N. 394 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sicurezza pubblica - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da
 parte dello straniero - Arresto -  Jus superveniens: d.-l. 30
 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n.
 39, con modificazioni - Abrogazione espressa della norma censurata -
 Necessita' di riesame sulla rilevanza della questione - Restituzione
 degli atti al giudice a quo.
 
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo comma; r.d. 18 giugno
 1931, n. 773, art. 152).
 
 (Cost., art. 76).
(GU n.36 del 12-9-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  224, primo
 comma, del decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di
 attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
 penale), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa il 9 dicembre 1989 dal Pretore di Roma nel
 procedimento penale a carico di Mohamed Ali' Ghdif,  iscritta  al  n.
 334 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;
      2)  ordinanza  emessa il 9 dicembre 1989 dal Pretore di Roma nel
 procedimento penale a carico di Alawi (El) Moustapha, iscritta al  n.
 335 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Pretore di Roma con due ordinanze del 9 dicembre
 1989 ha sollevato, in riferimento  all'art.  76  della  Costituzione,
 questione di legittimita' dell'art. 224, primo comma, del testo delle
 norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
 procedura  penale  (testo  approvato  con  il  decreto legislativo 28
 luglio 1989, n.  271),  nella  parte  in  cui  prevede  l'arresto  in
 flagranza per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi
 di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931,
 n. 773;
    Considerato  che  i  giudizi,  concernendo  un'identica questione,
 vanno riuniti;
      che  entrambe  le  ordinanze sono state pronunciate nel corso di
 procedimenti a carico di persone imputate per la violazione dell'art.
 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
      che,  dopo  la pronuncia delle ordinanze di rimessione, e' stato
 emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme  urgenti  in
 materia  di  asilo  politico,  di  ingresso e soggiorno dei cittadini
 extracomunitari e di regolarizzazione dei  cittadini  extracomunitari
 ed  apolidi  gia'  presenti  nel  territorio dello Stato), convertito
 nella legge 28 febbraio  1990,  n.  39  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, recante
 norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso  e  soggiorno
 dei  cittadini  extracomunitari  e  di regolarizzazione dei cittadini
 extracomunitari ed apolidi, gia' presenti nel territorio dello Stato.
 Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra
 l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente
 abrogato   l'art.  152  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
 sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n.  773;
 e  che,  pertanto,  spetta  ai  giudici  a quibus verificare se, alla
 stregua della normativa sopravvenuta, le  questioni  sollevate  siano
 tuttora rilevanti (v. ordinanze n. 209, n. 255 e n. 256 del 1990).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C1004