UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 9 gennaio 1990 

  Rettifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989
concernente modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.209 del 7-9-1990)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926,  n.  2170,  modificato  con  regio
decreto  13  ottobre  1927,  n.  2227,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n.
994,  con  il  quale  e'  stato  modificato  l'ordinamento  didattico
universitario  relativo  al corso di studi per il conseguimento della
laurea in scienze della produzione animale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987,
n. 585, con il quale e' stato modificato il  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 994/1986 sopracitato;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 aprile 1989,
concernente l'adeguamento  dello  statuto  del  corso  di  laurea  in
scienze della produzione animale alla nuova tabella XXXI- ter;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  ed  in  particolare  l'art.  16, comma 1, relativo alle
modifiche di statuto;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Bologna;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Considerata  la  necessita' di apportare rettifica ad alcuni errori
materiali presenti nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
aprile 1989 sopracitato;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989 e' cosi'
rettificato:
  Art. 2 dello statuto - comma relativo alla facolta' di agraria:
 Facolta' di agraria:
   laurea in scienze agrarie, durata del corso cinque anni;
   laurea  in  scienze  della  produzione  animale,  durata del corso
cinque anni.
  Art. 152 dello statuto:
  La  facolta' di agraria conferisce la laurea in "scienze agrarie" e
"scienze della produzione animale".
  Per la laurea in scienze agrarie la durata del corso degli studi e'
di cinque anni. Tale corso di studi e' articolato  nei  seguenti  tre
indirizzi:  "produzione  vegetale", "tecnico-ecnomico", "zootecnico".
Lo studente e' tenuto a scegliere l'indirizzo tra quelli attivati nel
manifesto  annuale degli studi non oltre il termine del secondo anno.
  Per  la  laurea  in  scienze della produzione animale la durata del
corso e' di cinque anni.
  I  titoli  di  ammissione  sono  quelli  prescritti  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bologna, 9 gennaio 1990
                                           Il rettore: ROVERSI MONACO