Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 16 luglio 1986 con la quale sono state dettate direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, a favore delle attivita' produttive localizzate nei territori meridionali.(GU n.201 del 29-8-1990)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che demanda al CIPI la definizione delle direttive, criteri, modalita' e procedure per la concessione del credito agevolato e del contributo in conto capitale; Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico, cosi' come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986; Visto l'art. 9, comma 4, della legge n. 64/1986 che demanda al CIPI, in attuazione del programma triennale, l'indicazione dei vari settori produttivi da ammettere al finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 e al contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/1978; Visto l'art. 9, comma 5, della legge n. 64/1986 che estende le predette agevolazioni anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione; Vista la delibera CIPI 16 luglio 1986 con la quale sono state dettate direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, a favore delle attivita' produttive localizzate nei territori meridionali ed introduce, nel contempo, la contrattazione programmata; Vista la delibera CIPE 29 dicembre 1986 di approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale nella quale e' stata indicata la contrattazione programmata quale strumento normativo quadro per il coinvolgimento nello sviluppo delle aree meridionali dei grandi gruppi industriali; Vista la delibera CIPI 24 marzo 1988, n. 181, che disciplina la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata; Ravvisata l'esigenza di prevedere nel contesto della contrattazione programmata specifici investimenti nel settore energetico, finalizzati al risparmio energetico, alla tutela ambientale, alla razionalizzazione dei processi produttivi e alla valorizzazione delle risorse nazionali nel quadro delle linee strategiche del piano energetico nazionale; Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Delibera: Alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico del 6 marzo 1978, n. 218, cosi' come modificati dall'art. 9, commi 7, 8 e 9 della legge n. 64/1986, possono essere ammesse anche iniziative attinenti il settore energetico, ivi compresa la raffinazione, purche' facenti parte di un piano progettuale oggetto di contrattazione programmata. Roma, 28 giugno 1990 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO