N. 354 ORDINANZA 11 - 20 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Procedimento gia' in corso
 all'entrata in vigore del codice - Giudizio abbreviato Dissenso del
 p.m. - Insidacabilita' da parte del giudice Questione concernente
 norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma,
 e 111, primo comma).
 
 Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali Richiesta del
 rito abbreviato - Ammissibilita' anche per i reati  puniti con la
 pena dell'ergastolo - Lamentato eccesso di delega  - Questione
 sollevata in via meramente ipotetica - Irrilevanza - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, primo comma, in relazione
 agli artt. 438 e 442, secondo comma, del c.p.p.).
 
 (Cost., art. 77).
 
(GU n.32 del 8-8-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 247, primo,
 secondo e terzo comma, delle norme d'attuazione, di  coordinamento  e
 transitorie  del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato
 con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271)  in  relazione  agli
 artt.  438  e  442,  secondo  comma,  del codice di procedura penale,
 promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1989 dalla Corte d'Assise
 di  Torino  nel  procedimento penale a carico di La Vaccara Giuseppe,
 iscritta al n. 114 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  12  prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 giugno 1990 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto che, con ordinanza del 7 dicembre 1989, la Corte d'Assise
 di Torino ha sollevato questione di legittimita' costituzionale:
       a)   dell'art.   247,   secondo  e  terzo  comma,  delle  norme
 d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di  procedura
 penale  del  1988  (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio
 1989, n. 271) in rapporto all'art.  442,  secondo  comma,  del  nuovo
 codice  di  procedura  penale,  per  contrasto con gli artt. 3, primo
 comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma,  e  111,  primo  comma,
 Cost.,  nella parte in cui non ammette alcun sindacato del giudice in
 ordine al non motivato diniego del consenso  del  pubblico  ministero
 alla  richiesta  di rito abbreviato formulata dall'imputato prima del
 compimento  delle  formalita'  d'apertura  del  dibattimento  e   non
 consente  l'applicabilita'  della diminuzione di pena di cui all'art.
 442, secondo comma, del codice di procedura penale;
       b) dell'art. 247, primo comma, dello stesso testo approvato con
 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in  rapporto  agli  artt.
 438 e 442, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte
 in cui consentono il giudizio abbreviato anche per i reati puniti con
 la pena dell'ergastolo, per contrasto con l'art. 77 Cost. per eccesso
 di delega, trattandosi di ipotesi non prevista ed anzi esclusa  dalla
 direttiva n. 53 della legge di delegazione 16 febbraio 1989, n. 81;
    Considerato  - in ordine alla questione sub a) - che questa Corte,
 con  sentenza  n.  66  del  1990,  ha   dichiarato   l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  247,  primo,  secondo e terzo comma, delle
 norme d'attuazione, di coordinamento  e  transitorie  del  codice  di
 procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28
 luglio 1989, n. 271) "nella parte in cui non prevede che il  pubblico
 ministero,  in  caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella
 parte in cui non prevede  che  il  giudice,  quando,  a  dibattimento
 concluso,  ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
 possa  applicare  all'imputato  la  riduzione  di  pena   contemplata
 dall'art.  442,  secondo  comma,  del  codice di procedura penale del
 1988";
      che pertanto la sollevata questione va dichiarata manifestamente
 inammissibile (cfr. ordinanze nn. 174 e 253 del 1990);
      che  -  in  ordine  alla  questione  sub b) - nel momento in cui
 l'imputato ha chiesto il giudizio abbreviato per  un  reato  punibile
 con  la  pena  dell'ergastolo,  il  giudice a quo, ove avesse nutrito
 dubbi sulla legittimita' costituzionale dell'estensione anche a  tali
 reati  della  possibilita' d'esperire il giudizio abbreviato, avrebbe
 dovuto subito,  ancor  prima  di  chiedere  il  parere  del  pubblico
 ministero,   sollevare   la   relativa   questione   di  legittimita'
 costituzionale;
      che,  invece, il giudice a quo ha sollevato la questione solo in
 via  subordinata,  espressamente  sottolineando  che  la  stessa   e'
 rilevante  soltanto  "conseguenzialmente  all'eventuale accoglimento"
 della questione sub a), con cio' mostrando  chiaramente  di  ritenere
 che  la  rilevanza  della  questione  stessa  e'  condizionata  ad un
 eventuale giudizio negativo, da parte del giudice, sulle  motivazioni
 addotte dal pubblico ministero a giustificazione del suo dissenso;
      che,  pertanto,  secondo  la stessa prospettazione del giudice a
 quo, la questione si presenta allo stato  come  meramente  ipotetica,
 divenendo  rilevante soltanto quando, a conclusione del dibattimento,
 il  giudice  dovra'  valutare  il  fondamento  (in   relazione   alla
 definibilita'   del   procedimento   allo  stato  degli  atti)  delle
 motivazioni addotte dal pubblico ministero a giustificazione del  suo
 dissenso  al  fine,  in  caso  di  valutazione  negativa, d'applicare
 all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442,  secondo
 comma, del codice di procedura penale del 1988;
      che  quindi  la  seconda  questione va dichiarata manifestamente
 inammissibile per irrilevanza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 247 delle  norme  d'attuazione,
 di  coordinamento  e  transitorie  del codice di procedura penale del
 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
 gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del
 1990 "nella parte in cui non prevede che il  pubblico  ministero,  in
 caso  di  dissenso,  debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui
 non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso,  ritiene
 ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione
 di pena contemplata dall'art.  442,  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura  penale del 1988", sollevata dalla Corte d'Assise di Torino
 con ordinanza del 7 dicembre 1989;
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  per  irrilevanza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247, primo  comma,
 delle medesime norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del
 codice di procedura penale del 1988, in rapporto  agli  artt.  438  e
 442,  secondo  comma,  del codice di procedura penale del 1988, nella
 parte in cui consentono il giudizio  abbreviato  anche  per  i  reati
 puniti con la pena dell'ergastolo, sollevata, in riferimento all'art.
 77 Cost., dalla Corte d'Assise di Torino con ordinanza del 7 dicembre
 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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