  prima  ipotesi,  infatti,  la  pignorabilita'  per  crediti
 alimentari degli emolumenti  percepiti  dal  pubblico  dipendente  e'
 sancita,  come principio generale, nell'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180
 del 5 gennaio 1950: analoga previsione, pur con  diversa  misura,  e'
 stabilita  dall'art.  545  del  codice  di  procedura  civile  per le
 retribuzioni dei dipendenti privati.
    Nella seconda ipotesi, il medesimo principio ricomprende, nel gia'
 citato art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, anche  le  prestazioni
 previdenziali erogate dallo Stato (indicate del resto con una formula
 onnicomprensiva: "le pensioni, le indennita'  che  tengono  luogo  di
 pensione   e  gli  altri  assegni  di  quiescenza  corrisposti  dallo
 Stato..."); tale principio e' stato  recentemente  esteso  da  questa
 Corte  (v.  sentt. nn. 1041 del 1988 e 572 del 1989) anche al settore
 privato, con la dichiarazione di illegittimita' costituzionale  delle
 analoghe  norme  che sancivano la impignorabilita', anche per crediti
 alimentari, delle pensioni INPS e delle rendite erogate dall'INAIL.
    Deve  quindi  concludersi  che, esaminato il quadro generale della
 materia, non sono ravvisabili ragioni particolari che  consentano  di
 derogare,  per l'indennita' di buonuscita, al principio di tutela dei
 crediti  alimentari,  concedendo  un  trattamento   privilegiato   ai
 dipendenti  dello  Stato  che  fruiscono  di  tale  attribuzione, ne'
 tantomeno di porre in una condizione deteriore i  relativi  creditori
 sottraendo   tale   cespite  alla  realizzazione  delle  obbligazioni
 alimentari.
    La  questione  sollevata  dal  Pretore  di  Roma,  nei  limiti  di
 rilevanza della stessa nel giudizio a quo, vale a dire  limitatamente
 alla  sequestrabilita' e pignorabilita' dell'indennita' di buonuscita
 per causa di  alimenti  dovuti  per  legge,  va  pertanto  dichiarata
 fondata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  illegittimita' costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.
 29 dicembre 1973 n. 1032 ("Approvazione del testo unico  delle  norme
 sulle  prestazioni  previdenziali  a  favore  dei dipendenti civili e
 militari dello Stato"), nella parte in cui non
  consente,  entro  i  limiti  stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5
 gennaio 1950  n.  180,  la  sequestrabilita'  e  pignorabilita',  per
 crediti  alimentari  dovuti  per legge, dell'indennita' di buonuscita
 erogata dall'ENPAS.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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