N. 400 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Inquinamento - Rifiuti - Accumulo temporaneo e stoccaggio provvisorio
 di rifiuti tossici e nocivi - Smaltimento periodico - Obbligo
 dell'autorizzazione regionale - Esonero - Trattamento sanzionatorio
 penale - Arbitrarieta' di distinzioni entro il sistema di scelte
 sanzionatorie - Violazione del principio di riserva di legge statale
 in materia penale - Questione concernente norma gia' dichiarata
 costituzionalmente illegittima. Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, art. 61, quarto comma;
 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 16, primo comma).
 
 (Cost., artt. 25 e 117).
(GU n.37 del 19-9-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 61, quarto
 comma, della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33  (Norme
 per  la  tutela  dell'ambiente),  promosso  con ordinanza emessa il 9
 gennaio 1990 dal Pretore di Treviso - Sezione distaccata di  Vittorio
 Veneto,  nel  procedimento penale a carico di Poli Dante, iscritta al
 n. 310 del  registro  ordinanze  1990  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  22, prima serie speciale, dell'anno
 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Poli
 Dante, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 16, lett. b),
 e  26  del  d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere effettuato lo
 stoccaggio  provvisorio  di  rifiuti  tossici  e  nocivi   senza   la
 prescritta autorizzazione, il Pretore di Treviso - Sezione distaccata
 di Vittorio Veneto, con ordinanza del 9 gennaio 1990 (R.O. n. 310 del
 1990),   ha   sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 61, quarto comma,  della  legge  della  Regione  Veneto  16
 aprile  1985,  n.  33,  nella  parte  in  cui  esclude  la necessita'
 dell'autorizzazione regionale per gli accumuli temporanei di  rifiuti
 tossici e nocivi presso il produttore;
      che,  ad avviso del giudice remittente, non essendovi diversita'
 sostanziale tra la nozione di  stoccaggio  provvisorio  e  quella  di
 accumulo  temporaneo,  la disposizione regionale impugnata violerebbe
 il precetto di cui all'art. 117 della Costituzione,  riguardando  una
 materia  - lo smaltimento dei rifiuti - in cui non viene riconosciuta
 alle Regioni una potesta' legislativa  esclusiva  o  concorrente  con
 quella  statale,  ed,  inoltre, contrasterebbe con il principio della
 riserva di legge in favore dello Stato  in  materia  penale,  di  cui
 all'art.  25  della Costituzione, disciplinando e considerando lecita
 un'attivita' penalmente sanzionata dalla legge statale;
    Considerato  che questa Corte ha gia' dichiarato la illegittimita'
 costituzionale della norma impugnata in parte qua (sentenza n. 43 del
 1990);
      che,  pertanto,  la  questione  e' manifestamente inammissibile,
 essendo stata la norma censurata gia' espunta dall'ordinamento;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 61, quarto comma,  della  legge
 regionale  del  Veneto  16  aprile  1985,  n. 33 (Norme per la tutela
 dell'ambiente), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la
 sentenza  n.  43  del  1990,  nella  parte  in  cui esclude l'obbligo
 dell'autorizzazione regionale di cui agli artt. 6, lett.  d),  e  16,
 primo  comma,  del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli accumuli
 temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o  presso
 l'impianto di depurazione o trattamento, in riferimento agli artt. 25
 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Treviso -  Sezione
 distaccata di Vittorio Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C1010