N. 29 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 1 agosto 1990
N. 29 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1 agosto 1990 (della regione Toscana) Sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione dell'U.P.I.C.A. di Grosseto n. 2/90 del 3 gennaio 1990, recante irrogazione di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171, per mancata esposizione, da parte del titolare di un esercizio di macelleria, di insegne o tabelle indicanti le specie degli animali le cui carni venivano poste in vendita, nonche' la specificazione del loro stato di carni fresche, congelate o scongelate - Asserita violazione della competenza regionale in materia di igiene e sanita'. (Ordinanza-ingiunzione dell'U.P.I.C.A. di Grosseto n. 2/90 del 3 gennaio 1990). (Cost., artt. 117 e 118, in relazione agli artt. 17, terzo comma, e 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).(GU n.37 del 19-9-1990 )
Ricorso per conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 39 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, della regione Toscana in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale - a cio' autorizzato con deliberazione di giunta - rappresentato e difeso per delega in calce al presente ricorso dall'avv. Vito Vacchi in unione all'avv. Elia Clarizia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Bertoloni n. 14, nei confronti dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, in relazione alla ordinanza-ingiunzione dell'ufficio provinciale della industria, del commercio e dell'artigianato di Grosseto n. 2/90 del 3 gennaio 1990, con la quale veniva comminata, al sig. Franco Bancala', la sanzione amministrativa di L. 1.500.000, per la violazione prevista e sanzionata dall'art. 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171 e successive modificazioni. F A T T O La legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata con d.-l. 17 gennaio 1977, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1977, n. 63, disciplina la vendita delle carni fresche e congelate consentendone la vendita congiunta negli stessi spacci di vendita ma condizionandola al rispetto delle disposizioni recate dalla stessa legge n. 171/1964 e successive modificazioni. A seguito della violazione dell'art. 4 di detta legge 4 aprile 1964, n. 171, accertata con processo verbale n. 47/63 in data 21 luglio 1985 dai carabinieri della stazione di Isola del Giglio, da parte del sig. Franco Bancala', titolare di un esercizio di macelleria in Isola del Giglio (Grosseto), per non aver esposto all'esterno del proprio esercizio insegne o tabelle indicanti le specie degli animali, le cui carni venivano poste in vendita nell'esercizio stesso nonche' la specificazione del loro stato di carni fresche, congelate o scongelate, il presidente della giunta regionale Toscana, con ordinanza-ingiunzione n. 4924 del 10 giugno 1988, comminava, allo stesso sig. Bancala', la sanzione amministrativa di L. 3.000.000. Per lo stesso fatto, accertato con lo stesso processo verbale n. 47/63 dei carabinieri della stazione di Isola del Giglio, l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Grosseto, con ordinanza-ingiunzione n. 2/90 del 3 gennaio 1990, comminava allo stesso sig. Bancala' la sanzione amministrativa di L. 1.500.000. Di tale ordinanza-ingiunzione questa amministrazione aveva piena conoscenza solo dopo che, all'udienza del 7 giugno 1990 innanzi alla pretura circondariale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, veniva disposta la riunione dell'opposizione, promossa dal sig. Bancala' ed ivi pendente, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 4924/1988 del presidente della giunta regionale Toscana e l'opposizione, promossa sempre dal sig. Bancala', ovverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2/90 dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Grosseto. Cio' premesso, non pare dubbio che detta ordinanza-ingiunzione n. 2/90 sia gravemente lesiva delle competenze in materia sanitaria della regione, ad essa attribuite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. D I R I T T O Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione agli artt. 17, terzo comma, e 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La questione che si pone e' se la disciplina della vendita delle carni fresche, congelate e scongelate posta dalla legge 4 aprile 1964, cosi' come modificata con d.-l. 17 gennaio 1973, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1977, n. 63, attenga o meno la materia sanitaria, di indiscussa competenza regionale. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Grosseto, in base al disposto dell'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, recante l'indicazione degli uffici periferici dei Ministeri cui spetta l'applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per le materie di competenza statale e richiamato nelle premesse dell'impugnata ordinanza-ingiunzione n. 2/90, non puo' che aver presunto di fondare la propria competenza a ricevere il rapporto e conseguentemente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione, nel caso di violazione dell'art. 