Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.(GU n.201 del 29-8-1990)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento; Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento e' da attribuirsi alle seguenti cause: dal 1 ottobre 1988 al 30 giugno 1990: ufficio del registro atti pubblici di Roma (gia' 1 ufficio del registro atti pubblici e 2 ufficio del registro atti pubblici di Roma sino al 31 dicembre 1989), ufficio del registro atti privati di Roma e ufficio del registro successioni - atti giudiziari di Roma (gia' ufficio del registro successioni di Roma e ufficio del registro atti giudiziari di Roma fino al 31 dicembre 1989) per trasferimento degli archivi, reso necessario dall'eccessivo carico sui solai accertato dall'ufficio tecnico erariale e dalla commissione stabili pericolanti del comune di Roma; in data 12 e 13 luglio 1990: conservatoria dei registri immobiliari di Imperia per interruzione del collegamento con il centro informativo; in data 21 luglio 1990: conservatoria dei registri immobiliari di Palermo per disinfestazione dei locali; Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti; Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si e' verificato l'evento eccezionale; Decreta: Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari e' accertato come segue: DAL 1 OTTOBRE 1988 AL 30 GIUGNO 1990 Regione Lazio: ufficio del registro atti pubblici di Roma (gia' 1 ufficio del registro atti pubblici e 2 ufficio del registro atti pubblici di Roma fino al 31 dicembre 1989); ufficio del registro atti privati di Roma; ufficio del registro successioni - atti giudiziari di Roma (gia' ufficio del registro successioni di Roma e ufficio del registro atti giudiziari di Roma fino al 31 dicembre 1989). IN DATA 12 E 13 LUGLIO 1990 Regione Liguria: conservatoria dei registri immobiliari di Imperia. IN DATA 21 LUGLIO 1990 Regione Sicilia: conservatoria dei registri immobiliari di Palermo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 agosto 1990 Il Ministro: FORMICA