Approvazione di tassi di premio di tariffa in estensione di quelli gia' approvati con decreto ministeriale 28 aprile 1988, da utilizzare in particolari contratti collettivi a carattere previdenziale, presentati da La Previdente assicurazioni S.p.a., in Milano.(GU n.221 del 21-9-1990)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 15 febbraio e 5 giugno 1989 presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio di tariffa in estensione di quelli approvati con decreto ministeriale 28 aprile 1988, da utilizzare esclusivamente per contratti di assicurazione in forma collettiva a carattere previdenziale; Vista la lettera n. 922543 del 12 luglio 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio di tariffa, in estensione di quelli approvati con decreto ministeriale 28 aprile 1988, da utilizzare esclusivamente per contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva, a carattere previdenziale, presentati da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano: 1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici XL-C0, XL-C3, XL-C4, XL-R0, XL-R3, XL-R4; 2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici XL-U0, XL-U3, XL-U4; 3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici XLI-C0, XLI-C3, XLI-C4, XLI-R0, XLI-R3, XLI-R4; 4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici XLI-U0, XLI-U3, XLI-U4; 5) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, distinte per sesso, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici LX-C0, LX-C3, LX-C4, LX-R0, LX-R3, LX-R4; 6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, distinte per sesso, a premio unico senza controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici LX-U0, LX-U3, LX-U4; 7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, distinte per sesso, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile con controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici LXI-C0, LXI-C3, LXI-C4, LXI-R0, LXI-R3, LXI-R4; 8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, distinte per sesso, a premio unico con controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici LXI-U0, LXI-U3, LXI-U4. Le condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di assicurazione approvate ai precedenti punti da 1) a 8) sono le stesse approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988 per le corrispondenti tariffe per il caso di vita. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 luglio 1990 Il Ministro: BATTAGLIA