MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 luglio 1990 

  Tasso  di  riferimento  da  applicare  nel mese di agosto 1990 alle
operazioni di credito per i settori  dell'industria,  del  commercio,
dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone
sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).
(GU n.176 del 30-7-1990)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976,
n. 902, recante norme per la  disciplina  del  credito  agevolato  al
settore  industriale  e  la  legge  12  agosto  1977, n. 675, recante
provvedimenti per il coordinamento  della  politica  industriale,  la
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
  Vista  la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le
operazioni  di  credito   agevolato   a   favore   delle   iniziative
commerciali;
  Vista  la  legge  1›  dicembre  1971, n. 1101, recante norme per la
ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione  dell'industria  e
dell'artigianato  tessili  e  l'art.  9 della legge 8 agosto 1972, n.
464, che estende anche alle imprese non  tessili  le  provvidenze  di
carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;
  Viste  le  leggi  4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25
febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
delle  zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(settore industriale);
  Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la
ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;
  Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del
31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13  aprile
1977,  come  risultano  modificati  dai  decreti  del 5 giugno 1981 e
dell'8 agosto 1986, nonche' i decreti del 23 dicembre 1986 e  del  14
agosto  1987  recanti  norme  per  la  determinazione  del  tasso  di
riferimento  da  applicare  alle  operazioni  di  credito   agevolato
previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto  il  proprio  decreto  del 14 dicembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del  27  dicembre
1989, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli
istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito
agevolato  previste  dalle leggi citate in premessa e' stata fissata,
per l'anno 1990, nella misura dell'1 per cento;
 Visto  il  proprio  decreto  del  26  giugno  1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  155  del  5  luglio
1990,  con il quale e' stato fissato nella misura del 14,85 per cento
il tasso di riferimento per il mese di luglio 1990;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della determinazione del tasso di riferimento per il mese  di  agosto
1990,  ha  reso  noto che il costo medio della provvista dei fondi e'
pari al 13,50 per cento;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle norme indicate in premessa e' pari al 13,50
per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di agosto  1990
e' pari al 14,50 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 luglio 1990
                                                   Il Ministro: CARLI