N. 360 ORDINANZA 11 - 20 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Misure di sicurezza - Minorenni - Riformatorio giudiziario Esecuzione
 mediante collocamento in comunita' - Allontanamento ingiustificato -
 Prevista applicabilita' della custodia cautelare fino a giorni trenta
 - Conseguente creazione di una nuova ipotesi di reato, sanzionato con
 pena detentiva irrogabile  senza garanzie giurisdizionali - Asserita
 modifica della disciplina sostanziale delle misure di sicurezza -
 Eccesso di delega - Esclusione - Sussistenza di discrezionalita' del
 legislatore - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 22, quarto comma, e 36,
 secondo comma).
 
 (Cost., art. 77, primo comma).
 
(GU n.32 del 8-8-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 36, secondo
 comma, e 22, quarto comma, del  d.P.R.  22  settembre  1988,  n.  448
 (Approvazione  delle  disposizioni  sul  processo  penale a carico di
 minorenni) promosso con ordinanza emessa  il  24  novembre  1989  dal
 Magistrato  di  sorveglianza  presso  il  tribunale  per  i minorenni
 dell'Emilia-Romagna  nel  procedimento  di  sorveglianza  relativo  a
 Piscopo  Tiziana,  iscritta  al  n. 188 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  18,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  24 novembre 1989, il Magistrato di
 sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni  dell'Emilia-Romagna
 ha  sollevato,  in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., ed in
 relazione all'art. 3 della legge di delega 16 febbraio 1987,  n.  81,
 questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 36, secondo
 comma, e 22, quarto comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448;
      che,  in  particolare,  il giudice a quo ritiene che siano stati
 emanati in difetto di delega:
       a)  l'art.  36  d.P.R.  n.  448 del 1988 citato, che, limitando
 l'applicabilita' della misura del riformatorio  giudiziario  ai  piu'
 gravi  delitti e disponendo che la stessa debba eseguirsi nelle forme
 di cui all'art. 22 d.P.R. n. 448  del  1988  (ovverosia  mediante  il
 collocamento  in  comunita'),  avrebbe  profondamente  modificato  la
 disciplina sostanziale delle  misure  di  sicurezza  previste  per  i
 minorenni;
       b)  l'art.  22,  quarto  comma, del d.P.R. n. 448 del 1988, che
 avrebbe  operato  una  sostanziale  trasformazione  della  misura  di
 sicurezza  in esame, facendo venir meno il suo carattere di misura di
 sicurezza  detentiva,  in  quanto  le   comunita'   ivi   contemplate
 costituiscono  strutture  "aperte", ai sensi dell'art. 10 del decreto
 legislativo 28 luglio 1989, n. 272; rendendo, peraltro, inapplicabile
 l'art.  214  del codice penale, ove e' previsto un nuovo inizio della
 misura detentiva in caso  di  sottrazione  volontaria  all'esecuzione
 della stessa;
       c)  lo  stesso art. 22, quarto comma, che prevede il potere del
 giudice di disporre la custodia del minore in carcere  per  un  tempo
 non  superiore  ad un mese, in caso d'allontanamento non giustificato
 dalla comunita': ad avviso dell'autorita'  remittente,  invero,  tale
 previsione  avrebbe in realta' introdotto una nuova ipotesi di reato,
 tipizzando  una  condotta  ai  fini  dell'applicazione   d'una   pena
 detentiva   immediatamente   esecutiva  ed  irrogabile  senza  alcuna
 garanzia giurisdizionale;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  ed  ha
 concluso per la non fondatezza della questione;
   Considerato  che,  contrariamente  a  quanto asserito dal giudice a
 quo, le disposizioni impugnate disciplinano  unicamente  gli  aspetti
 esecutivi  dell'istituto, senza incidere sulla disciplina sostanziale
 dello stesso;
      che,  peraltro,  l'art.  3  della legge di delega n. 81 del 1987
 abilitava il governo ad introdurre, nel processo a carico di imputati
 minorenni,   "le   modificazioni   ed   integrazioni   imposte  dalle
 particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturita' e
 dalle esigenze della sua educazione";
      che, nel disciplinare l'esecuzione delle misure di sicurezza, il
 legislatore delegato si e' limitato ad attuare, su questo  punto,  la
 delega,   sia   pur   compiendo,   in   tale   ambito,  delle  scelte
 discrezionali;
      che  il  giudizio  sulle  scelte  discrezionali  del legislatore
 delegato, che si sia mantenuto nell'ambito della delega,  e'  rimesso
 esclusivamente  al  Parlamento;  mentre,  come e' stato affermato sin
 dalla sentenza n. 3 del 1957, questa Corte e' competente a  sindacare
 le  violazioni  della  legge  di delega, in quanto solo queste ultime
 concretano vizi di legittimita' dei decreti legislativi delegati,  in
 riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.;
      che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 sollevata dal Magistrato di sorveglianza presso il  Tribunale  per  i
 minorenni    dell'Emilia-Romagna    va    dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt.  36,  secondo  comma,  e  22,
 quarto  comma,  del  d.P.R.  22  settembre 1988, n. 448 (Approvazione
 delle  disposizioni  sul  processo  penale  a  carico  di  minorenni)
 sollevata,  in  riferimento  all'art.  77,  primo  comma,  Cost., dal
 Magistrato di  sorveglianza  presso  il  Tribunale  per  i  minorenni
 dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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