N. 392 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - procedimenti speciali - Giudizio direttissimo - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del p.m. Insindacabilita' da parte del giudice - Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., artt. 566, ottavo comma, 452, secondo comma, e 442, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 102, primo comma).(GU n.36 del 12-9-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 566, ottavo comma, 452, secondo comma, e 442, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1990 dal Pretore di Vercelli nel procedimento penale a carico di Arimatea Massimo, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Vercelli con ordinanza del 2 febbraio 1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 566, ottavo comma, 452, secondo comma, e 442, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la sindacabilita', da parte del giudice, del dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato; Considerato che oggetto di censura e' in effetti il solo art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, le due rimanenti disposizioni risultando coinvolte nel giudizio di legittimita' soltanto perche' l'una contiene un espresso richiamo all'art. 452, secondo comma, e l'altra perche' contempla la riduzione di un terzo della pena in caso di condanna a seguito dell'abbreviazione del rito; e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice"; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice", questione sollevata dal Pretore di Vercelli con ordinanza del 2 febbraio 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990. Il cancelliere: DI PAOLA 90C1002