MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 luglio 1990 

  Aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale dei prodotti
della vendemmia 1990.
(GU n.176 del 30-7-1990)

                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art.  18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del
16 marzo 1987, il quale prevede che quando le  condizioni  climatiche
in  talune  zone  viticole  lo  rendano  necessario  gli stati membri
interessati possono autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico
volumico  naturale  (effettivo  o  potenziale) delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di  uve  parzialmente  fermentato,  del  vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola  e  del
vino da tavola;
  Visto  l'art.  8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n.
823/1987 del  16  marzo  1987,  il  quale  prevede  che,  qualora  le
condizioni  climatiche  lo  richiedano, in una delle zone viticole di
cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati
possono  autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del  mosto  d'uva,
del  mosto  d'uva  parzialmente  fermentato, del vino nuovo ancora in
fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto  l'art. 5 del regolamento CEE del Consiglio n. 358/1979 del 5
febbraio  1979  il  quale  prevede  che  ogni   Stato   membro   puo'
autorizzare,  quando  le  condizioni climatiche nel suo territorio lo
abbiano reso  necessario,  l'arricchimento  delle  partite  destinate
all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato
1› del regolamento CEE n. 822/1987;
  Tenuto  conto che sussistono le condizioni perche' le operazioni di
aumento del titolo alcolometrico possano essere effettuate nella zona
viticola  C/I/b  nonche'  nelle  zone  C/II  e  C/III/B ricadenti nel
territorio nazionale;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Nella  zona vitivinicola C/I/b nonche' nelle zone vitivinicole C/II
e C/III/B ricadenti nel territorio nazionale e' consentito  aumentare
il   titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  della
vendemmia dell'anno 1990.
   Le  operazioni  di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita' ed entro il limite massimo di due  gradi  come  previsto
dai regolamenti comunitari sopracitati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione.
   Roma, 23 luglio 1990
                                                 Il Ministro: MANNINO