Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988 concernente modificazioni allo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma.(GU n.174 del 27-7-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1988, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia; Visto l'art. 16 della legge 11 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto l'art. 124 dello statuto della seconda Universita' degli studi di Roma recante l'errata dicitura: "Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza presso la divisione di ostetricia e ginecologia dell'ente ospedaliero Fatebenefratelli di Roma"; Vista la nota inviata da questa amministrazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 dicembre 1989 contenente richiesta di rettifica del testo del citato art. 124; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 31 marzo 1990; Decreta: Il primo comma dell'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988 (Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1988) e' cosi' modificato: "Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza presso la clinica ostetrica e ginecologica della seconda Universita' degli studi di Roma". Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 1990 Il rettore: GARACI