N. 394 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sicurezza pubblica - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Arresto - Jus superveniens: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, con modificazioni - Abrogazione espressa della norma censurata - Necessita' di riesame sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo comma; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152). (Cost., art. 76).(GU n.36 del 12-9-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 224, primo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Mohamed Ali' Ghdif, iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Alawi (El) Moustapha, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Roma con due ordinanze del 9 dicembre 1989 ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 224, primo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui prevede l'arresto in flagranza per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Considerato che i giudizi, concernendo un'identica questione, vanno riuniti; che entrambe le ordinanze sono state pronunciate nel corso di procedimenti a carico di persone imputate per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, e' stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi, gia' presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; e che, pertanto, spetta ai giudici a quibus verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti (v. ordinanze n. 209, n. 255 e n. 256 del 1990).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990. Il cancelliere: DI PAOLA 90C1004