Rettifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989 concernente modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.209 del 7-9-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 994, con il quale e' stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze della produzione animale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 585, con il quale e' stato modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 994/1986 sopracitato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, concernente l'adeguamento dello statuto del corso di laurea in scienze della produzione animale alla nuova tabella XXXI- ter; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Bologna; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Considerata la necessita' di apportare rettifica ad alcuni errori materiali presenti nel decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989 sopracitato; Decreta: Articolo unico Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989 e' cosi' rettificato: Art. 2 dello statuto - comma relativo alla facolta' di agraria: Facolta' di agraria: laurea in scienze agrarie, durata del corso cinque anni; laurea in scienze della produzione animale, durata del corso cinque anni. Art. 152 dello statuto: La facolta' di agraria conferisce la laurea in "scienze agrarie" e "scienze della produzione animale". Per la laurea in scienze agrarie la durata del corso degli studi e' di cinque anni. Tale corso di studi e' articolato nei seguenti tre indirizzi: "produzione vegetale", "tecnico-ecnomico", "zootecnico". Lo studente e' tenuto a scegliere l'indirizzo tra quelli attivati nel manifesto annuale degli studi non oltre il termine del secondo anno. Per la laurea in scienze della produzione animale la durata del corso e' di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 9 gennaio 1990 Il rettore: ROVERSI MONACO