N. 531 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 1990

                                 N. 531
 Ordinanza  emessa  l'8  maggio  1990  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari presso il tribunale di Treviso nel procedimento penale  a
 carico di Merlo Maria Elena
 Processo  penale  -  Procedimenti  speciali  -  Richiesta di giudizio
 abbreviato avanzata nel corso dell'udienza preliminare - Dissenso del
 p.m.   -   Insindacabilita'   da  parte  del  giudice  -  Conseguente
 inapplicabilita' della diminuente ex  art.  442  del  c.p.p.  1988  -
 Violazione  del  diritto  di difesa e del principio di soggezione del
 giudice soltanto alla legge - Richiamo alla sentenza n. 66/1990.
 (C.P.P. 1988, art. 438, primo comma, e art. 440, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 101).
(GU n.36 del 12-9-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Vista  l'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale,  sollevata
 dalla difesa, dell'art. 438, primo comma, del c.p.p. nella  parte  in
 cui  non  prevede l'obbligo di motivazione da parte del p.m. circa il
 dissenso da  lui  prestato  alla  richiesta  di  giudizio  abbreviato
 dell'imputata, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
    Visto il parere del p.m.;
                         RITENUTO QUANTO SEGUE
    La  sentenza della Corte costituzionale n. 66 dell'8 febbraio 1990
 ha ritenuto l'illegittimita' costituzionale del  giudizio  abbreviato
 previsto  dalla  normativa  transitoria  di  cui all'art. 247, primo,
 secondo e terzo comma, del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione
 agli  artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, preoccupandosi, al di la'
 della irrilevanza della questione  di  illegittimita'  costituzionale
 del  giudizio  abbreviato  ordinario,  trattandosi  nella  specie  di
 giudizio abbreviato proposto in limine a dibattimento secondo il rito
 previgente,  per  cui  ne dichiarava l'inammissibilita', di porre una
 serie di sottili distinzioni tra  i  due  diversi  riti  di  giudizio
 abbreviato (ordinario e transitorio), quasi a temere che fosse aperta
 una breccia circa la incostituzionalita' anche per il primo.
    Appare,  pero',  che  le  argomentazioni  addotte  dalla  Corte  a
 sostegno dell'incostituzionalita' nei  termini  sopra  detti,  aprano
 inevitabilmente,  quanto  meno  sotto  il profilo della non manifesta
 infondatezza, la medesima questione anche per il giudizio  abbreviato
 ordinario  e  piu'  specificatamente  per  quello  proposto nel corso
 dell'udienza preliminare, che ricorre  nella  specie.  Invero,  nella
 sostanza   la   Corte   ha  ritenuto  primieramente  l'illegittimita'
 costituzionale di  un  meccanismo,  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione, che impedisce all'imputato di ottenere una riduzione di
 pena, in caso di condanna, sulla base  di  un  immotivato,  e  quindi
 incontrollabile  da  parte del giudice, dissenso del p.m. al giudizio
 abbreviato. Cio' in quanto si viene  a  violare  in  primo  luogo  il
 principio  di  eguaglianza,  non  potendosi ravvisare sostanzialmente
 situazioni diverse tra  il  giudizio  abbreviato  e  quello  relativo
 all'applicazione della pena, che prevede la motivazione del dissenso,
 poiche' il primo, pur  essendo  stato  definito  dalla  relazione  al
 progetto preliminare come "patteggiamento nel solo rito", incide, sia
 pure mediatamente,  sul  merito  della  causa,  essendo  precluso  al
 giudice,  in  caso  di condanna, di fronte al rifiuto di consenso del
 p.m. al giudizio abbreviato,  di  applicare  la  riduzione  di  pena.
 Conseguentemente,  ed  in  secondo  luogo,  anche  al  giudice  viene
 sottratto il sindacato circa  la  motivazione  del  rifiuto,  per  un
 eventuale   non  accoglimento  dello  stesso  da  parte  del  giudice
 medesimo,  e  cio'  in  violazione  degli  artt.  24  e   101   della
 Costituzione,  poiche'  e'  sottratto  il  giudizio  sulla  richiesta
 dell'imputato del rito abbreviato (violazione del diritto di  difesa)
 e  viene  ad  essere  condizionata  l'entita' della pena da irrogare,
 attribuzione intangibile del solo giudice, dal parere vincolante  del
 p.m.
    Ritenuto  pertanto la questione sollevata rilevante per il caso di
 specie e ritenuta  la  non  manifesta  infondatezza  della  eccezione
 sollevata  dalla  difesa  in relazione all'art. 3 della Costituzione,
 oltre a quella, che viene sollevata d'ufficio, dell'art.  438,  primo
 comma,  e 440, primo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede
 la possibilita' di sindacato del giudice  del  rifiuto  del  p.m.  al
 giudizio   abbreviato,  in  relazione  agli  artt.  24  e  101  della
 Costituzione;
   Dispone  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
 sospensione del giudizio in corso;
    Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  per  la  comunicazione  ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento.
           Il giudice per le indagini preliminari: NAPOLITANO

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