N. 396 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - S.S.N. - Assistenza farmaceutica - Farmaci stranieri non in commercio nello Stato - Esclusione dal prontuario terapeutico - Asserita incidenza sulla tutela del diritto alla salute - Esclusione - Richiamo alla sentenza n. 992/1988 - Manifesta infondatezza. (Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 28, secondo comma). (Cost., art. 32).(GU n.37 del 19-9-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 dal Tribunale di Rimini nel procedimento civile vertente tra Rossi Lino e la U.S.L. n. 40 di Rimini, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 il Tribunale di Rimini, nel procedimento civile vertente tra Lino Rossi e U.S.L. n. 40 di Rimini, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui l'assistenza farmaceutica degli aventi diritto resta limitata - con esclusione dei farmaci stranieri esclusi dal commercio nello Stato - alla fornitura di preparati galenici e di specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; Considerato che la Corte ha gia' ripetutamente affermato, in passato, che la salute rappresenta, in forza dell'art. 32 della Costituzione, un bene primario e fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela (sentenza n. 992 del 1988); che proprio in vista di tali obiettivi rettamente e' garantito solo l'uso di farmaci regolarmente commerciabili, a norma di legge, nel territorio dello Stato; al che non corrisponde, per contro, l'incontrollato uso di prodotti esteri che non si uniformino alla detta disciplina; che pertanto, restando carente, in radice, ogni garanzia di tutela cosi' come qui descritta, la questione e' da ritenersi manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in riferimento all'art. 32 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Rimini con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990. Il cancelliere: DI PAOLA 90C1006