Trattamento economico di missione all'estero in vigore dal 1 luglio 1990.(GU n.176 del 30-7-1990)
Vigente al: 30-7-1990
Alle amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto - Direzioni generali del personale Alle ragionerie centrali presso le suindicate amministrazioni Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Alla Presidenza del Senato della Repubblica Alla Presidenza della Camera dei deputati In applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, sono state rideterminate, con il decreto ministeriale del 24 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990, a decorrere dal 1 luglio 1990, le misure delle diarie di missione all'estero riportate nella tabella B allegata al decreto stesso. In stretta aderenza alle esigenze di razionalizzazione e semplificazione del sistema, poste alla base del predetto decreto presidenziale, ed in armonia con il nuovo ordinamento del personale statale strutturato in "qualifiche funzionali", si e' avvertita la necessita' di apportare taluni correttivi alle modalita' di determinazione del trattamento di missione spettante. A tal fine la tabella A allegata al nuovo decreto e' stata modificata, rispetto all'analoga precedente tabella allegata al decreto del 12 giugno 1979, per tener conto delle nuove classificazioni di carattere giuridico ed economico del personale statale non dirigente, ordinato non piu' con il sistema di progressione in carriera per qualifiche, ma per livelli funzionali e profili professionali. Per snellire il procedimento di liquidazione, le diarie di missione di cui alla tabella B, sono state espresse in dollari USA per tutti i paesi, lasciando tuttora validi i criteri contenuti nella precedente circolare n. 71 del 23 novembre 1974. A tali fini, ed allo scopo di accelerare le fasi della liquidazione, si manifesta l'opportunita' di provvedere ad attuare, in forma programmatica, un apposito procedimento di informatizzazione del sistema, compatibilmente con le disponibilita' delle necessarie strutture. Va da se' che le nuove diarie dovranno applicarsi per la liquidazione di missioni il cui incarico sia stato conferito a partire dal 1 luglio 1990, nonche' per quelle che a tale data siano ancora in corso di svolgimento ed a fronte delle quali siano stati corrisposti solo anticipi. Appare utile puntualizzare che l'adeguamento delle diarie in esame non dovra' comportare incrementi degli appositi stanziamenti di bilancio oltre quelli derivanti dall'applicazione agli stessi degli indici di inflazione programmata, eventualmente autorizzati in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale. Conseguentemente le amministrazioni interessate, per contenere la spesa complessiva nell'ambito dell'apposito stanziamento, dovranno operare con la massima oculatezza nell'autorizzare incarichi di missione all'estero, adottando - ove necessario - drastiche riduzioni dei predetti incarichi, con una rimodulazione dei programmi di attivita' all'estero. Particolare attenzione deve essere posta nella fase di liquidazione e pagamento del trattamento spettante. A tal proposito si rappresenta quanto segue: - Per il rimborso delle spese di albergo, sostenute per le missioni all'estero, dovra' essere presentata dagli interessati idonea documentazione, costituita dalla regolare fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'albergo, cosi' come espressamente richiesto dalla norma di cui all'art. 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417, la cui applicazione, prevista per le missioni all'interno, e' stata estesa anche agli incarichi di missione all'estero, con deliberazione della Corte dei conti n. 1385 del 10 novembre 1983. - In base alla predetta disposizione non trova possibilita' di rimborso il pernottamento in albergo di lusso. Inoltre la 1a categoria di albergo e' riconosciuta solo al personale con qualifica dirigenziale ed a quello appartenente alla nona qualifica funzionale e qualifiche equiparate. - Qualora la fattura d'albergo non esponga con sufficiente chiarezza tutti i dati necessari e, in particolare, non offra una sicura individuazione della categoria dell'albergo utilizzato, gli interessati dovranno allegare alla documentazione una dichiarazione probatoria della Rappresentanza diplomatico-consolare accreditata presso il Paese estero in cui la missione e' stata espletata. In tali termini si e' pronunciata la stessa Corte dei conti nella succitata deliberazione, precisando: "Le difficolta' di ordine meramente pratico, relative alla individuazione di un criterio di raffronto tra il sistema delle categorie degli alberghi in Italia e quello diverso eventualmente vigente all'estero... possono, d'altra parte, essere superate con l'ausilio di eventuali intese con le singole Ambasciate accreditate presso i singoli Paesi". - Per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio si precisa che per i viaggi effettuati in treno e su navi valgono le stesse disposizioni previste per il rimborso delle analoghe spese sostenute per lo svolgimento di incarichi di missione all'interno del territorio nazionale. - Per i viaggi in aereo e' consentito il rimborso del biglietto di prima classe o classe superiore alla prima al personale con qualifica di dirigente generale dello Stato e qualifiche piu' elevate. - Al personale dirigente delle restanti qualifiche, nonche' al personale delle qualifiche funzionali nona ed ottava, e' riconosciuto il rimborso del biglietto aereo della classe immediatamente inferiore alla prima, identificabile, al momento nella classe c.d. "business". - Al personale, dalla prima alla settima qualifica funzionale, va rimborsato il biglietto per la classe economica. - Resta inteso che il rimborso in parola e' condizionato alla presentazione del biglietto aereo, che e' l'unico titolo valido per giustificare il relativo rimborso da parte dell'amministrazione. - A tutto il personale inviato in missione all'estero non compete, in mancanza di una apposita norma, alcun rimborso di pasti, come invece e' previsto per le missioni svolte all'interno del territorio nazionale. - Ai docenti accompagnatori degli alunni, in occasione di gite scolastiche all'estero, nell'ipotesi in cui gli stessi fruiscano del trattamento gratuito di "mezza pensione", non potendosi applicare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che prevede il rimborso di due pasti nei limiti di lire 60.000 giornaliere, trattandosi di una norma applicabile solo per i viaggi di servizio nel territorio nazionale, si deve applicare l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1926, n. 941, equiparando la "mezza pensione" al trattamento gratuito e conseguentemente riducendo la diaria spettante ad un quarto. - Si precisa, infine, che nessun aumento puo' essere apportato alle indennita' integrative di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, commisurate alle diarie di missione, per effetto dell'incremento che queste ultime hanno subito con il richiamato decreto del 24 maggio 1990. Anzi, come e' stato precisato in fase autorizzativa dalla competente commissione di finanziamento degli Affari Esteri, le indennita' integrative di cui trattasi, valutate sulla base delle diarie vigenti all'epoca, dovranno essere riesaminate, per effetto della revisione delle diarie di base, con la procedura prevista dal citato art. 3 della legge n. 642/1961, al fine di valutare la congruita' delle relative misure. Quanto sopra al fine di conseguire uniformita' di indirizzo, con riserva di promuovere un'apposita iniziativa legislativa finalizzata al riordino generale di tutta la materia. Il Ministro: CARLI