N. 390 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Procedimento penale - Competenza territoriale per i procedimenti
 concernenti magistrati - Possibilita' di competenza reciproca
 Conseguente turbativa dell'imparzialita' dei giudici Discrezionalita'
 legislativa - Questione gia' decisa - Manifesta  inammissibilita'.
 
 (C.P.P. 1930, art. 41- bis, introdotto dalla legge 22 dicembre 1980,
 n. 879 e c.p.p. 1988, art. 11).
 
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).
(GU n.36 del 12-9-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 41- bis del
 codice di procedura penale, approvato con regio  decreto  19  ottobre
 1930,  n.  1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme
 sulla connessione e sulla  competenza  nei  procedimenti  relativi  a
 magistrati  e  nei  casi  di  rimessione),  e  11 del nuovo codice di
 procedura penale, approvato con d.P.R. 24  settembre  1988,  n.  447,
 promosso  con  ordinanza  emessa il 22 gennaio 1990 dal Giudice delle
 indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno nel  procedimento
 penale a carico di Esposito Raffaele, iscritta al n. 234 del registro
 ordinanze del  1990  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che, nel corso di un procedimento penale per calunnia in
 danno di tre sostituti procuratori della  Repubblica  di  Napoli,  il
 Giudice  delle  indagini  preliminari presso il Tribunale di Salerno,
 con ordinanza del  22  gennaio  1990  (R.O.  n.  234  del  1990),  ha
 sollevato  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 41bis
 del codice di procedura penale del 1930  abrogato,  e  11  del  nuovo
 codice  di  procedura  penale, nella parte in cui assegnano ad uffici
 giudiziari  vicini  reciprocamente  la  competenza  territoriale  per
 procedimenti penali riguardanti magistrati ad essi addetti;
      che  dette  norme,  determinando  situazioni  di "reciprocita'",
 violano gli artt. 3 e  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  in
 quanto  condizionano,  direttamente  o  indirettamente, la difesa del
 cittadino e generano il sospetto di parzialita' dei giudici  chiamati
 a giudicare i loro colleghi, anche perche' non si prevedono ulteriori
 criteri di determinazione della competenza territoriale come, invece,
 la   stessa  norma  sancisce  per  situazioni  di  analoga  rilevanza
 derivanti dalla  concreta  applicazione  della  deroga  alla  normale
 competenza  territoriale  (ultima  parte  del  primo comma dei citati
 articoli);
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura dello Stato in
 rappresentanza del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  che  ha
 concluso per la manifesta infondatezza della questione;
    Considerato  che  identica  questione  e'  stata  gia'  dichiarata
 manifestamente inammissibile (ordinanza n. 593 del 1989),  in  quanto
 spetta  al  legislatore statuire se ed in quale misura i rapporti che
 si creano nella  organizzazione  giudiziaria  tra  organi  e  singoli
 influiscano  sulla determinazione della competenza, nonche' la scelta
 della soluzione piu' idonea a garantire l'indipendenza dei giudici  e
 il prestigio della magistratura;
      che  non  sono prospettati motivi nuovi e diversi per far mutare
 tale decisione, tanto piu' che la dedotta  violazione  dell'art.  24,
 secondo  comma,  della Costituzione non sussiste essendo garantito il
 diritto di difesa dell'imputato e i diritti della  parte  danneggiata
 dal reato;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  41-  bis  del  codice  di
 procedura  penale,  approvato  con  regio decreto 19 ottobre 1930, n.
 1399, introdotto con legge 22 dicembre  1980,  n.  879  (Norme  sulla
 connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati
 e nei casi di rimessione), e 11 del nuovo codice di procedura penale,
 approvato  con  d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in riferimento agli
 artt. 3 e  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  sollevata  dal
 Giudice  per  le  indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno
 con la ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
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