N. 528 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1990
N. 528 Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Ciaramitaro Antonio Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Rito abbreviato - Ammissibilita' - Condizioni - Decidibilita' "allo stato degli atti" - Insussistenza nel caso di specie di tale requisito - Conseguente impossibilita' di adottare il rito speciale e di applicare la speciale diminuente prevista Ingiustificata disparita' di trattamento tra imputati conseguente ad una circostanza (decidibilita' "allo stato degli atti") non riferibile ad un loro comportamento processuale. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247). (Cost., art. 3).(GU n.36 del 12-9-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Adamo Franco + 19; Considerato non apparire manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 delle disp. trans. del c.p.p. 1988, in relazione all'art. 3 della Cost. nella parte in cui subordina l'applicazione delle diminuzioni di pena previste per il rito abbreviato ad una circostanza assolutamente non riferibile alla responsabilita' ed al comportamento processuale dell'imputato Ciaramitaro Antonio, quale e' la decidibilita' allo stato degli atti della sua posizione processuale, con palese disparita' di trattamento rispetto ad imputati parimenti o maggiormente responsabili per i quali per motivi a loro non ascrivibili, sussista una adeguata e sufficiente situazione probatoria fin dalla conclusione della fase istruttoria; situazione non modificata dalle emergenze dibattimentali; Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale rilevante ai fini della decisione sulla posizione di Ciaramitaro Antonio poiche', avendo lo stesso chiesto che si procedesse nei suoi confronti con il rito abbreviato, ed essendosi invece proceduto nei suoi confronti con il rito ordinario stante l'opposizione del p.m. al procedimento abbreviato, il tribunale ritiene, all'esito del dibattimento, che lo stesso abbia modificato la situazione emergente allo stato degli atti dopo il rinvio a giudizio, facendo ritenere il fatto per il quale l'imputato dovrebbe essere condannato rientrante nella fattispecie di cui all'art. 72 della legge n. 685/1975 anziche' quella di cui all'art. 71 della legge n. 685/1975.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 delle disp. trans. in relazione all'art. 3 della Cost.; Ordina lo stralcio delle posizioni di Ciaramitaro Antonio, con trasmissione degli atti ad esso relativi alla Corte costituzionale, previa sospensione del procedimento a carico; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento; Visto l'art. 277 e segg. del c.p.c. 1980, ritenute non piu' sussistenti le esigenze previste dalla legge, dispone la rimessione in liberta' di Ciaramitaro Antonio e ne ordina la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Il presidente: (firma illeggibile) 90C1054