N. 539 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1990

                                 N. 539
 Ordinanza  emessa  il  6  giugno  1990  dal  tribunale  di Milano nel
 procedimento penale a carico di Kevi Athanas
 Processo  penale  -  Nuovo  codice - Procedimenti speciali - Giudizio
 immediato - Richiesta di rito  abbreviato  -  Dissenso  immotivato  e
 vincolante  del  p.m.  -  Insindacabilita'  da  parte  del  giudice -
 Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex  art.  442,  secondo
 comma  -  Disparita' di trattamento rispetto ad analoghi procedimenti
 (applicazione della pena su  richiesta  ed  altri)  Compressione  del
 diritto di difesa.
 (C.P.P.  1988, art. 458, primo e secondo comma, in relazione all'art.
 442, secondo comma, stesso codice).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.36 del 12-9-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sull'eccezione   di
 legittimita' costituzionale sollevata dal difensore di  Kevi  Athanas
 dell'art.  458  del  c.p.p.  con  riferimento  agli artt. 3, 24, 101,
 secondo comma, e 111 della Costituzione;
    Sentito il parere del p.m.;
    Rilevato  che  l'imputato  aveva  presentato, nei termini e con le
 modalita' prescritte,  richiesta  di  giudizio  abbreviato  ai  sensi
 dell'art. 458 del c.p.p.:
      che  il  p.m.  non ha espresso il proprio consenso, non fornendo
 alcuna motivazione;
      che,  conseguentemente,  il  g.i.p.  ha  trasmesso  gli  atti al
 tribunale ex art. 457 del c.p.p.;
    Ritenuto  che  la questione prospettata appare rilevante attenendo
 alla commisurazione della pena da infliggere all'imputato in caso  di
 condanna;
    Ritenuto  che  la  questione  appare  altresi'  non manifestamente
 infondata, tenuto conto:
      che  la  Corte costituzionale, con sentenza del 4-12 aprile 1990
 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo
 comma,  del  nuovo c.p.p. nella parte in cui non prevede che il p.m.,
 quando non consente alle richieste  di  trasformazione  del  giudizio
 direttissimo  in  giudizio  abbreviato debba enunciare le ragioni del
 suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice,  quando
 al giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso
 del  p.m.,  possa  applicare  all'imputato  la  riduzione   di   pena
 contemplata dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p.;
      che  il  giudizio immediato presenta elementi di analogia con il
 giudizio direttissimo sotto il profilo dell'evidenza  della  prova  e
 che  i profili di illegittimita' costituzionale gia' dichiarati dalla
 Corte appaiono  sussistenti  anche  in  relazione  all'art.  458  del
 c.p.p.;
      che, in particolare, si ravvisa violazione dell'art. 24, secondo
 comma, della Costituzione, in quanto  la  mancata  previsione  di  un
 obbligo  di  motivazione  del dissenso espresso dal p.m., comportando
 l'impossibilita' per il giudicante di valutare il dissenso, determina
 una   violazione  del  diritto  di  difesa  non  potendo  il  giudice
 effettuare la riduzione di un terzo della pena qualora, all'esito del
 giudizio  immediato, ravvisi l'esistenza dei presupposti del giudizio
 abbreviato;
      che   si   ravvisa   altresi'   violazione   dell'art.  3  della
 Costituzione  sotto  il  profilo  della  disparita'  di   trattamento
 rispetto  alle  situazioni  regolate dagli artt. 444 e 448 del c.p.p.
 (applicazione della pena su richiesta) nonche' degli  artt.  452  del
 c.p.p.  e  247  del  d.-l.  28  luglio  1989, n. 271, questi ultimi a
 seguito della parziale declaratoria di illegittimita' costituzionale;
      che  tale  eccezione  poteva essere sollevata dal difensore solo
 nella attuale fase di  atti  preliminari  in  quanto,  a  fronte  del
 dissenso  del  p.m.,  il  g.i.p.,  nella previsione dell'art. 458 del
 c.p.p., puo' solo trasmettere gli atti al giudice competente  per  il
 giudizio  ne'  appare ipotizzabile, alla luce dei principi ispiratori
 del nuovo codice di procedura penale, la possibilita' che il  g.i.p.,
 qualora  possa sindacare il dissenso del p.m., possa altresi' imporre
 al p.m. la  scelta  del  rito,  procedendo  di  ufficio  al  giudizio
 abbreviato;
      che, quindi, solo al tribunale appare demandabile la valutazione
 del dissenso del p.m. e  la  eventuale  applicazione,  all'esito  del
 giudizio  immediato,  della  riduzione di pena prevista dall'art. 442
 del c.p.p.;
    Ritenuto  che deve essere disposta la sospensione del giudizio nei
 confronti di Kevi Athanas, previa  separazione  del  giudizio  a  suo
 carico;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del
 c.p.p.,  in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma,
 della Costituzione nella  parte  in  cui  non  prevede  l'obbligo  di
 motivazione  del  dissenso  espresso  dal  p.m.  sulla  richiesta  di
 giudizio abbreviato con conseguente esclusione  per  il  giudice  del
 dibattimento  della possibilita' di pronunciare sentenza di condanna,
 all'esito del giudizio immediato, con la diminuzione di pena  di  cui
 all'art. 442, secondo comma, del c.p.p.;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso nei confronti di Kevi Athanas;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza, sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    La  presente  ordinanza  e'  stata letta nel pubblico dibattimento
 all'imputato, al difensore ed al p.m.
      Milano, 6 giugno 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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