N. 528 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1990

                                 N. 528
 Ordinanza  emessa  il  16  maggio  1990  dal tribunale di Bologna nel
 procedimento penale a carico di Ciaramitaro Antonio
 Processo  penale  -  Nuovo  codice  -  Procedimenti  speciali  - Rito
 abbreviato - Ammissibilita' - Condizioni - Decidibilita' "allo  stato
 degli  atti"  -  Insussistenza nel caso di specie di tale requisito -
 Conseguente  impossibilita'  di  adottare  il  rito  speciale  e   di
 applicare  la  speciale diminuente prevista Ingiustificata disparita'
 di  trattamento  tra  imputati   conseguente   ad   una   circostanza
 (decidibilita'  "allo  stato  degli  atti") non riferibile ad un loro
 comportamento processuale.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).
 (Cost., art. 3).
(GU n.36 del 12-9-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Adamo Franco + 19;
    Considerato  non apparire manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  247  delle  disp.  trans.  del
 c.p.p.  1988,  in relazione all'art. 3 della Cost. nella parte in cui
 subordina l'applicazione delle diminuzioni di pena  previste  per  il
 rito  abbreviato ad una circostanza assolutamente non riferibile alla
 responsabilita'  ed  al   comportamento   processuale   dell'imputato
 Ciaramitaro  Antonio, quale e' la decidibilita' allo stato degli atti
 della sua posizione processuale, con palese disparita' di trattamento
 rispetto  ad  imputati  parimenti  o  maggiormente responsabili per i
 quali per motivi a loro non  ascrivibili,  sussista  una  adeguata  e
 sufficiente  situazione  probatoria  fin dalla conclusione della fase
 istruttoria;    situazione    non    modificata    dalle    emergenze
 dibattimentali;
    Ritenuta  la questione di legittimita' costituzionale rilevante ai
 fini della decisione sulla posizione di Ciaramitaro Antonio  poiche',
 avendo  lo stesso chiesto che si procedesse nei suoi confronti con il
 rito abbreviato, ed essendosi invece proceduto nei suoi confronti con
 il  rito  ordinario  stante  l'opposizione  del  p.m. al procedimento
 abbreviato, il tribunale ritiene, all'esito del dibattimento, che  lo
 stesso abbia modificato la situazione emergente allo stato degli atti
 dopo il rinvio a giudizio, facendo ritenere il  fatto  per  il  quale
 l'imputato dovrebbe essere condannato rientrante nella fattispecie di
 cui all'art. 72 della  legge  n.  685/1975  anziche'  quella  di  cui
 all'art. 71 della legge n. 685/1975.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  247  delle  disp.  trans.  in
 relazione all'art. 3 della Cost.;
    Ordina  lo  stralcio  delle  posizioni di Ciaramitaro Antonio, con
 trasmissione degli atti ad esso relativi alla  Corte  costituzionale,
 previa sospensione del procedimento a carico;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del parlamento;
    Visto  l'art.  277  e  segg.  del  c.p.c.  1980, ritenute non piu'
 sussistenti le esigenze previste dalla legge, dispone  la  rimessione
 in   liberta'  di  Ciaramitaro  Antonio  e  ne  ordina  la  immediata
 scarcerazione se non detenuto per altra causa.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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