MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMUNICATO

        Comunicato relativo alla obbligatorieta' del contratto
          o della dichiarazione di coltivazione del tabacco
(GU n.181 del 4-8-1990)

   Si  rende  noto che, a seguito dell'emanazione del regolamento CEE
n. 1329/90 del Consiglio del 14 maggio  1990,  l'obbligatorieta'  del
contratto o della dichiarazione di coltivazione stabilita con decreto
ministeriale 5 aprile 1990 rimane pienamente operante - a partire dal
raccolto  1990  - ai fini della concessione del premio comunitario di
cui al regolamento CEE n. 727/70.
   Pertanto  il  premio di cui trattasi non potra' essere corrisposto
per i tabacchi sciolti ottenuti da superfici che:
    non  abbiano  formato  oggetto  di  contratto  o dichiarazione di
coltivazione;
    abbiano   formato   oggetto   di  contratto  o  dichiarazione  di
coltivazione con piu' ditte trasformatrici.
   Si  dispone, inoltre, che, al fine di ottenere il premio suddetto,
le  imprese  trasformatrici  debbano  provvedere,  tra   l'altro,   a
depositare,  mediante unica consegna, entro il termine perentorio del
31 agosto 1990, al CED-AIMA, i  supporti  magnetici  gia'  verificati
dagli   interessati,  contenenti  i  dati  relativi  ai  contratti  o
dichiarazioni  di  coltivazione  depositati,  per  la  registrazione,
presso gli uffici periferici per il tabacco dell'A.I.M.A.
   Detti   supporti   saranno   approntati   con  l'osservanza  delle
istruzioni previste dal decreto ministeriale 5 aprile 1990.
   I   supporti   magnetici   saranno   consegnati   con  lettera  di
accompagnamento  di  ciascuna  ditta  contenente  i   seguenti   dati
aggiornati:
    partita IVA;
    indirizzo completo della sede legale;
    numero telefonico;
    numero fax;
    numero telex;
    generalita' del legale rappresentante o del titolare.
   La   direzione   generale  della  tutela  economica  dei  prodotti
agricoli,  nell'ambito  delle  competenze  attribuite   alla   stessa
dall'art.  2  del  precitato  decreto,  provvedera'  a  stabilire  le
disposizioni attuative del medesimo, per consentire al CED-AIMA di:
     a) effettuare entro il 16 settembre 1990 il controllo incrociato
nazionale dei dati contrattuali, per  l'individuazione,  su  appositi
tabulati,  dei  contratti,  o  dichiarazioni  plurimi stipulati sulla
stessa superficie;
     b)  rettificare i tabulati predetti, ove necessario, entro il 15
ottobre 1990, previa osservanza delle  istruzioni  da  impartire  con
apposita circolare;
     c)  acquisire  su supporti magnetici i dati relativi ai tabacchi
sciolti  acquistati  dalle  imprese  trasformatrici  e  sottoposti  a
controllo da parte dell'O.I.;
     d)   escludere,  a  tutti  gli  effetti,  i  supporti  magnetici
"illeggibili" o riferibili  a  ditte  che  hanno  segnalato  il  C.F.
anziche' la P.I.
   La  circolare di cui al precedente punto b) sara' affissa all'albo
degli uffici periferici per il tabacco dell'A.I.M.A. perche'  possano
prenderne  visione tutte le ditte che, entro il 30 giugno 1990, hanno
presentato denuncia di  trasformazione  per  i  tabacchi  sciolti  di
produzione 1990.