N. 395 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pensioni- Personale statale gia' in posizione di comando presso la regione- Indennita' integrativa di quiescenza- Corresponsione solo per il personale collocato a riposo dal 1 gennaio 1984- Disparita' di trattamento- Violazione del principio di adeguatezza della retribuzione- Esclusione- Manifesta infondatezza (Legge regione Sicilia 23 dicembre 1985, n. 53, art. 9, secondo comma, come sostituito dalla legge regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, art. 16). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.37 del 19-9-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge della Regione siciliana 23 dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 22 settembre 1989 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sul ricorso proposto da Costa Licia contro l'Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Catalano Giuseppe ed altri, contro il Presidente della Regione siciliana ed altro, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di costituzione di Costa Licia e di Catalano Giuseppe ed altri nonche' gli atti di intervento della Regione siciliana; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1980 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con due ordinanze emesse il 22 settembre 1989 (pervenuta il 27 aprile 1990) e il 19 gennaio 1990 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, e' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge della Regione siciliana 23 dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), "nella parte in cui non estende l'attribuzione dell'assegno mensile integrativo di pensione al personale statale collocato a riposo per limiti di eta' anteriormente al 1 gennaio 1984", in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.; che, avendo il legislatore stabilito una decorrenza del beneficio in parola (1 gennaio 1984), non sarebbe contestabile "l'esistenza di ingiustificata disparita' di trattamento tra il personale collocato a riposo dal 1 gennaio 1984 e quello collocato a riposo anteriormente" (come e' il caso dei ricorrenti); che e' intervenuta in giudizio la Regione siciliana, deducendo la razionalita' della scelta del legislatore regionale che avrebbe introdotto "una eccezione nel sistema retributivo del personale statale gia' collocato a riposo quando ancora il relativo originario rapporto di impiego non aveva subito modificazioni per non essere transitato detto personale in ruoli regionali"; che viene quindi richiamata la giurisprudenza costituzionale in ordine alla legittimita' di un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, concludendosi per l'infondatezza della questione. Considerato che le suddette ordinanze sollevano questioni identiche, talche' possono essere decise con un'unica pronuncia; che va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, giacche', come dedotto dalla Regione, l'innovazione in oggetto non e' in se' irrazionale, mentre, come da giurisprudenza costante di questa Corte, "la fissazione di un momento temporale di decorrenza e' inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa", anche se cio' comporti "un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento diversificatore"; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge della Regione siciliana 23 dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990. Il cancelliere: DI PAOLA 90C1005