N. 398 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Riscossione - Sospensione del procedimento
 coattivo - Potere del giudice ordinario - Esclusione - Negata tutela
 giurisdizionale - Difetto del requisito della rilevanza  Richiamo
 alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn.  252/1985, 68/1986,
 428/1987, 142 e 1158/1988 e 92/1990) Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54).
 
 (Cost., artt. 24 e 113).
(GU n.37 del 19-9-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e
 54  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  602  (Disposizioni   sulla
 riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
 il 12 febbraio 1985 dal Pretore di  Modena  nel  procedimento  civile
 vertente tra Selmi Renzo ed altra e l'Ufficio del Registro di Modena,
 iscritta al n. 294 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  22, prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto   che,   nel   corso  di  un  procedimento  innanzi  alla
 Commissione Tributaria di primo grado di Modena, avente ad oggetto la
 corresponsione  di  imposta complementare di registro, i contribuenti
 Selmi Renzo e Bonetti Alfonsa hanno chiesto al Pretore di  Modena  di
 sospendere  ex  art. 700 del codice di procedura civile la esecuzione
 coattiva;
      che  il  Pretore  adito  ha emesso il provvedimento di urgenza e
 poi, con ordinanza del 12 febbraio 1985 (R.O. n. 294  del  1990),  ha
 sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 15,
 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in  cui
 dette  norme  escludono  dalle  attribuzioni del giudice ordinario il
 potere di sospendere il procedimento di riscossione coattiva fiscale;
      che,   ad   avviso   del  giudice  a  quo,  le  norme  censurate
 violerebbero gli artt. 24 e 113 della Costituzione,  risolvendosi  in
 una negazione della tutela giurisdizionale;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 concludendo  per la inammissibilita', e, nel merito, per la manifesta
 infondatezza della questione;
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione e' stata pronunziata
 dopo che il Pretore ha emanato il richiesto  provvedimento  cautelare
 di  sospensione  dell'esecuzione  ex art. 700 del codice di procedura
 civile, e che, quindi, essendo il giudizio a quo  gia'  esaurito,  la
 questione sollevata non e' rilevante;
      che,    pertanto,    deve   essere   dichiarata   manifestamente
 inammissibile alla stregua della costante  giurisprudenza  di  questa
 Corte  (v. ordinanze nn. 252 del 1985, 68 del 1986, 428 del 1987, 142
 e 1158 del 1988, 92 del 1990);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29
 settembre  1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
 sul reddito), in riferimento agli artt. 24 e 113 della  Costituzione,
 sollevata dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C1008