N. 390 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento penale - Competenza territoriale per i procedimenti concernenti magistrati - Possibilita' di competenza reciproca Conseguente turbativa dell'imparzialita' dei giudici Discrezionalita' legislativa - Questione gia' decisa - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P. 1930, art. 41- bis, introdotto dalla legge 22 dicembre 1980, n. 879 e c.p.p. 1988, art. 11). (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).(GU n.36 del 12-9-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 41- bis del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), e 11 del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1990 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Esposito Raffaele, iscritta al n. 234 del registro ordinanze del 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per calunnia in danno di tre sostituti procuratori della Repubblica di Napoli, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 22 gennaio 1990 (R.O. n. 234 del 1990), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 41bis del codice di procedura penale del 1930 abrogato, e 11 del nuovo codice di procedura penale, nella parte in cui assegnano ad uffici giudiziari vicini reciprocamente la competenza territoriale per procedimenti penali riguardanti magistrati ad essi addetti; che dette norme, determinando situazioni di "reciprocita'", violano gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto condizionano, direttamente o indirettamente, la difesa del cittadino e generano il sospetto di parzialita' dei giudici chiamati a giudicare i loro colleghi, anche perche' non si prevedono ulteriori criteri di determinazione della competenza territoriale come, invece, la stessa norma sancisce per situazioni di analoga rilevanza derivanti dalla concreta applicazione della deroga alla normale competenza territoriale (ultima parte del primo comma dei citati articoli); che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione; Considerato che identica questione e' stata gia' dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 593 del 1989), in quanto spetta al legislatore statuire se ed in quale misura i rapporti che si creano nella organizzazione giudiziaria tra organi e singoli influiscano sulla determinazione della competenza, nonche' la scelta della soluzione piu' idonea a garantire l'indipendenza dei giudici e il prestigio della magistratura; che non sono prospettati motivi nuovi e diversi per far mutare tale decisione, tanto piu' che la dedotta violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione non sussiste essendo garantito il diritto di difesa dell'imputato e i diritti della parte danneggiata dal reato; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 41- bis del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), e 11 del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno con la ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990. Il cancelliere: DI PAOLA 90C1000