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171 e successive modificazioni, sul fatto di essere competente "per le infrazioni in materia di accesso alle attivita' commerciali e di esercizio delle medesime". Il fatto e' che lo stesso comma esclude la competenza di detti uffici provinciali nei casi in cui, pur in relazione all'esercizio di attivita' commerciali "si tratti di violazione di norme di carattere igienico-sanitario" e le norme poste dalla legge 4 aprile 1964, n. 171, concernenti la vendita delle carni fresche e congelate sono indubbiamente norme di carattere igienico-sanitario. "L'aspetto piu' rilevante della disciplina amministrativa delle carni e' costituito dal profilo igienico-sanitario. E cio' per l'ovvio rilievo che siffatto alimento presenta nel quadro della nutrizione umana e per la circostanza che esso rappresenta uno degli alimenti di piu' facile adulterazione e deterioramento: molte delle malattie dell'uomo derivano dall'uso alimentare delle carni, sicche' risulta evidente l'esigenza di accurati controlli e precauzioni". (G. Grego, Carni in Enciclopedia giuridica, vol. V, Roma 1988). Non si veda come possano diversamente qualificarsi da norme con finalita' igienico-sanitarie quelle di cui alla citata legge n. 171/1964, ed in particolare quelle dell'art. 4, dalla cui applicazione ha origine il presente conflitto di attribuzione. "I locali destinati alla vendita di carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti" art. 4, primo comma; requisiti ed attrezzature che sono quelli previsti dal r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298, recante il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni (ed in particolare dall'art. 29), dall'art. 12 del d.P.R. 10 agosto 1972, n. 967, recante la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina nonche', per la vendita di carni congelate, dal d.m. 3 febbraio 1977 (artt. 5 e 7 in particolare, con norme sulla temperatura necessaria per la corretta conservazione di dette carni). "Le carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la perfetta conservazione delle carni medesime" (art. 4, secondo comma, ed il gia' citato d.m. 3 febbraio 1977 dettaglia, con finalita' certamente igienico-sanitarie, le modalita' di conservazione e vendita di dette carni. "Il ricongelamento e' consentito solo nei casi e nei modi previsti dal regolamento e comunque una sola volta" (art. 4, quarto comma; le tecniche di scongelamento sono dettagliate dall'art. 3 del citato d.m. 3 febbraio 1977 nonche' dal d.m. 3 aprile 1986 recante ulteriori norme relative alla scongelazione delle carni. Non si vede chi possa dubitare della finalita' igienico-sanitaria e delle norme che individuano le corrette tecniche di scongelamento e della norma che consente per una sola volta il ricongelamento. Quanto poi alle norme che prescrivono insegne o tabelle, esterne ed interne, indicanti le specie di animali venduti nella macelleria e lo stesso delle carni vendute (fresco, congelato o scongelato) - art. 4, primo comma - e cartelli da apporre sulle carni esposte al pubblico e recanti le medesime indicazioni di cui sopra - art. 4, terzo comma - queste non possono che essere lette in indissolubile connessione con le altre norme poste dallo stesso art. 4 o da questo derivante o richiamate, rispetto a queste strumentali, volte a facilitare l'azione dei preposti alla vigilanza (ed il conseguente accertamento delle eventuali violazioni alle norme sostanziali igienico-sanitarie sulla vendita delle carni) non consentendo all'eventuale trasgressore di sottrarsi all'accertata assenza di requisiti ed attrezzature igienico-sanitarie per la vendita dell'una o dell'altra specie di carni o di carni dell'uno o dell'altro stato con il semplice negare di vendere le carni per le quali l'esercizio di vendita difetta dei necessari requisiti ed attrezzature, imponendo quindi agli esercenti macellerie di far corrispondere comunque, in via permanente, le attrezzature di cui dispongono con quelle previste per le specie animali ed i tipi di carne che dichiarano di vendere, indipendentemente dalla occasionale presenza o meno di talune specie o tipi di carni. Anche dette norme sulla pubblicita' assolvono quindi ad una precisa funzione di tutela igienico-sanitaria del consumatore, sia indiretta come gia' costenuto, che diretta (la conoscenza dello stato di congelata o scongelata della carne da acquistare consentira' al consumatore di adottare gli indispensabili e corretti comportamenti per la conservazione ed il consumo della carne stessa). Lo stesso e' a dire per le norme contenute negli artt. 2 e 3 della citata legge n. 171/1964 e successive modificazioni. Poiche', per consolidata o costante giurisprudenza di codesta Corte (sentenza nn. 1034/1988 e 166/1989) la violazione di norme dettate per garantire la bonta' e le qualita' organolettiche di prodotti alimentari, al fine di prevenire danni alla salute pubblica, attengono indiscutibilmente a competenze regionali, con la sola eccezione, ai sensi dell'art. 6, lett. h), della legge n. 833/1978, della determinazione degli indici di qualita' e salubrita' degli alimenti (del tutto estranea alla presente fattispecie), non vi e' dubbio che il provvedimento emesso dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Grosseto, in relazione ad una violazione dell'art. 4 della legge n. 164/1971 e successive modificazioni, costituisca grave lesione della esclusiva competenza regionale in materia.
P. Q. M. La regione Toscana, come sopra rappresentata e difesa, chiede a codesta Corte di voler dichiarare che non spetta allo Stato ricevere rapporti e comminare sanzioni per violazione della legge 4 aprile 1964, n. 172 (cosi' come modificata con d.-l. 17 gennaio 1977, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1977, n. 63), ed in particolare degli artt. 2 e 4 di detta legge e voglia conseguentemente annullare l'ordinanza-ingiunzione dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Grosseto n. 2/90 del 31 gennaio 1990; Con ogni ulteriore conseguenza di legge. Firenze, addi' 20 luglio 1990 Avv. Vito VACCHI - Avv. Elia CLARIZIA 90C1034