Comunicato relativo alla obbligatorieta' del contratto o della dichiarazione di coltivazione del tabacco(GU n.181 del 4-8-1990)
Si rende noto che, a seguito dell'emanazione del regolamento CEE n. 1329/90 del Consiglio del 14 maggio 1990, l'obbligatorieta' del contratto o della dichiarazione di coltivazione stabilita con decreto ministeriale 5 aprile 1990 rimane pienamente operante - a partire dal raccolto 1990 - ai fini della concessione del premio comunitario di cui al regolamento CEE n. 727/70. Pertanto il premio di cui trattasi non potra' essere corrisposto per i tabacchi sciolti ottenuti da superfici che: non abbiano formato oggetto di contratto o dichiarazione di coltivazione; abbiano formato oggetto di contratto o dichiarazione di coltivazione con piu' ditte trasformatrici. Si dispone, inoltre, che, al fine di ottenere il premio suddetto, le imprese trasformatrici debbano provvedere, tra l'altro, a depositare, mediante unica consegna, entro il termine perentorio del 31 agosto 1990, al CED-AIMA, i supporti magnetici gia' verificati dagli interessati, contenenti i dati relativi ai contratti o dichiarazioni di coltivazione depositati, per la registrazione, presso gli uffici periferici per il tabacco dell'A.I.M.A. Detti supporti saranno approntati con l'osservanza delle istruzioni previste dal decreto ministeriale 5 aprile 1990. I supporti magnetici saranno consegnati con lettera di accompagnamento di ciascuna ditta contenente i seguenti dati aggiornati: partita IVA; indirizzo completo della sede legale; numero telefonico; numero fax; numero telex; generalita' del legale rappresentante o del titolare. La direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa dall'art. 2 del precitato decreto, provvedera' a stabilire le disposizioni attuative del medesimo, per consentire al CED-AIMA di: a) effettuare entro il 16 settembre 1990 il controllo incrociato nazionale dei dati contrattuali, per l'individuazione, su appositi tabulati, dei contratti, o dichiarazioni plurimi stipulati sulla stessa superficie; b) rettificare i tabulati predetti, ove necessario, entro il 15 ottobre 1990, previa osservanza delle istruzioni da impartire con apposita circolare; c) acquisire su supporti magnetici i dati relativi ai tabacchi sciolti acquistati dalle imprese trasformatrici e sottoposti a controllo da parte dell'O.I.; d) escludere, a tutti gli effetti, i supporti magnetici "illeggibili" o riferibili a ditte che hanno segnalato il C.F. anziche' la P.I. La circolare di cui al precedente punto b) sara' affissa all'albo degli uffici periferici per il tabacco dell'A.I.M.A. perche' possano prenderne visione tutte le ditte che, entro il 30 giugno 1990, hanno presentato denuncia di trasformazione per i tabacchi sciolti di produzione 1990.