N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 agosto 1990
N. 60 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 agosto 1990 (del commissario dello Stato per la regione Sicilia) Riscossione delle imposte - Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tribuiti e di altre entrate della regione Sicilia - Concessione, per l'anno 1990, alla societa' Sogesi, nella qualita' di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, di un'indennita' straordinaria in misura pari alla differenza (per un'importo non eccedente lire 60.000 milioni) fra la somma delle entrate a qualunque titolo spettanti (introiti per commissioni, compensi, rimborsi e aggi in riscossione nell'anno 1989) e l'eventuale maggior somma del costo del personale in servizio (retribuzioni e contribuzioni previdenziali) e delle spese generali calcolate forfettariamente nella misura del 20% del costo del personale in servizio - Rilievi - Ingiustificata diversa disciplina rispetto a quella statale (art. 25 del d.P.R. n. 43/1988) che prevede quale compenso per i servizi di riscossione dei tributi svolto dal commissario governativo, commissioni, compensi e rimborsi spese, nonche', eventualmente, la partecipazione dell'amministrazione finanziaria e/o delle amministrazioni comunali interessate al servizio stesso, alle spese per i locali e gli arredi necessari all'adempimento del servizio di riscossione, fermo restando il principio secondo cui tutte le spese di gestione sono a carico del soggetto interessato - Mancata previsione della determinazione della misura della suddetta indennita' in base al rendiconto della spesa effettivamente sostenuta per locali ed arredi - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 248/1989. (Legge regione Sicilia approvata il 28 luglio 1990, art. 51). (Cost., art. 97, in relazione agli artt. 25 e 132 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43; statuto regione Sicilia, art. 36).(GU n.37 del 19-9-1990 )
L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 28 luglio 1990, ha approvato il disegno di legge n. 760/A, dal titolo "Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate", comunicato a questo commissariato dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale, il successivo 31 luglio 1990. Il legislatore regionale, nella materia di cui trattasi, esercita potesta' legislativa di natura concorrente, ai sensi dell'art. 26 dello statuto speciale e, nello specifico, il provvedimento legislativo teste' approvato ripete validita' e legittimita' dalla disposizione di cui all'art. 132 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Si ritiene opportuno, in via preliminare, rappresentare che le previsioni normative, contenute nel predetto disegno di legge, adeguano all'assetto burocratico-istituzionale della regione siciliana e alla realta' socio-economica dell'isola le disposizioni dettate in via generale dal legislatore nazionale. In questo contesto trova legittimo supporto, ad avviso dello scrivente, la scelta operata dal legislatore regionale riguardo all'individuazione dei soggetti cui puo' essere conferita la concessione del servizio di riscossione dei tributi. Il provvedimento legislativo de quo conferma, infatti, la scelta precedentemente operata con legge regionale n. 54/1985, e ribadita con legge regionale n. 19/1989, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico nella considerazione che soltanto tali soggetti possano garantire, a causa della loro particolare struttura e gestione, la efficenza e la "trasparenza" del servizio stesso, attesi i precedenti, certamente non edificanti, che si erano verificati nell'isola con esattorie private. Ma il perseguimento di siffatto lodevole obiettivo non puo' esonerare il legislatore regionale dal rispetto dei principi costituzionalmente garantiti, quale, nella fattispecie, il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97). A tale riguardo, la norma contenuta nell'art. 51 del disegno di legge in argomento da' adito a rilievi sul piano della legittimita' costituzionale. La disposizione teste' citata prevede, infatti, la concessione, a favore della Sogesi, nella qualita' di commissario governativo, di un'indennita' "straordinaria", fino all'importo di 60.000 milioni di lire, limitatamente all'anno 1990, e previa presentazione di istanza corredata di rendiconto sulle spese di gestione sopportate (nonche' una anticipazione di L. 50.000 milioni al tasso del 5%, per il medesimo anno) disposto dall'art. 52. La fattispecie qui in considerazione, sebbene cocernente la stessa materia di cui al precedente ricorso commissariale avverso il disegno di legge avente per oggetto "Interventi nel settore della riscossione delle imposte dirette", deciso da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 428 del 25 luglio 1989, si differenzia, a sommesso avviso dello scrivente, dalla disposizione precedentemente censurata per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, il soggetto titolare del servizio di esazione