N. 392 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - procedimenti speciali - Giudizio direttissimo -
 Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del p.m. Insindacabilita' da
 parte del giudice - Questione concernente norma gia' dichiarata
 costituzionalmente illegittima - Manifesta  inammissibilita'.
 
 (C.P.P., artt. 566, ottavo comma, 452, secondo comma, e 442, secondo
 comma).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma,
 101, secondo comma, e 102, primo comma).
(GU n.36 del 12-9-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 566, ottavo
 comma, 452, secondo comma,  e  442,  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura  penale,  promosso  con ordinanza emessa il 2 febbraio 1990
 dal Pretore di Vercelli nel procedimento penale a carico di  Arimatea
 Massimo,  iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  21,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Pretore di Vercelli con ordinanza del 2 febbraio
 1990 ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3,  primo  comma,  24,
 secondo  comma,  25,  secondo comma, 101, secondo comma, e 102, primo
 comma, della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 566,
 ottavo comma, 452, secondo comma, e 442, secondo comma, del codice di
 procedura penale, nella parte in cui non prevedono la sindacabilita',
 da  parte  del  giudice,  del  dissenso  del pubblico ministero sulla
 richiesta di trasformazione del  giudizio  direttissimo  in  giudizio
 abbreviato;
    Considerato che oggetto di censura e' in effetti il solo art. 452,
 secondo comma, del codice  di  procedura  penale,  le  due  rimanenti
 disposizioni   risultando  coinvolte  nel  giudizio  di  legittimita'
 soltanto perche' l'una contiene un espresso  richiamo  all'art.  452,
 secondo  comma,  e l'altra perche' contempla la riduzione di un terzo
 della pena in caso di condanna a seguito dell'abbreviazione del rito;
 e  che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  183 del 1990 ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art.  452,  secondo  comma,  del
 codice  di  procedura penale, proprio "nella parte in cui non prevede
 che il pubblico ministero, quando  non  consente  alla  richiesta  di
 trasformazione  del  giudizio  direttissimo  in  giudizio abbreviato,
 debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui  non
 prevede  che  il  giudice,  quando, a giudizio direttissimo concluso,
 ritiene ingiustificato il  dissenso  del  pubblico  ministero,  possa
 applicare  all'imputato  la  riduzione  di pena contemplata dall'art.
 442, secondo comma, dello stesso codice";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del  codice
 di  procedura  penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo
 con sentenza n. 183 del 1990 "nella parte in cui non prevede  che  il
 pubblico   ministero,   quando   non   consente   alla  richiesta  di
 trasformazione del  giudizio  direttissimo  in  giudizio  abbreviato,
 debba  enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
 prevede che il giudice,  quando,  a  dibattimento  concluso,  ritiene
 ingiustificato  il  dissenso  del pubblico ministero, possa applicare
 all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442,  secondo
 comma,  dello  stesso  codice",  questione  sollevata  dal Pretore di
 Vercelli con ordinanza del 2 febbraio 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
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