Autorizzazione alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli ad estendere la propria attivita' all'intero territorio nazionale, nel limite di un plafond rapportato al 15% degli impieghi in essere nella zona di operativita' istituzionale.(GU n.203 del 31-8-1990)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 concernente l'ordinamento del credito agrario; Vista la legge 6 ottobre 1986, n. 646, in virtu' della quale gli istituti di cui all'art. 14 della citata legge n. 1760 e gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento possono essere autorizzati ad ampliare la propria competenza territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneita' dell'istituto istante a svolgere la propria attivita' nel piu' vasto ambito territoriale; Visto il proprio decreto n. 442456 del 3 ottobre 1987, con il quale la sezione di credito agrario del Banco di Napoli e' stata autorizzata ad estendere la propria attivita' all'intero territorio nazionale nei limiti di un plafond rapportato al 10% degli impieghi in essere nella zona di operativita' istituzionale; Vista l'istanza avanzata dalla predetta sezione intesa ad ottenere l'autorizzazione all'aumento del citato plafond operativo; Accertata l'idoneita' della predetta sezione a svolgere la propria attivita' istituzionale nel piu' vasto ambito territoriale richiesto anche per importi piu' consistenti di quelli gia' consentiti; Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375; Decreta: La sezione di credito agrario del Banco di Napoli, ferma restando la competenza territoriale vigente per la medesima alla data del presente decreto, e' autorizzata, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attivita' all'intero territorio nazionale nel limite di un plafond rapportato al 15% degli impieghi in essere nella zona di operativita' istituzionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 agosto 1990 Il Ministro: CARLI