assumeva il ruolo di "esattore"; ora, invece, di "Commissario governativo" - ex art. 3 della l.r. n. 19/1989 - e, pertanto, i parametri legislativi di riferimento sono mutati e vanno diversamente interpretati. La sopra menzionata disposizione appare, infatti, ictu oculi, porsi in difformita' da quanto previsto dal legislatore statale all'art. 25 del piu' volte citato d.P.R. n. 43/1988. Quest'ultima norma, infatti, stabilisce quale compenso per il servizio di riscossione dei tributi, svolto dal commissario governativo, commissioni, compensi e rimborsi spese nonche', eventualmente, la partecipazione dell'amministrazione finanziaria e/o delle amministrazioni comunali, interessate al servizio medesimo, alle spese per i locali e per gli arredi necessari all'adempimento del servizio di riscossione, mantenendo cosi', percio', fermo il principio secondo cui tutte le spese di gestione sono a carico del soggetto incaricato. In proposito, si ritiene di dover porre nella dovuta evidenza che il legislatore regionale, all'art. 3 della legge n. 19/1989, - ove era previsto il conferimento del servizio di riscossione dei tributi ad un commissario governativo sino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui all'art. 132 del d.P.R. n. 43/1988 e comunque per un periodo non superiore a sei mesi - stabiliva la misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi, di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 43/1988, includendovi anche gli oneri relativi ai locali ed agli arredi, eventualmente necessari per l'adempimento del servizio. Tale determinazione era, peraltro, effettuata in misura massima rispetto a quella fissata dal Ministro delle finanze per tutto il territorio nazionale. L'attuale previsione contenuta nell'art. 51 del disegno di legge, teste' approvato, alla luce di quanto prima esposto, appare discostarsi, pertanto, dai principi di buona amministrazione cui anche la Regione siciliana e' tenuta ad uniformarsi. Se l'intervento del legislatore regionale fosse stato, infatti, esclusivamente rivolto a "riparare" all'omissione, contenuta nell'art. 3 della legge n. 19/1989, avrebbe dovuto semmai condizionare l' an ed il quantum dell'indennita' "straordinaria" alla presentazione di un rendiconto relativo alle spese effettivamente sostenute per i locali e gli arredi. Per quanto attiene, inoltre, ai parametri in base ai quali deve essere determinata l'indennita' "straordinaria", non puo' non rilevarsi che, sebbene una simile individuazione fosse stata operata in passato dal legislatore nazionale - art. 3 del d.P.R. n. 954/1977 - l'indennita' cosi' determinata era comunque preclusa alle esattorie gestite da aziende di credito alle quali era esclusivamente riservata l'integrazione d'aggio prevista in alternativa alla indennita' sopra citata. La risposta della presidenza della regione, del 27 luglio 1990, alla richiesta di elementi di valutazione ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 20 giugno 1969, n. 488, non aiuta a sciogliere... l'enigma, anzi Sessanta miliardi di lire per spese di arredamento e dei locali di una societa' esattoriale (l'attuale commissario governativo), nel corso di un solo anno, gia' in esercizio da circa un lustro, fa pensare all'acquisto di tecnologie piu' che avveniristiche, fantastiche, nonche' di arredi di oro massiccio... Ma bisogna, comunque, essere molto rispettosi del denaro pubblico... Riguardo, inoltre, alla seconda ragione della prospettata differenziazionerispetto alla questione gia' decisa da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 428/1989, rispettando le tesi giuridiche sostenute, non puo' non porsi in luce quella che, ad avviso dello scrivente, appare essere la medesima finalita' gia' perseguita dal legislatore regionale con legge n. 13/1989 per mezzo della concessione alla SO.GE.SI. di una prima indennita' "straordinaria" di L. 25.000 milioni e riconosciuta di tal natura da codesto consesso. Ora come allora, infatti, il legislatore regionale, nel voler garantire ad ogni costo l'ordinaria gestione del servizio di riscossione, affidato alla SO.GE.SI., si dispone a rinnovare la concessione di una indennita' "straordinaria" anche questa, nella definizione anche se non pure nella sostanza, come sembra. A conferma di siffatta lettura della ratio della norma in questione, sovviene la disposizione di cui al secondo comma, che subordina il diritto alla percezione dell'indennita' in parola alla prosecuzione del servizio di riscossione da parte della SO.GE.SI. in tutti gli ambiti territoriali e sino al 31 dicembre 1990. Dopo il riberese Crispi (di cui non si possono, certamente, se non tradendo la storia, disconoscere meriti e doti di grande statista dell'Italia unita), "salvatore" della Banca romana, il Parlamento siciliano (o almeno quella parte che ha votato favorevolmente la disposizione ora censurata) e' da ritenere il "salvatore" del Consorzio di grandi Banche, di diritto pubblico, le quattro che costituiscono la SO.GE.SI.? Ovvero del sistema esattoriale isolano? Un tale "salvataggio" e', a parte il diritto ma anche secondo diritto, giustificato, ammissibile, costituzionalmente, per un bilancio regionale certamente non florido e che ha bisogno di notevoli risorse per affrontare gli endemici, annosi problemi della Sicilia e dei siciliani? Come si fa a comprendere appieno le ragioni, le cause vere del "ristoro" (non si vuol ricorrere a termine diverso da quello adoperato dal legislatore regionale), assicurato alla Sogesi? Ben sessanta miliardi di lire (piu' cinquanta di anticipazione), che non sono "bruscolini", mutuando il vocabolo usato in aula da un deputato durante la discussione del disegno di legge in questione. Se anche a questi sessanta miliardi di lire si aggiungono i quarantadue (25+17), che sono stati elargiti, ineccepibilmente secondo il giudizio di codesta ecc.ma Corte, alla SO.GE.SI. nel 1989, l'operazione "esattorie pulite", in due anni, costa (costera') al popolo siciliano circa centicinquanta miliardi di lire... I "Salvo" - pace all'anima loro - colpiscono ancora?... Il "pubblico", meglio: la "trasparenza del pubblico", a qualsiasi costo, costi quel che costi, non pare che sia sempre una buona e ragionevole politica: e cio' e' anche emerso dai lavori assembleari. E' il caso di accennare timidamente che si sta tornando al "privato" - beninteso non al privato che tanti guasti e tanti guai ha determinato nel recente passato, specie in Sicilia -; anche la Comunita' europea spinge in questa direzione, in quella della c.d. liberalizzazione in generale. E' lecito, ammissibile cio' sul piano dello stretto diritto costituzionale? Si possono, validamente, sempre dal punto di vista del jure, elargire, a piene mani (manibus date lilia plenis) tante e cotali somme mentre manca l'acqua, i campi s'inaridiscono, la folla di cittadini assetati brucia e distrugge municipi, assedia le sedi istituzionali, peggio del tumulto per il pane di manzoniana memoria? Quale organo istituzionale potra' ancora validamente e giuridicamente sostenere "anche di fronte all'opinione pubblica isolana" che e' perfettamente lecito, costituzionalmente corretto ed ineccepibile, regalare tanti, tantissimi miliardi di lire dei contribuenti, anche isolani, ad un consorzio di banche i cui utili (banche singolarmente prese), sono sotto gli occhi di tutti annualmente? Responsabilmente codesta ecc.ma Corte costituzionale? Presumiamo fortemente di no³ La giustizia ha i suoi buoni giudici, anche in Italia.
P. Q. M. e con riserva di presentare memoria illustrativa nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Antonio Prestipino Giarritta, commissario dello Stato per la regione siciliana, con il presente atto impugna l'art. 51 del disegno di legge n. 760 dal titolo "Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate", approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 28 luglio 1990, per violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione e dell'art. 25 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in relazione ai limiti posti dall'art. 132 del medesimo d.P.R. alla competenza legislativa della regione siciliana nella materia ex art. 36 dello statuto speciale; Attesa l'urgenza dell'entrata in vigore della legge, che regola un settore molto delicato e cosi' importante per la gestione dell'amministrazione regionale, lo scrivente rivolge viva preghiera a codesta ecc.ma Corte di voler considerare l'opportunita' di discutere, e di decidere, il presente gravame con la massima urgenza, nello spirito di quella obiettivita' gia' sperimentata "cui questo commissariato ha dato sempre ossequio", in modo da consentire, nel termine previsto dall'art. 29 dello statuto, alla Regione di provvedere tempestivamente in conformita' al "deciso" (a quanto sara' deciso) in via costituzionale. Una riconsiderazione, del resto, della natura di tale termine - un tempo quasi sempre rispettato dall'Alta corte per la Sicilia anche perche' la stessa era competente solamente in materia regionale siciliana -, lo scrivente ritiene che si imponga per evitare, pure, che il presidente della regione faccia sistematicamente ricorso alla pubblicazione dei deliberati censurati scaduti i trenta giorni dall'impugnativa, potendosi dare, cosi', luogo ad incertezze e "grovigli" legislativi che mal si conciliano con il principio ordinamentale della certezza del diritto e delle leggi; tanto piu' che non esiste obbligo, giuridicamente sancito, che imponga al presidente della regione di "postillare" la legge pubblicata, come nella fattispecie rappresentata, in modo da richiamare adeguatamente la attenzione dei possibili destinatari delle disposizioni regionali sulla possibilita', non sempre remota ed impossibile, che le norme impugnate e pubblicate possano essere dichiarate incostituzionali, con tutto cio' che ne puo' conseguire, sia sul piano pratico che su quello giuridico. Palermo, addi' 3 agosto 1990 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: PRESTIPINO GIARRITTA 90C1049